CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 37954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21204/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 179/2015depositata il 20/01/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di inviti a comparire, tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoscritto l’atto di adesione RJMA128159/2008 in forza del quale i maggiori ricavi quantificati dall’Ufficio secondo studio di settore (accertati euro 304.103,00 e dichiarati euro 256.823,00, con uno scostamento di euro 47.280,00)erano stati ridotti del 60%. Poiché il contribuente non aveva provveduto ad effettuare il versamento delle somme dovute secondo l’atto di adesione nei termini di legge, l’Agenzia aveva notificato avviso di accertamento sulla base dei maggiori ricavi determinati in forza dello studio di settore. Impugnato l’atto dal contribuente, la CTP di Palermo lo annullava, ritenendo che lo scostamento costi-ricavi, pari a circa il 16%,non costituisse grave incongruenza. Proposto appello da parte dell’Ufficio e appello incidentale da parte del Seidita contro la statuizione di compensazione delle spese, la CTR Sicilia, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello dell’Ufficio, accertando i maggiori ricavi nell’importo ridotto, proposto dall’Ufficio in sede di adesione, e rigettava l’appelloincidentale del Seidita. Avverso questa pronuncia propone ricorso il contribuente affidatoa tre motivi. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. Deposita memoria il ricorrente con costituzione di un secondodifensore. CONSIDERATOCHE: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 62 sexies comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto insussistenti le “gravi incongruenze” che avevano giustificato l’accertamento, poiché lo scostamento era pari soltanto al 16% (quando la giurisprudenza richiede almeno il 25 - 30%), mentre sugli “ulteriori elementi” emersi in sede di contraddittorio il contribuenteaveva fornito spiegazioni. 1.1. Il motivo è, per un verso, inammissibile, laddove propone questioni meritali (come quelle attinenti alla valutazione delle gravi incongruenze e del rilievo delle giustificazioni addotte dalcontribuente), che toccano l’apprezzamento in fatto del giudice dimerito insindacabile come tale in sede di legittimità, e, per altro verso,infondato. Questa Corte ha chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, quali meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica dell a normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (cfr. Cass., sez. un., n. 26635del 2009). In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard alcaso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso apresunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. Nel qual caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'a pplicazione degli standard , dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito (Cass. 12558 del 2010, Cass. n. 12428 del 2012, Cass. n. 23070 del 2012; Cass. n. 17787 del 2016; Cass. 9806 e 17289 del 2017; Cass. n. 18907 del2018; Cass. n. 379 del 2019; Cass., n. 23252 del 2019; Cass., n.769 del 2019; Cass. 21656 del 2022; Cass. n. 24931 del 2022 Va, altresì, precisato che la nozione di "grave incongruenza"non può essere fondata, in via assoluta, su precise sogliequantitative di scostamento, perché quella nozione si ricava daindici di natura relativa da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell'accertamento, oltre che del mercato e del settoredi operatività (Cass. Cass. n. 8854 del 2019; Cass. n. 20608 del2022). Non sussiste, quindi, una soglia legale sotto la quale lo scostamento non perfeziona le “gravi incongruenze”, che invece vanno accertate tenuto conto dell’applicabilità e della coerenza degli standard ricavati dallo studio di settore alla situazione concretadel contribuente. Nel caso di specie, la CTR ha fatto corretta applicazione di quei canoni, osservando che per la rideterminazione del reddito l’Agenzia non aveva considerato esclusivamente lo scostamento quantitativo ma aveva segnalato ulteriori elementi, che consistevano, come sintetizzati in sentenza, in “totale acquisti troppo alto rispetto al volume d’affari dichiarato”, “spese eccessive per lavoratori dipendenti”, “notevole valore di beni strumentali e l’esistenza di ampi locali…”, tutti indici coerenti con la presunzionedi maggiori ricavi . 2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto l’avviso di accertamento era privo di motivazione sulle ragioni per cui non erano state accolte le argomentazioni proposte dal contribuente e contenute nella sua memoria difensiva depositata a seguito dell’invitoa comparire. L’Ufficio ha eccepito l’inammissibilità di questo secondo motivo, in quanto con l’appello incidentale il contribuente aveva impugnato lasentenza soltanto con riferimento alle spese. 2.1.L’eccezione è fondata in forza del principio secondo cui la parte vittoriosa nel merito in primo grado, pur non avendo l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appelloincidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguard o, è tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio inmodo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass. n. 14086 del 2010, Cass.24124del 2016). Nel caso di specie, non risulta, né dalla sentenza impugnata nédal ricorso, che il contribuente a bbia reiterato quella questione nelgiudizio davanti alla CTR. Il motivo è, comunque, infondato - come si dirà infra - perché la sentenza, ha tenuto conto, in certa misura, delle giustificazioniaddotte dal contribuente. 3.Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver il Giudice d’appello deciso secondo equità e non secondo diritto, essendosi limitato a ridurre la pretesa dell’Ufficio secondo quanto riportato nell’atto di adesione e senza esaminare il merito dellapretesa. 3.1.Il motivo è infondato in quanto la motivazione si pone sul piano della prova, avendo valorizzato il verbale redatto nell'ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall'Amministrazione finanziaria sia dal contribuente. Come sopra osservato, la CTR ha considerato il “totale acquisti troppo alto rispetto al volume d’affari dichiarato”, “spese eccessive per lavoratori dipendenti”, “notevole valore di beni strumentali e l’esistenza di ampi locali…”, quali indici confermativi dello scostamento risultante dallo studio di settore, ma ha aggiunto che irilievi e le giustificazioni addotte dal contribuente, come sintetizzate nell’atto di adesione, andavano prese in considerazione, “perché non contestate”, e giustificavano l’abbattimento dei maggiori ricavi nella misura già proposta dall’Ufficio. Con ciò la sentenza ha seguito l’orientamento della Suprema Corte secondo cui l’atto di adesione «costituisce un documento utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento, atteso che tale circostanza non fa venir meno la valenza dell'atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutare la rilevanza e attendibilità delle circostanzeivi rappresentate » (Cass. n. 6391 del 2022). In sostanza, la CTR ha ritenuto fondata la pretesa dell’Ufficio entro i limiti in cui è stata riconosciuta dal contribuente in sede di adesione,ma questa non costituisce una decisione secondo equità. 4.Le spese devono essere regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.300,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di rimborso dellespese processuali; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 del