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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02489/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] r;OCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05 1981 avv_rso la sentenza del i7/0592021 della e_ IRTE APPELLO di ..ECCE data avvi'.:o alle parti; 'Jdita- la reiazione svolta dal :'onsiglierct DANIEL--: CENCI; n Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 17 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appella dall'imputato, con la quale il Tribunale di Lecce il 19 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinerrza censoria.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sui fatto che la fornitura era utilizzata, che l'unico utilizzatore era proprio l'imputato e che la manomissione del contatore era agevolmente visibile (pp. 4-5 della decisione).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitaz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] r;OCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05 1981 avv_rso la sentenza del i7/0592021 della e_ IRTE APPELLO di ..ECCE data avvi'.:o alle parti; 'Jdita- la reiazione svolta dal :'onsiglierct DANIEL--: CENCI; n Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 17 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appella dall'imputato, con la quale il Tribunale di Lecce il 19 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinerrza censoria. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sui fatto che la fornitura era utilizzata, che l'unico utilizzatore era proprio l'imputato e che la manomissione del contatore era agevolmente visibile (pp. 4-5 della decisione). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costitaz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov
Sentenza Cassazione n. 02489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris