CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 27283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOWilliam [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente impugnazione,qualificata come ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui ilTribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis Ord. pen.proposto dal condannato nei confronti del provvedimento del Magistrato disorveglianza di Venezia del 13 ottobre 2025, reiettivo dell’istanza di concessionedella liberazione anticipata con riferimento al semestre 21 febbraio – 20 agosto2025.Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigoredal 3 agosto 2017, è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche delcondannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi chetale atto debba essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscrittinell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,Rv. 272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]