CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 38538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale motiva in maniera lineare, logica e coerente in ordine al trattamento sanzionatorio, rilevando come le ragioni dell'allontanamento dall'abitazione - tra l'altro nemmeno chiarite - e la negativa personalità dell'imputato non consentivano di addivenire a una modifica in melius della pena; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il