CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 29 settembre 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Avellino il 28 gennaio 2019 in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, Cod.Strada, commesso il 4 febbraio 2017. 2. Il ricorso consta di tre motivi. Con il primo l'esponente denuncia violazione dell'art. 597 cod.proc.pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sul quinto motivo di appello, relativo alla sospensione della patente di guida, reputando che su di essa non fosse stato proposto appello e confermando perciò quanto al riguardo disposto in primo grado. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione allo stato di ebbrezza dell'imputato descritto dagli operanti, a fronte del quale l'autovettura gli fu riconsegnata nell'immediatezza. Con il terzo motivo si denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla mancata audizione dell'estensore del verbale di contestazione, atto che non poteva essere utilizzato in difetto di tale audizione, trattandosi di atto irripetibile. 3. Il primo motivo non può dirsi manifestamente infondato e risulta assorbente di ogni altra questione, atteso che la Corte di merito si è limitata a confermare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (oltretutto nella misura massima edittale) osservando che in proposito non vi era stato alcun motivo d'appello, a fronte del fatto che l'odierno ricorrente aveva invece articolato un quinto motivo riferito proprio alla sospensione della patente di guida e, in specie, alla sua durata. Ne deriva un vizio di omessa pronunzia su un punto devoluto alla cognizione del giudice dell'appello, in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.. 4. Ciò posto, ed in relazione alla data di commissione del reato e all'assenza di periodi di sospensione del termine di prescrizione, lo stesso risulta a oggi interamente decorso, con conseguente estinzione del reato. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Avellino, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada, a cura del Tribunale di Avellino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Avellino, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada a cura del Tribunale di Avellino. Così deciso in Roma, il 6