CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26346/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 556-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] VINCENZOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.; -intimata - avverso l a SENTENZA N. 7595 /20 2 5 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., quale cessionaria del ramo d’azienda della [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti l’istante vantava “un credito di lavoro”. 1.2. Il tribunale di Roma, con sentenza del30/5/2023, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.ha proposto reclamo avverso tale sentenzache la corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato. 1.4. La corte, in particolare, ha ritenuto che: - “ la sussistenza del credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] allo stato è sufficientemente dimostrata dalle sentenze favorevoli ottenute dalla creditrice istante e in relazione alle quali la reclamante non ha opposto specifici profili di contestazione”;- la reclamante, “a fronte dell ’ insolvenza emersa dalla inoperatività della società e dal verbale di pignoramento negativo, … non ha offerto elementi di prova contraria ”; - “ a fronte della contestazione della valenza probatoria dei bilanci allegati al reclamo da parte della reclamata, la quale nella comparsa di costituzione e risposta ha osservato che non si tratta di veri bilanci ma di estratti autoprodotti che non recano alcuna data certa né tantomeno firma dell’amministratore, la reclamante nulla ha replicato né ha offerto ulteriori elementi di prova”; - “l a mancanza di bilanci regolarmente approvati e depositati non è stata confutata mediante una visura camerale aggiornata, né sono state prodotte scritture contabili o dichiarazioni fiscali per corroborare l’attendibilità dei dati riportati nei bilanci”. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., con ricorso notificato in data 21/12/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 1.7. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c. e degli artt. 2560 e 2697 c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la sussistenza del credito vantato dall’istante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era stata sufficientemente dimostrata dalle sentenze favorevoli ottenute dalla creditrice istante, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la sentenza utilizzata dall ’ istante , come la soci età liquidata aveva espressamente eccepito in sede reclamo, era stata emessa nei confronti di altri, e cioè le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; -la reclamante, d’altra parte, ha solo acquistato un ramo d’azienda di quest’ultima ed era, quindi, priva della necessaria legittimazione passiva; - l ’ acquirente di ramo (o dell’intera) azienda risponde, infatti, dei debiti della cedente soltanto se tali debiti “ risultano dai libri contabili ”, laddove, nel caso in esame, tale prova non è stata fornita dalla creditrice istante; - l ’ ulteriore sentenza allegata dall ’ istante, inoltre, non poteva essere posta a base della dichiarazione di liquidazione in quanto non definitiva e, comunque, palesemente illogicaavendo assimilato “ la posizione dell ’ acquirente a quello del successore nel diritto particolare (art. 111 cpc) che, nella questione che ci occupa, appare filtrato dall’ulteriore elemento individuabile nella presenza o meno dei debiti nei libri sociali”. 2.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, mostra di non confrontarsi realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti,ha rigettato il motivo di reclamo sul rilievo, rimasto sostanzialmente privo di censura, che, sia pure “allo stato”,“la sussistenza del credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA]”era stata “sufficientemente dimostrata dalle sentenze favorevoli ottenute dalla creditrice istante” e che la reclamante, a fronte (evidentemente) delle risultanze di tali sentenze, non aveva “opposto specifici profili di contestazione”. 2.3. D’altra parte, nel caso (non riscontrabile, come detto, nel caso in esame) in cui il ricorrente per cassaz i one censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo d’appello (o, come nella specie, di reclamo), ha l’onere (rimasto, però, inadempiuto) di precisare, nell ’ atto d’impugnazione, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione in ragione della sufficiente specific ità del motivo di gravame, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di gravame (cfr. Cass. n. 24048 del 2021). 2.4. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che, a norma dell’art. 2112, comma 2°, c.c., il cessionario dell ’ azienda è responsabile, in solido con il cessionario, per i crediti vantati dal lavoratore subordinato al momento del trasferimento d’azienda, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario attraverso ilibri contabili obbligatori del cedente ( cfr. Cass. n. 21561 del 2020; Cass. n. 4598 del 2015 ; Cass. n. 2108 del 1994, in motiv.). 2.5. Quanto al resto, la Corte ritiene che: - la legittimazione alla proposizione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale rimane assoggettata alle stesse regole che presiedevano all’analoga legittimazione alla presentazione del ricorso di fallimento; - l ’ art. 37, comma 2, c.c.i.i. prevede, infatti, che “la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso”, tra l’altro, “di uno o più creditori”; - l a norma, sul punto, è pressoché identica a Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 quella già contenuta nell’art. 6, comma 1°, l.fall., lì dove era stabilito che “il fallimento è dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …”; -la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al pari di quella alla presentazione del ricorso di fallimento, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita;- n on è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013); -anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere l’apertura, nei confronti del debitore, della procedura di liquidazione giudiziale come, in passato, della procedura fallimentare; -la legittimazione alla proposizione del ricorso spetta, dunque, al “creditore”, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo; - s e, però, il soggetto contro il quale l’istanza è proposta contesti l’ane/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la leg ittimazione attiva del ricorrente ; - i l giudice del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d’ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l’effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494 del2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l’ha subita (cfr. Cass. n. 24153 del 2022, in motiv.); - s olo in caso di siffatto accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l’istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore; - n on è, dunque, sufficiente, per proporre l’istanza di apertura di tale procedura, come già del fallimento, che non ha (né aveva) natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), la mera possibilità o probabilità dell’esistenza del credito né, a fortiori, che il ricorrente si dichiari creditore (Cass. n. 24309 del 2011); - né, d’altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto; -occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il tribunale (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente(Cass. n. 4406 del 2025). 2.6. Nel caso in esame, la corte d’appello, procedendo al doveroso accertamento in ordine all’effettiva sussistenza del credito azionato in capo all’istante, haritenuto , come visto, che le “sentenze favorevoli ottenute dalla creditrice” fornivano, sia Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 pure “allo stato ”, una prova sufficiente del credito della stessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed ha, quindi, correttamente affermato, in forza di tale accertamento (incidentale), che la creditrice era attivamente legittimata alla presentazione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di quest’ultima. 2.7. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione ela falsa applicazione dell’art. 2697 c. c ., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a fronte dell’insolvenza emersa dall’inoperatività della società e dal verbale di pignoramento negativo, la reclamante non aveva offerto elementi di prova contraria, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la reclamante non aveva l ’ onere di offrire elementi di prova contraria; - l ’ inoperatività della società, del resto, non può mai assurgere ad integrare l ’ incapacità a far fronte alle obbligazioni, che èinvece indispensabile per accertare lo stato di decozione; - i l verbale di pignoramento negativo , infine, deriva dal fatto che un a persona (rimasta ignota) si sarebbe opposta e non si aveva la disponibilità della forza pubblica per l’esecuzione, mentre il secondo accesso riguarda un’esecuzione nei confronti di un soggetto diverso, e cioè la “[OSCURATO:PERSONA] srl”, che non ha nulla a che fare con la reclamante. 2.8. Il motivo è inammissible. L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), può essere esclusa, in punto di fatto, da un ’ unica risultanza istruttoria (della quale, però, la ricorrente non ha indicato in ricorso l’effettiva emergenzadagli atti del giudizio) a Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 tal fine rilevante, e cioè la disponibilità effettiva, in capo alla debitrice resistente, della liquidità necessaria per eseguire, con mezzi normali, il pagamento (quanto meno) dei debiti scaduti, a partire da quelli, così come accertati nel corso del giudizio per l’apertura della liquidazione giudiziale, vantati nei suoi confronti dalla creditrice istante. 2.9. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 2, comma 1, lett. d) , c.c.i.i. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la reclamante non aveva offerto la prova del possesso congiunto degli impedimenti soggettivi all’apertura nei s uoi confr o nti della liquidazione giudiziale, omettendo, tuttavia, di considerare che: -ibilanci , anche se non depositati presso il registro delle imprese, restano pur sempre utilizzabili per provare la sussistenza dei predetti impedimenti; - non è necessario, p eraltro, che l ’ attendibilità dei relativi dati sia corroborata dal deposito di altra documentazione, come le scritture contabili o le dichiarazioni fiscali.; - l’amministratore della società ha depositato i bilanci al registro delle imprese e consegnato i medesimi, unitamente alle scritture contabili, al curatore della liquidazione, senza che sia pervenuta sul punto alcuna contestazione. 2.10. Il motivo è inammissibile. La società ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., non ha neppure esposto, in ricorso, i fatti che (in ipotesi) avrebbero integrato la sussistenza congiunta degli impedimenti soggettivi all’apertura della liquidazione giudiziale, né, pur avendone l’onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.),ha indicato, con Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 la dovuta specificità, la chiara emergenza degli stessi dagli atti del processo. 2.11. Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, deve ritenersi, del resto, che l ’ omesso deposito da parte dell’imprenditore resistente dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, c.c.i.i.), si risolve, come già nell’istruttoria prefallimentare, in danno dell ’ imprenditore medesimo, il quale, infatti, ha l’onere, come prevede l’art. 121 c.c.i.i., di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr. Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012). 2.12. Non v’è dubbioche, nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti , a prova legale: Cass. n. 24138 del 2019) degli ultimi tre esercizi, previsti, rispettivamente, dall’art. 41, comma 4, cit. e dall’art. 15, comma 4°, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass.n. 7642 del 2025). 2.13. Resta, nondimeno, il fatto che, ove il debitore abbia preteso di fornire tale prova avvalendosi, come la ricorrente, soltanto dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, valgono i principi che questa Corte ha, sul punto , ripetutamente affermato, vale a dire che: -i bilanci degli ultimi tre esercizi che Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4°, l.fall., sono esclusivamente quelli approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2435 c.c.(Cass. n. 13746 del 2017); - l ’ esame di tal i documenti contabili, ove non depositati (o non tempestivamente depositati), può, infatti, dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione dei prescritti adempimenti formali, sicché, in tali casi, il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 16067 del 2018, in motiv.); -la produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati deve, pertanto, equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, per cui tale evenienza, integrando una violazione dell’art. 15, comma 4°, l.fall., si risolve in danno dell’imprenditore che intenda dimostrare l’inammissibilità della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 13643 del 2013; Cass. n. 16067 del 2018, in motiv., la quale, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha ritenuto che, nel caso esaminato, la documentazione indicata dalla ricorrente “ben avrebbe potuto consentire l’accertamento, in concreto, della circostanza dell’essere stati, o meno, approvati quei bilanci (benche successivamente non depositati)” nonché “la valutazione, ad esempio, dei tempi di tale eventuale approvazione, nonché della loro vicinanza o lontananza rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare, così da poter addivenire ad una valutazione adeguata dell’attendibilità dei dati da essi desumibili”); - i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4°, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza, tuttavia, assurgere a prova legale dei previsti impedimenti , in quanto assoggettati, per contro, alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilita (Cass. n. 30516 del 2018). 2.14. La sentenza impugnata si è senz’altro attenuta ai principi esposti: lì dove, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto (con statuizione non specificamente censura ta ) , che la reclamante non aveva prodotto in giudizio né “ bilanci regolarmente approvati e depositati” né “ scritture contabili o dichiarazioni fiscali” idonee a“corroborare l’attendibilità dei dati riportati nei bilanci” (incontestatamente non approvati né depositati) che la stessa aveva allegato al reclamo,ha, in forza di tale accertamento, correttamente ritenuto, in diritto, che la società debitrice non aveva fornito nel giudizio per l’apertura della liquidazione giudiziale prova idonea circa l ’effettiva sussistenza congiunta degli impedimenti soggettivi previsti dagli artt. 121 e2, comma 1, lett. d), c.c.i.i. 2.15. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibilee come tale dev’essere, pertanto, dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno dichiarato di averne fatto anticipo. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti Ric. 2024n. 556 - Sez. 1 – CC del 11 settembre 20 2 5 processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 10.200 ,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della su