CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10866-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 6864/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una unità immobiliare, sita in Roma e ricompresa nella microzona Parioli, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 1 comma 335 legge 311/04 che attribuiva una nuova categoria e una nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale. 2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l'avviso di accertamento 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato tramite l'[OSCURATO:PERSONA] spa, prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata in vigore dell'ad 57 1° comma della I. 124/2017, era da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente ha depositato controricorso 4 Con ordinanza di questo Collegio del 5/3/2020 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo ai giudizi di merito. Ric. 2019 n. 10866 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4, e 5 d.lvo 261/99, come modificato dal d.vo 5872011, art. 16 divo 546/1992 , art 1 commi 57 e 58 I 124/17, legge nr 890, nonché art. 149 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 e 4; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 cpc in relazione all'art. 1 comma 2 d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inesistenza della notifica anziché la sua nullità sanata dalla costituzione dell'appellato 2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:- «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017».«La sanatoria della Ric. 2019 n. 10866 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». 2.1 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da un operatore di posta privata è, dunque, nulla e non inesistente. 2.2 Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo. 2.3 Orbene dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta la data di ricezione dell'atto di appello. 2.4 Non essendo stata fornita la prova dell'invio dell'appello entro del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., l'impugnazione si palesa inammissibile per tardività. 2.5 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. 3 n ricorso va, dunque, rigettato. 4 Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della recente evoluzione della giurisprudenza in materia. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si Ric. 2019 n. 10866 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio Così deciso in Roma nella Camera di