CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 38494/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione in punto di declaratoria di responsabilità dell'imputato e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, non confrontandosi con la sentenza impugnata che motiva puntualmente sulla sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi del reato. 5.Anche la seconda censura non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria posto che le richieste circostanze attenuanti generiche sono, in realtà, state riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva dal Tribunale di Nola. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] igna nna ftrizzellis 'I\ T q [OSCURATO:PERSONA]?' • •