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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 19262/2026

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nde- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliataall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Napoli cron. n. 490/2025,depositato il 23.4.2025;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose domanda diammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ditre crediti per complessivi € 220.454,35, di cui: € 23.796,70 perresiduo mutuo chirografario del 17.1.2019; € 178.973,622 perresiduo mutuo chirografario del 31.7.2020 (questi due creditientrambi assistiti dalla garanzia di Mediocredito centraleS.p.A.); € 17.684,03 per residuo saldo debitore di contocorrente.Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – inconformità all’eccezione sollevata dalla curatrice del fallimento– la nullità dei contatti, sul presupposto che con essi la bancaavrebbe dato luogo a una concessione abusiva del credito, inviolazione di norme imperative, anche di rilevanza penale.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose opposizione allo statopassivo, che, nel contraddittorio con la procedura concorsuale,venne accolta dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato incinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte, chiedendo la dichiarazione di inammissibilitào il rigetto del ricorso, e il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),in relazione agli artt. 640-bis c.p., 137, comma 1-bis, T.u.b.,artt. 218 legge fall., 325 c.c.i.i., 217, comma 1, n. 4, legge fall.e 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i., agli artt. 1218 e 2043 c.c., agliartt. 2 e 41 Cost., e 5 e 14 T.u.b., all’art. 2035 c.c., all’art. 1460c.c., alla legge 662 del 1996 e all’art. 1, comma 2, lett. b), deldecreto n. 23 del 2020, conv. in legge n. 40 del 2020 (c.d.decreto Liquidità)».Il ricorrente contesta al Tribunale di Napoli di avereaccolto il ricorso sulla base del semplice rilievo, ritenutoassorbente, che risulterebbe provata l’assenza di dolo dellabanca, «sia pure solo in termini di “dolo eventuale”».

Si osservanell’illustrazione del motivo che per i reati di cui si è ipotizzatala commissione nel caso di specie è sufficiente il dolo della partefinanziata, che il reato di bancarotta semplice è punito a titolodi colpa e che, a prescindere dalla violazione di norme penali, èstata anche eccepita la concessione abusiva di credito, qualeinadempimento e illecito civile foriero di obblighi risarcitori.1.1.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla completa ratio decidendi del decreto impugnato, ove il giudicedel merito non ha escluso soltanto il dolo della banca, ma hastatuito che «emerge la prova che al momento in cui la bancaha concesso i mutui indicati in domanda sussistevano glielementi per fondare la meritevolezza dell’impresa richiedentee, quindi, la corretta erogazione da parte dell’istituto di credito».Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026Pertanto, al di là della successiva specificazione sullaassenza del dolo e, in particolare, del dolo eventuale, il tribunaleha escluso altresì la sussistenza della colpa (imprudenza onegligenza) della banca nella erogazione del credito.

Il cherende incoerente rispetto al decisum la critica del ricorrenteladdove contesta al giudice del merito di avere fatto discenderel’accoglimento dell’opposizione direttamente ed esclusivamentedalla ritenuta assenza di dolo della banca.2.

Il secondo motivo di ricorso denuncia «Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.), in relazione all’art. 1176, comma 2, c.c.».Il ricorrente chiede la cassazione del decreto per avere iltribunale «affermato che, in via generale, la consultazione delcertificato dei carichi fiscali pendenti non rappresenta un obbligocui la Banca è tenuta nell’istruttoria dei finanziamenti, altresìrispetto ai mutui agevolati dalla garanzia pubblica, a meno diparticolarità non esistenti nel caso specifico».Per comprendere la rilevanza del motivo, occorre riferireche nei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non era stataevidenziata «una esposizione tributaria di oltre 3 milioni di euro,con la conseguenza che in realtà l’impresa richiedente i mutuiera già decotta» (così si legge nel decreto, a pag. 4), sicché lasocietà non era finanziabile, se non assumendo un rischioirragionevole di inadempimento degli obblighi nascenti dalcontratto.Ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, il ricorrenteosserva che il giudizio di diligenza professionale costituisceun’attività di interpretazione dell’art. 1176 c.c. non meramentefattuale, in quanto tale disposizione dà concretezza alla parteNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026mobile della relativa nozione, che il legislatore ha voluto tale«per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale»,con la conseguenza che si tratta di giudizio di diritto, censurabilein sede di legittimità, ove si ponga «in contrasto con i principidell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nellarealtà sociale che concorrono con detti principi a comporrediritto vivente».Secondo il ricorrente, la diligenza professionale dellabanca, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., doveva essererapportata al caso concreto e quindi, da un lato, alla circostanzache l’attività di concessione del credito, in generale, noncostituisce un mero affare privato tra le parti del contratto,dall’altro lato, al fatto che il finanziamento coinvolgeva lagaranzia pubblica, sicché maggiore doveva essere l’attenzionedella banca nel valutare la sussistenza del merito creditizio.Dal punto di vista normativo, il ricorrente richiama ildecreto del Ministero dell’industria del commercio [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.248, che fissa i criteri e le modalità per la concessione dellagaranzia, ma esclusivamente alle imprese «sane», per le qualiva accertata la possibilità di far fronte agli impegni finanziari eper le quali è richiesto l’intervento del fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese.

Richiama, altresì, il regolamento UE n.651/2014 sugli aiuti di Stato, che prevede che l’intermediariofinanziario ha l’obbligo di agire con la «diligenza di un gestoreprofessionale».

Viene espressamente fatto riferimento poi allelinee guida EBA ([OSCURATO:PERSONA]), che dannorilevanza prioritariamente al «flusso di cassa generatodall’impresa nell’esercizio delle operazioni ordinarie».Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026Infine, il ricorrente ricorda che la normativa emergenzialein attuazione della quale venne erogato il secondo dei mutuichirografari stipulati da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (art. 1, comma2, d.l. n. 23 del 2020) preclude l’accesso alla garanzia pubblicaper i finanziamenti concessi a soggetti che erano in difficoltàeconomica e finanziaria già prima dell’insorgere della pandemiada Covid-19.Di qui, secondo il ricorrente, l’obbligo per la banca «dichiedere, di default e su scala generale indifferenziata, ad ogniaspirante prenditore … di procacciare un documento di noncomplessa elaborazione quale il certificato unico dei carichitributari, trattandosi, altresì, di attività per la Banca nononerosa e non defatigante».3.

Al secondo motivo va abbinato, per un esame congiuntogiustificato dalla stretta connessione, il quinto, la cui rubrica èla seguente: «Nullità del decreto decisorio per motivazionetotalmente illogica o, comunque, meramente apparente (art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.); in subordine, violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.),in relazione agli art. 115, comma 2, e 116 c.p.c.».Si censura il ragionamento, ritenuto privo di consistenzalogica, con cui il tribunale ha opinato che, anche qualora labanca avesse chiesto maggiori informazioni alla societàfinanziata, da un lato, non è verosimile che questa avrebbe intal caso dichiarato l’esistenza dei carichi pendenti fiscali e,dall’altro lato, le discrasie riscontrabili «in prima battuta»(ovverosia confrontando i bilanci con le dichiarazioni dei redditi)sarebbero state «di modesto rilievo» e, dunque, non tali daimpedire il finanziamento.Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/20264.

I due motivi sono fondati, nei termini di seguitoprecisati.4.1.

Si premette che il secondo motivo, articolato comeviolazione di legge, vertendosi in tema di clausola generale dicui all’art. 1176, comma 2, c.c., è ammissibile, poiché il giudiziodi diligenza professionale, riferito a una banca, compiuto dalgiudice di merito per integrare il parametro generale contenutonella predetta «norma elastica», costituisce una vera e propriafattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – chedà concretezza alla sua «parte mobile», che il legislatore havoluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente edefficacemente specificabili a priori (v.

Cass. n. 8047/2019, conspecifico riferimento al requisito della «coerenza» di cui all’alloravigente art. 34-decies, lett. a, del Regolamento «Emittenti»CONSOB n. 11971, attualmente corrispondente all’art. 34-octies, lett. b; la decisione riprende il principio affermato daCass.

S.u. n. 2572/2012, con riguardo alla nozione di «gravi edeccezionali ragioni» che giustificano la compensazione dellespese di lite; v., inoltre, Cass. nn. 26972/2024; 27795/2022;3649/2021, in materia di diligenza della banca nell’accertarel’identità del soggetto legittimato ad incassare un titolo dicredito).Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, la valutazionedel giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quando si ponga incontrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standardvalutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con dettiprincipi a comporre il diritto vivente (Cass. n. 3645/1999);Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026sempre che la contestazione non si limiti ad una censuragenerica e di mera contrapposizione, ma contenga, invece, unaspecifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard conformiai valori dell’ordinamento.4.2.

Ciò vale in modo particolare in un settore in cui ilcriterio della diligenza professionale è arricchito e specificato dauna cospicua normativa interna, primaria e secondaria, edeurounitaria che sovraintende alla valutazione del meritocreditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese daparte di istituti di credito.4.2.1.

Quanto alla disciplina europea, si può ricordare chel’art. 21, paragrafo 15 (poi paragrafo 16), del regolamento UEn. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 (che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno inapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) prevede che«Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logicacommerciale», condizione che è soddisfatta innanzitutto sel’intermediario finanziario è tenuto per legge o contratto adagire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionalee ad evitare i conflitti di interesse e se «vengono applicate lemigliori prassi e la vigilanza regolamentare».L’art. 21, paragrafo 14 (divenuto paragrafo 15 nellaversione modificata nel 2023), specifica ancora con maggiorecura i doveri degli istituti di credito che possono erogare aiuti alfinanziamento del rischio, con riferimento alle PMI, in particolareladdove prescrive che «il finanziamento del rischio concesso alleimprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibileche contenga informazioni dettagliate sui prodotti,Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026sull’andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante laredditività finanziaria».Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia diconcessione e monitoraggio dei prestiti di EBA (EuropeanBanking Authority) del 29.5.2020, si occupa espressamente,nella sezione 5, delle «procedure per la concessione di prestiti»,segnalando, al n. 86, quanto alla valutazione del meritocreditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese,che «gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzareinformazioni supportate da elementi probatori necessari eadeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità delprestito, se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flussodi cassa; c. posizione e impegni finanziari, comprese le attivitàcostituite in garanzia e le passività potenziali; d. modello dibusiness e, se del caso, struttura aziendale; e. piani aziendalisupportati da proiezioni finanziarie […]».Nella medesima sezione, al successivo n. 88, si prevedeche «Se le informazioni e i dati non sono prontamentedisponibili, gli enti e i creditori dovrebbero raccogliere leinformazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, compresele banche dati pertinenti, se del caso».Particolarmente significativo, ai fini della decisione dellapresente controversia, è quanto riportato nell’Allegato 2 di EBA– Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio.Con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, mediee grandi imprese, nell’elenco di «informazioni, dati ed elementiprobatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere inconsiderazione durante la raccolta di informazioni ai fini dellavalutazione del merito creditizio, in conformità dei presentiNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026orientamenti», viene inserita la «Evidenza dei pagamenti fiscalie delle passività fiscali».Sebbene tali orientamenti di vigilanza abbiano assuntovalore normativo soltanto il 30.6.2021 (v. sezione 3, nn. 18 e19), e quindi in data successiva a quelle di stipulazione deicontratti per cui qui è causa, essi rappresentano una raccolta euna rielaborazione delle migliori prassi professionali in materiacreditizia, sicché assumono comunque rilevanza ai fini (non diuna diretta applicazione quali specifiche norme giuridiche, ma)della definizione degli standard valutativi esistenti nella realtàsociale che concorrono a comporre il diritto vivente.4.2.2.

Sotto il profilo della normativa nazionale, anchesecondaria, si deve ricordare l’attuale versione della circolaredella Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013, che, con riferimentoalla valutazione del rischio di credito (Parte I, Titolo IV, Capitolo3, Allegato A, n. 2; Rischio di credito e di controparte) stabilisceche, nella fase istruttoria, «le banche acquisiscono tutta ladocumentazione necessaria per effettuare un’adeguatavalutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilopatrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione delrischio assunto».Con l’aggiunta che «Le procedure di sfruttamento delleinformazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livellodi affidabilità del cliente (ad es. attraverso sistemi di creditscoring e/o di rating)».Ancora, la Banca d’Italia, in data 10.4.2020, ha diramatouna raccomandazione su tematiche afferenti alle misure disostegno economico predisposte dal governo per l’emergenzada Covid-19, chiarendo che «Per quanto concerne in particolareNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essidovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese dellaprovvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o arealizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale eproduttiva.

Le banche dovranno quindi tenere conto di questielementi nell’adeguata verifica della clientela, oltre cheovviamente del complesso degli ulteriori elementi informatividisponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, siain sede di concessione del finanziamento, sia nella fase dimonitoraggio dello stesso».Va infine richiamata tutta la normativa sulla valutazionedel merito creditizio già passata in rassegna in altro precedentedi questa Corte, ai fini del «Bilanciamento degli interessi nelladistinzione tra finanziamento “lecito” e finanziamento“abusivo”» (Cass. n. 18610/2021, alla cui motivazione si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).4.3.

Ebbene, alla stregua della nozione di diligenza eprudenza professionale nella valutazione del merito creditizio,quale desumibile anche alla luce della pertinente normativaprimaria e secondaria, non è condivisibile l’affermazione, cosìcome formulata in termini generali dal Tribunale di Napoli,secondo cui non sarebbe mai necessaria la richiesta della bancaall’impresa cliente di fornire il certificato dei carichi fiscalipendenti, purché dai dati di bilancio risulti che l’impresa è«regolarmente in esercizio, senza deficit né sul piano finanziarioche patrimoniale» e salvo che non vi siano altre «segnalazioni»o «anomalie».Si rende invece necessaria una più attenta valutazione ditutte le caratteristiche del caso concreto, senza trascurare ilNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026dato di comune esperienza secondo cui, non di rado, i debitifiscali e previdenziali rappresentano un punto particolarmentesensibile nella gestione economica e finanziaria dell’impresa.Ciò naturalmente senza per questo giungereall’affermazione contraria (ovverosia che la richiesta dei carichipendenti fiscali sia sempre necessaria per il finanziamento dellebanche alle imprese), che sarebbe altrettanto arbitraria e noncondivisibile, se formulata in termini altrettanto rigidi e generali.Nel caso qui in esame, il giudizio sulla sussistenza di tuttigli «elementi per fondare la meritevolezza dell’impresarichiedente» e, quindi, sulla «corretta erogazione da partedell’istituto di credito» è stato formulato in termini generali eperentori, senza considerare le differenti caratteristiche dei trerapporti da cui origina la domanda di ammissione al passivo(due mutui assistiti da garanzia pubblica e un saldo negativo diconto corrente privo di garanzia; dei due mutui, uno soltantostipulato in attuazione della legislazione emergenziale volta afar fronte alla pandemia).

Inoltre, non sono state indicate leeventuali concrete ragioni per cui la banca ritenne attendibili, equindi sufficienti, i dati esposti nei bilanci della societàfinanziata, ovverosia le ragioni per cui quella particolareimpresa cliente fu ritenuta affidabile nelle dichiarazioni rese,tramite i bilanci, sulla propria situazione economica efinanziaria.4.4.

La motivazione è anche contraddittoria laddoveassume, quale presupposto per rendere necessaria la richiestadei carichi fiscali pendenti, l’evidenza di criticità che, ovesussistenti, non avrebbero imposto un supplemento diistruttoria, bensì, semplicemente, il rifiuto del finanziamentoNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026(«segnalazioni o altre significative annotazioni», «protesti»,«anomalie nell’andamento dei rapporti bancari intercorrenti trale stesse parti»).Soltanto apparente è poi la motivazione – ed è questa, inparticolare, la censura mossa nel quinto motivo – laddove iltribunale afferma che «anche se l’impresa poi fallita si fosse“autodenunciata” all’istituto di credito rispetto alle difformità trai dati contabili e fiscali, queste in prima battuta avrebbero comevisto fatto emergere (come nel caso del confronto tra ledichiarazioni dei redditi e i bilanci) delle anomalie contabili “intermini di discrepanze di modesto rilievo”».Infatti, la questione posta dal fallimento non è se fossenecessario chiedere all’impresa la produzione delle dichiarazionifiscali (dalle quali sarebbero emerse le modeste discrepanzerispetto ai dati riportati in bilancio), bensì se fosse doveroso –secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigerel’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosiadi un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dalquale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto allerisultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali).In base quello che si è già scritto sopra, nulla esclude che,per le caratteristiche del caso concreto, anche la semplicerichiesta del certificato dei carichi fiscali pendenti si riveli unaformalità superflua (per esempio, per la conoscenza del clienteacquisita nel tempo o per l’esiguità del finanziamento), ma nonsi può negare l’efficacia di tale fonte di cognizione, in quantorichiesta sì al cliente, ma proveniente direttamente dall’Agenziadelle Entrate (discorso analogo, anche se qui non rileva, valeper il DURC rilasciato dagli enti previdenziali).Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/20264.5.

In definitiva, il decreto impugnato deve esserecassato, perché il tribunale ha falsamente applicato l’art. 1176,comma 2, c.c., affermando che la banca era esonerata –indistintamente per tutti i rapporti in esame – dal dovere dirichiedere, nel corso dell’istruttoria, un documento comprovantel’effettiva posizione fiscale dell’impresa finanziata, solo perchédai dati di bilancio non risultavano anomalie, né vi erano altrisegnali di crisi o dissesto dell’impresa; inoltre risulta meramenteapparente la motivazione in merito all’affermata inutilità diun’eventuale supplemento di istruttoria.5.

Con l’accoglimento dei motivi secondo e quinto, restanoassorbiti il terzo e il quarto, anch’essi volti a denunciare la nullitàdel decreto, rispettivamente ai sensi del n. 4 e del n. 5 dell’art.360, comma 1, c.p.c.6.

Alla cassazione segue il rinvio al medesimo Tribunale diNapoli, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte:accoglie il secondo e il quinto motivo di ricorso, dichiarainammissibile il primo motivo e assorbiti i rimanenti, cassa ildecreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversacomposizione, anche per la decisione sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 14.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nde- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliataall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Napoli cron. n. 490/2025,depositato il 23.4.2025;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose domanda diammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ditre crediti per complessivi € 220.454,35, di cui: € 23.796,70 perresiduo mutuo chirografario del 17.1.2019; € 178.973,622 perresiduo mutuo chirografario del 31.7.2020 (questi due creditientrambi assistiti dalla garanzia di Mediocredito centraleS.p.A.); € 17.684,03 per residuo saldo debitore di contocorrente.Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – inconformità all’eccezione sollevata dalla curatrice del fallimento– la nullità dei contatti, sul presupposto che con essi la bancaavrebbe dato luogo a una concessione abusiva del credito, inviolazione di norme imperative, anche di rilevanza penale.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose opposizione allo statopassivo, che, nel contraddittorio con la procedura concorsuale,venne accolta dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato incinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte, chiedendo la dichiarazione di inammissibilitào il rigetto del ricorso, e il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),in relazione agli artt. 640-bis c.p., 137, comma 1-bis, T.u.b.,artt. 218 legge fall., 325 c.c.i.i., 217, comma 1, n. 4, legge fall.e 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i., agli artt. 1218 e 2043 c.c., agliartt. 2 e 41 Cost., e 5 e 14 T.u.b., all’art. 2035 c.c., all’art. 1460c.c., alla legge 662 del 1996 e all’art. 1, comma 2, lett. b), deldecreto n. 23 del 2020, conv. in legge n. 40 del 2020 (c.d.decreto Liquidità)».Il ricorrente contesta al Tribunale di Napoli di avereaccolto il ricorso sulla base del semplice rilievo, ritenutoassorbente, che risulterebbe provata l’assenza di dolo dellabanca, «sia pure solo in termini di “dolo eventuale”». Si osservanell’illustrazione del motivo che per i reati di cui si è ipotizzatala commissione nel caso di specie è sufficiente il dolo della partefinanziata, che il reato di bancarotta semplice è punito a titolodi colpa e che, a prescindere dalla violazione di norme penali, èstata anche eccepita la concessione abusiva di credito, qualeinadempimento e illecito civile foriero di obblighi risarcitori.1.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla completa ratio decidendi del decreto impugnato, ove il giudicedel merito non ha escluso soltanto il dolo della banca, ma hastatuito che «emerge la prova che al momento in cui la bancaha concesso i mutui indicati in domanda sussistevano glielementi per fondare la meritevolezza dell’impresa richiedentee, quindi, la corretta erogazione da parte dell’istituto di credito».Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026Pertanto, al di là della successiva specificazione sullaassenza del dolo e, in particolare, del dolo eventuale, il tribunaleha escluso altresì la sussistenza della colpa (imprudenza onegligenza) della banca nella erogazione del credito. Il cherende incoerente rispetto al decisum la critica del ricorrenteladdove contesta al giudice del merito di avere fatto discenderel’accoglimento dell’opposizione direttamente ed esclusivamentedalla ritenuta assenza di dolo della banca.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.), in relazione all’art. 1176, comma 2, c.c.».Il ricorrente chiede la cassazione del decreto per avere iltribunale «affermato che, in via generale, la consultazione delcertificato dei carichi fiscali pendenti non rappresenta un obbligocui la Banca è tenuta nell’istruttoria dei finanziamenti, altresìrispetto ai mutui agevolati dalla garanzia pubblica, a meno diparticolarità non esistenti nel caso specifico».Per comprendere la rilevanza del motivo, occorre riferireche nei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non era stataevidenziata «una esposizione tributaria di oltre 3 milioni di euro,con la conseguenza che in realtà l’impresa richiedente i mutuiera già decotta» (così si legge nel decreto, a pag. 4), sicché lasocietà non era finanziabile, se non assumendo un rischioirragionevole di inadempimento degli obblighi nascenti dalcontratto.Ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, il ricorrenteosserva che il giudizio di diligenza professionale costituisceun’attività di interpretazione dell’art. 1176 c.c. non meramentefattuale, in quanto tale disposizione dà concretezza alla parteNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026mobile della relativa nozione, che il legislatore ha voluto tale«per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale»,con la conseguenza che si tratta di giudizio di diritto, censurabilein sede di legittimità, ove si ponga «in contrasto con i principidell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nellarealtà sociale che concorrono con detti principi a comporrediritto vivente».Secondo il ricorrente, la diligenza professionale dellabanca, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., doveva essererapportata al caso concreto e quindi, da un lato, alla circostanzache l’attività di concessione del credito, in generale, noncostituisce un mero affare privato tra le parti del contratto,dall’altro lato, al fatto che il finanziamento coinvolgeva lagaranzia pubblica, sicché maggiore doveva essere l’attenzionedella banca nel valutare la sussistenza del merito creditizio.Dal punto di vista normativo, il ricorrente richiama ildecreto del Ministero dell’industria del commercio [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.248, che fissa i criteri e le modalità per la concessione dellagaranzia, ma esclusivamente alle imprese «sane», per le qualiva accertata la possibilità di far fronte agli impegni finanziari eper le quali è richiesto l’intervento del fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese. Richiama, altresì, il regolamento UE n.651/2014 sugli aiuti di Stato, che prevede che l’intermediariofinanziario ha l’obbligo di agire con la «diligenza di un gestoreprofessionale». Viene espressamente fatto riferimento poi allelinee guida EBA ([OSCURATO:PERSONA]), che dannorilevanza prioritariamente al «flusso di cassa generatodall’impresa nell’esercizio delle operazioni ordinarie».Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026Infine, il ricorrente ricorda che la normativa emergenzialein attuazione della quale venne erogato il secondo dei mutuichirografari stipulati da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (art. 1, comma2, d.l. n. 23 del 2020) preclude l’accesso alla garanzia pubblicaper i finanziamenti concessi a soggetti che erano in difficoltàeconomica e finanziaria già prima dell’insorgere della pandemiada Covid-19.Di qui, secondo il ricorrente, l’obbligo per la banca «dichiedere, di default e su scala generale indifferenziata, ad ogniaspirante prenditore … di procacciare un documento di noncomplessa elaborazione quale il certificato unico dei carichitributari, trattandosi, altresì, di attività per la Banca nononerosa e non defatigante».3. Al secondo motivo va abbinato, per un esame congiuntogiustificato dalla stretta connessione, il quinto, la cui rubrica èla seguente: «Nullità del decreto decisorio per motivazionetotalmente illogica o, comunque, meramente apparente (art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.); in subordine, violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.),in relazione agli art. 115, comma 2, e 116 c.p.c.».Si censura il ragionamento, ritenuto privo di consistenzalogica, con cui il tribunale ha opinato che, anche qualora labanca avesse chiesto maggiori informazioni alla societàfinanziata, da un lato, non è verosimile che questa avrebbe intal caso dichiarato l’esistenza dei carichi pendenti fiscali e,dall’altro lato, le discrasie riscontrabili «in prima battuta»(ovverosia confrontando i bilanci con le dichiarazioni dei redditi)sarebbero state «di modesto rilievo» e, dunque, non tali daimpedire il finanziamento.Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/20264. I due motivi sono fondati, nei termini di seguitoprecisati.4.1. Si premette che il secondo motivo, articolato comeviolazione di legge, vertendosi in tema di clausola generale dicui all’art. 1176, comma 2, c.c., è ammissibile, poiché il giudiziodi diligenza professionale, riferito a una banca, compiuto dalgiudice di merito per integrare il parametro generale contenutonella predetta «norma elastica», costituisce una vera e propriafattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – chedà concretezza alla sua «parte mobile», che il legislatore havoluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente edefficacemente specificabili a priori (v. Cass. n. 8047/2019, conspecifico riferimento al requisito della «coerenza» di cui all’alloravigente art. 34-decies, lett. a, del Regolamento «Emittenti»CONSOB n. 11971, attualmente corrispondente all’art. 34-octies, lett. b; la decisione riprende il principio affermato daCass. S.u. n. 2572/2012, con riguardo alla nozione di «gravi edeccezionali ragioni» che giustificano la compensazione dellespese di lite; v., inoltre, Cass. nn. 26972/2024; 27795/2022;3649/2021, in materia di diligenza della banca nell’accertarel’identità del soggetto legittimato ad incassare un titolo dicredito).Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, la valutazionedel giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quando si ponga incontrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standardvalutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con dettiprincipi a comporre il diritto vivente (Cass. n. 3645/1999);Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026sempre che la contestazione non si limiti ad una censuragenerica e di mera contrapposizione, ma contenga, invece, unaspecifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard conformiai valori dell’ordinamento.4.2. Ciò vale in modo particolare in un settore in cui ilcriterio della diligenza professionale è arricchito e specificato dauna cospicua normativa interna, primaria e secondaria, edeurounitaria che sovraintende alla valutazione del meritocreditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese daparte di istituti di credito.4.2.1. Quanto alla disciplina europea, si può ricordare chel’art. 21, paragrafo 15 (poi paragrafo 16), del regolamento UEn. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 (che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno inapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) prevede che«Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logicacommerciale», condizione che è soddisfatta innanzitutto sel’intermediario finanziario è tenuto per legge o contratto adagire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionalee ad evitare i conflitti di interesse e se «vengono applicate lemigliori prassi e la vigilanza regolamentare».L’art. 21, paragrafo 14 (divenuto paragrafo 15 nellaversione modificata nel 2023), specifica ancora con maggiorecura i doveri degli istituti di credito che possono erogare aiuti alfinanziamento del rischio, con riferimento alle PMI, in particolareladdove prescrive che «il finanziamento del rischio concesso alleimprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibileche contenga informazioni dettagliate sui prodotti,Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026sull’andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante laredditività finanziaria».Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia diconcessione e monitoraggio dei prestiti di EBA (EuropeanBanking Authority) del 29.5.2020, si occupa espressamente,nella sezione 5, delle «procedure per la concessione di prestiti»,segnalando, al n. 86, quanto alla valutazione del meritocreditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese,che «gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzareinformazioni supportate da elementi probatori necessari eadeguati, almeno in relazione a quanto segue: a. finalità delprestito, se pertinente per il tipo di prodotto; b. reddito e flussodi cassa; c. posizione e impegni finanziari, comprese le attivitàcostituite in garanzia e le passività potenziali; d. modello dibusiness e, se del caso, struttura aziendale; e. piani aziendalisupportati da proiezioni finanziarie […]».Nella medesima sezione, al successivo n. 88, si prevedeche «Se le informazioni e i dati non sono prontamentedisponibili, gli enti e i creditori dovrebbero raccogliere leinformazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, compresele banche dati pertinenti, se del caso».Particolarmente significativo, ai fini della decisione dellapresente controversia, è quanto riportato nell’Allegato 2 di EBA– Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio.Con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, mediee grandi imprese, nell’elenco di «informazioni, dati ed elementiprobatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere inconsiderazione durante la raccolta di informazioni ai fini dellavalutazione del merito creditizio, in conformità dei presentiNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026orientamenti», viene inserita la «Evidenza dei pagamenti fiscalie delle passività fiscali».Sebbene tali orientamenti di vigilanza abbiano assuntovalore normativo soltanto il 30.6.2021 (v. sezione 3, nn. 18 e19), e quindi in data successiva a quelle di stipulazione deicontratti per cui qui è causa, essi rappresentano una raccolta euna rielaborazione delle migliori prassi professionali in materiacreditizia, sicché assumono comunque rilevanza ai fini (non diuna diretta applicazione quali specifiche norme giuridiche, ma)della definizione degli standard valutativi esistenti nella realtàsociale che concorrono a comporre il diritto vivente.4.2.2. Sotto il profilo della normativa nazionale, anchesecondaria, si deve ricordare l’attuale versione della circolaredella Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013, che, con riferimentoalla valutazione del rischio di credito (Parte I, Titolo IV, Capitolo3, Allegato A, n. 2; Rischio di credito e di controparte) stabilisceche, nella fase istruttoria, «le banche acquisiscono tutta ladocumentazione necessaria per effettuare un’adeguatavalutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilopatrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione delrischio assunto».Con l’aggiunta che «Le procedure di sfruttamento delleinformazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livellodi affidabilità del cliente (ad es. attraverso sistemi di creditscoring e/o di rating)».Ancora, la Banca d’Italia, in data 10.4.2020, ha diramatouna raccomandazione su tematiche afferenti alle misure disostegno economico predisposte dal governo per l’emergenzada Covid-19, chiarendo che «Per quanto concerne in particolareNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essidovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese dellaprovvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o arealizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale eproduttiva. Le banche dovranno quindi tenere conto di questielementi nell’adeguata verifica della clientela, oltre cheovviamente del complesso degli ulteriori elementi informatividisponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, siain sede di concessione del finanziamento, sia nella fase dimonitoraggio dello stesso».Va infine richiamata tutta la normativa sulla valutazionedel merito creditizio già passata in rassegna in altro precedentedi questa Corte, ai fini del «Bilanciamento degli interessi nelladistinzione tra finanziamento “lecito” e finanziamento“abusivo”» (Cass. n. 18610/2021, alla cui motivazione si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).4.3. Ebbene, alla stregua della nozione di diligenza eprudenza professionale nella valutazione del merito creditizio,quale desumibile anche alla luce della pertinente normativaprimaria e secondaria, non è condivisibile l’affermazione, cosìcome formulata in termini generali dal Tribunale di Napoli,secondo cui non sarebbe mai necessaria la richiesta della bancaall’impresa cliente di fornire il certificato dei carichi fiscalipendenti, purché dai dati di bilancio risulti che l’impresa è«regolarmente in esercizio, senza deficit né sul piano finanziarioche patrimoniale» e salvo che non vi siano altre «segnalazioni»o «anomalie».Si rende invece necessaria una più attenta valutazione ditutte le caratteristiche del caso concreto, senza trascurare ilNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026dato di comune esperienza secondo cui, non di rado, i debitifiscali e previdenziali rappresentano un punto particolarmentesensibile nella gestione economica e finanziaria dell’impresa.Ciò naturalmente senza per questo giungereall’affermazione contraria (ovverosia che la richiesta dei carichipendenti fiscali sia sempre necessaria per il finanziamento dellebanche alle imprese), che sarebbe altrettanto arbitraria e noncondivisibile, se formulata in termini altrettanto rigidi e generali.Nel caso qui in esame, il giudizio sulla sussistenza di tuttigli «elementi per fondare la meritevolezza dell’impresarichiedente» e, quindi, sulla «corretta erogazione da partedell’istituto di credito» è stato formulato in termini generali eperentori, senza considerare le differenti caratteristiche dei trerapporti da cui origina la domanda di ammissione al passivo(due mutui assistiti da garanzia pubblica e un saldo negativo diconto corrente privo di garanzia; dei due mutui, uno soltantostipulato in attuazione della legislazione emergenziale volta afar fronte alla pandemia). Inoltre, non sono state indicate leeventuali concrete ragioni per cui la banca ritenne attendibili, equindi sufficienti, i dati esposti nei bilanci della societàfinanziata, ovverosia le ragioni per cui quella particolareimpresa cliente fu ritenuta affidabile nelle dichiarazioni rese,tramite i bilanci, sulla propria situazione economica efinanziaria.4.4. La motivazione è anche contraddittoria laddoveassume, quale presupposto per rendere necessaria la richiestadei carichi fiscali pendenti, l’evidenza di criticità che, ovesussistenti, non avrebbero imposto un supplemento diistruttoria, bensì, semplicemente, il rifiuto del finanziamentoNumero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/2026(«segnalazioni o altre significative annotazioni», «protesti»,«anomalie nell’andamento dei rapporti bancari intercorrenti trale stesse parti»).Soltanto apparente è poi la motivazione – ed è questa, inparticolare, la censura mossa nel quinto motivo – laddove iltribunale afferma che «anche se l’impresa poi fallita si fosse“autodenunciata” all’istituto di credito rispetto alle difformità trai dati contabili e fiscali, queste in prima battuta avrebbero comevisto fatto emergere (come nel caso del confronto tra ledichiarazioni dei redditi e i bilanci) delle anomalie contabili “intermini di discrepanze di modesto rilievo”».Infatti, la questione posta dal fallimento non è se fossenecessario chiedere all’impresa la produzione delle dichiarazionifiscali (dalle quali sarebbero emerse le modeste discrepanzerispetto ai dati riportati in bilancio), bensì se fosse doveroso –secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigerel’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosiadi un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dalquale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto allerisultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali).In base quello che si è già scritto sopra, nulla esclude che,per le caratteristiche del caso concreto, anche la semplicerichiesta del certificato dei carichi fiscali pendenti si riveli unaformalità superflua (per esempio, per la conoscenza del clienteacquisita nel tempo o per l’esiguità del finanziamento), ma nonsi può negare l’efficacia di tale fonte di cognizione, in quantorichiesta sì al cliente, ma proveniente direttamente dall’Agenziadelle Entrate (discorso analogo, anche se qui non rileva, valeper il DURC rilasciato dagli enti previdenziali).Numero registro generale 12341/2025Numero sezionale 1689/2026Numero di raccolta generale 19262/2026Data pubblicazione 11/06/20264.5. In definitiva, il decreto impugnato deve esserecassato, perché il tribunale ha falsamente applicato l’art. 1176,comma 2, c.c., affermando che la banca era esonerata –indistintamente per tutti i rapporti in esame – dal dovere dirichiedere, nel corso dell’istruttoria, un documento comprovantel’effettiva posizione fiscale dell’impresa finanziata, solo perchédai dati di bilancio non risultavano anomalie, né vi erano altrisegnali di crisi o dissesto dell’impresa; inoltre risulta meramenteapparente la motivazione in merito all’affermata inutilità diun’eventuale supplemento di istruttoria.5. Con l’accoglimento dei motivi secondo e quinto, restanoassorbiti il terzo e il quarto, anch’essi volti a denunciare la nullitàdel decreto, rispettivamente ai sensi del n. 4 e del n. 5 dell’art.360, comma 1, c.p.c.6. Alla cassazione segue il rinvio al medesimo Tribunale diNapoli, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il secondo e il quinto motivo di ricorso, dichiarainammissibile il primo motivo e assorbiti i rimanenti, cassa ildecreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversacomposizione, anche per la decisione sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 14.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente
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