CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1957
Cassazione n. 21317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale la medesima è stata ritenuta responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 e 453, cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità dei reati ascrittile, non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): la Corte di merito ha incensurabilmente argomentato riguardo la condotta di partecipazione, respingendo le censure - ora riproposte - volte a ricondurre a mera occasionalità il concorso nei reati-fine; quanto alla diversa qualificazione giuridica dei fatti prospettata, il ricorso ripropone una tesi argomentativamente respinta (ff. 17-18 della sentenza impugnata) e giuridicamente incensurabile; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M