CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1989
Cassazione n. 16797/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo espiato dal 15/01/2020 al 15/07/2021; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si era reso protagonista di numerosi illeciti disciplinari nei tre semestrt, di interesse e formulando una complessiva valutazione negativa dei suoi atteggiamenti, in ogni caso non giustificabili, come assume ifricorrente, come meri effetti del disagio provocato dalla pandemia e dalla carenza di acqua potabile all'interno del carcere; tutti fatti che venivano motivatamente apprezzati come gravi e che segnalavano la mancata adesione al programma rieducativo; che il ricorso propone una lettura alternativa in punto di fatto dei dati già valutati dal Tribunale di sorveglianza, sull'assunto (del tutto generico e non collegato con singole condotte del detenuto) che si sarebbe dovuto tenere conto del clima creato all'interno del carcere dagli agenti di polizia penitenziaria, successivamente tratti in arresto per le condotte illecite da loro perpetrate sulle persone ivi ristrette; che tali censure, oltre che generiche, mirano ad una rivalutazione c.int dell'accertamento degli illeciti disciplinari, ii-cui-acce~te--andava contestato con i previsti mezzi di impugnazione ed in ogni caso riguardano ambiti oramai palesemente preclusi al giudizio di legittimità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec