Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:13
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 gennaio 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]343/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
ČEZ, as
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] (Austria)]
[Interpretazione dell’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Competenza esclusiva «in materia di diritti reali immobiliari» – Azione diretta ad ottenere la cessazione di immissioni su un fondo agricolo provenienti da un vicino impianto nucleare ubicato
nel territorio di uno Stato non contraente]
1. In genere si pensa che le normali circostanze della vita quotidiana sollevino problemi giuridici di facile soluzione. Questo
non vale, tuttavia, per i rapporti di vicinato. Benché tali rapporti forniscano a volte esempi di fraternità che giustificano
il proverbio «meglio un amico vicino che un fratello lontano» (
2
), non si deve dimenticare che il vicinato, come ha rilevato un illustre giurista, più di ogni altra cosa «insegna la fratellanza
negativa: sopporta il tuo vicino e non recargli danno», perché un vicino «è spesso più difficile da amare o perfino da non
odiare dei nostri simili che vivono altrove» (
3
). Pertanto, i rapporti di vicinato sono spesso fonte di controversie giuridiche complesse e appassionate.
2. Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale effettuato dall’[OSCURATO:PERSONA], si sottopone alla Corte la classica circostanza
in cui il proprietario di un fondo tenta di evitare i presunti effetti sulla sua proprietà di immissioni provenienti da un
fondo vicino. Il fatto che i due terreni in questione non siano entrambi ubicati sul territorio austriaco e che le presunte
immissioni provengano da un impianto nucleare conferisce alla fattispecie un carattere transnazionale e un certo grado di
complessità.
3. Si esaminerà la questione alla luce della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (
4
), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (
5
), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (
6
), dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (
7
), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e
del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (
8
) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles» o la «[OSCURATO:PERSONA]»).
4. La questione sottoposta alla Corte consiste in sostanza nella domanda se i giudici austriaci, trovandosi il fondo assertivamente
danneggiato nel loro territorio, siano competenti a conoscere di tale azione preventiva in forza dell’art. 16, punto 1, lett. a),
della [OSCURATO:PERSONA], che riguarda le controversie «in materia di diritti reali immobiliari».
I –
Fatti della causa principale, normativa pertinente e questione sottoposta alla Corte
5. La parte attrice – il [OSCURATO:PERSONA] austriaco dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«attrice» o il «[OSCURATO:PERSONA]») – è proprietaria
di un’area, ubicata nella parte settentrionale del suo territorio, che viene destinata ad uso agricolo per scopi di sperimentazione
agraria nell’ambito delle coltivazione delle piante e ospita la sede di una scuola agraria. La convenuta è un’impresa ceca
per la produzione di energia, la ČEZ as (in prosieguo: la «ČEZ»), che gestisce l’impianto nucleare di Temelin in un’area di
sua proprietà, situata a circa 60 km dal terreno dell’attrice.
6. Il 31 luglio 2001, il [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di proprietario del fondo che esso tenta di proteggere dalle
presunte interferenze, ha intrapreso un’azione giudiziaria nei confronti della ČEZ dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Linz. In sostanza,
si chiedeva che venisse ingiunto alla ČEZ di porre immediatamente fine ai presunti effetti sulla proprietà dell’attrice delle
immissioni di radiazioni ionizzanti provenienti dal fondo su cui la centrale nucleare di Temelin svolge la sua attività, in
quanto il livello delle immissioni sul fondo di proprietà dell’attrice avrebbe superato quello che dovrebbe derivare dall’attività
di una centrale nucleare gestita secondo i parametri tecnologici correnti.
7. In subordine, l’attrice chiedeva in sostanza che fosse ingiunto alla convenuta di far cessare il rischio creato dalle radiazioni
ionizzanti in provenienza dal suo fondo nella misura in cui tale rischio eccedeva il livello di rischio che dovrebbe derivare
da un impianto nucleare gestito secondo i parametri tecnologici correnti.
8. L’azione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Linz era stata esercitata in forza dell’art. 364, n. 2, del codice civile austriaco,
l’Allgemeines bürgerliches [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ABGB»), che dispone quanto segue: «[i]l proprietario di un fondo può
vietare al vicino le immissioni provenienti dal suo fondo come deflusso di acque, fumo, gas, immissioni di calore, odori,
rumore, scuotimenti di terra e simili, qualora superino la misura abituale secondo le normali relazioni del luogo e compromettano
in misura sostanziale il godimento del fondo secondo consuetudine. Lo scarico diretto senza specifico titolo giuridico è inammissibile
in qualsiasi circostanza».
9. L’art. 354 dell’ABGB stabilisce che «[i]l diritto di proprietà consiste nel potere di disporre a propria discrezione della
sostanza e dell’uso di un bene e di escluderne chiunque altro». Conformemente al diritto austriaco, il titolare può proteggere
la sua proprietà dalle interferenze di altri soggetti mediante un’azione negatoria con cui si può ottenere una dichiarazione
di inesistenza di altri diritti reali sul proprio fondo e tutelare quest’ultimo contro qualsiasi turbativa illegittima. Secondo
il giudice del rinvio, l’azione volta ad ottenere la cessazione delle immissioni (la cosiddetta «Immissionsabwehrklage») di
cui all’art. 364, n. 2, dell’ABGB è considerata un tipo di azione negatoria o «Eigentumsfreiheitsklage», diretto a preservare
un immobile da interferenze esterne.
10. Dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Linz, l’attrice ha fatto valere che le radiazioni radioattive e ionizzanti rappresentano immissioni
ai sensi dell’art. 364, n. 2, dell’ABGB e che la radioattività diffusa da una centrale nucleare durante le prove di funzionamento
e, in ogni caso, la minaccia di contaminazione radioattiva del suolo durante il funzionamento normale o a causa di un guasto
all’impianto, superano la misura locale consueta e compromettono permanentemente l’utilizzo normale dell’area da parte dell’attrice
a fini abitativi, scolastici e agricoli. Pertanto, sussisterebbero le condizioni per esercitare dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di
Linz un’azione diretta ad ottenere la cessazione delle immissioni in forza dell’art. 364, n. 2, dell’ABGB e la competenza
di detto giudice risulterebbe dall’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
11. L’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dispone che «in materia di diritti reali immobiliari e di contratti
d’affitto d’immobili» hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato contraente in cui l’immobile è situato, indipendentemente
dal domicilio.
12. La ČEZ ha eccepito il difetto di competenza territoriale in quanto l’art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non fornirebbe
un fondamento giuridico idoneo per la competenza nelle azioni dirette ad ottenere la cessazione delle immissioni quali la
Immissionsabwehrklage. A suo parere, simili controversie avrebbero invece carattere risarcitorio e ricadrebbero nell’ambito
di applicazione dell’art. 5, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Tale disposizione prevede quanto segue:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
(…)
3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto; (…)».
13. Questa disposizione istituisce un regime di competenza speciale rispetto al sistema generale previsto dall’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA],
secondo cui «le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro
nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
14. La convenuta ha affermato non solo che l’art. 16 andrebbe interpretato nel senso che, con riferimento agli Stati non contraenti,
non fornisce alcun fondamento alla competenza per le azioni dirette ad ottenere la cessazione delle immissioni, ma altresì
che un’ingiunzione inibitoria emessa da un giudice austriaco costituirebbe, sul piano internazionalistico, un’indebita ingerenza
nella sovranità territoriale e giudiziaria della Repubblica ceca e non sarebbe in essa eseguibile.
15. [OSCURATO:PERSONA] di Linz ha respinto il ricorso. Esso ha dichiarato che il foro obbligatorio di cui all’art. 16, punto 1,
lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dev’essere interpretato in senso restrittivo. A suo parere, pertanto, le azioni in
materia di diritti reali sono quelle in cui si mettono in discussione l’esistenza e i limiti della proprietà e del possesso
e che oggetto della controversia devono quindi essere diritti reali.
16. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di Linz ha dichiarato che non poteva pronunciarsi senza aver accertato preliminarmente se si fosse
in presenza di un impianto autorizzato dalla pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 364a dell’ABGB. Conformemente
a tale disposizione, che costituisce una deroga al principio generale sancito dall’art. 364, n. 2, dell’ABGB, qualora «un
danno sia arrecato da una miniera oppure da un impianto autorizzato da una pubblica autorità sul fondo del vicino in un modo
che oltrepassa la misura suddetta, il possessore del terreno è soltanto legittimato a pretendere giudizialmente il risarcimento
del danno arrecato, anche qualora il danno sia stato provocato da circostanze di fatto delle quali nella valutazione della
pubblica amministrazione non si sia tenuto conto». Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Linz, verificare se si sia in presenza di un
impianto autorizzato dalla pubblica amministrazione rappresenterebbe una cospicua ingerenza nella sovranità della Repubblica
ceca.
17. Su istanza dell’attrice, il giudice d’appello ha parzialmente riformato tale decisione, respingendo l’eccezione sollevata
dalla convenuta con riferimento al difetto di competenza territoriale, sulla base della constatazione che anche l’azione diretta
ad ottenere la cessazione delle immissioni, quale quella prevista all’art. 364, n. 2, dello ABGB, rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
18. La convenuta ha adito, mediante ricorso straordinario, l’[OSCURATO:PERSONA], che ha successivamente proposto alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se la locuzione “in materia di diritti reali immobiliari” contenuta nell’art. 16, punto 1, lett. a) della [OSCURATO:PERSONA] concernente
la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 (…) debba
essere interpretata nel senso che essa contempla le azioni inibitorie (preventive) di cui all’art. 364, n. 2, del codice civile
austriaco (ABGB)», dirette a far vietare immissioni da un fondo situato in uno Stato confinante − che non è membro dell’Unione
europea − (nella fattispecie: immissioni di radiazioni ionizzanti provenienti da un impianto nucleare situato nella Repubblica
ceca) su di un’area di cui è proprietaria l’attrice.
II –
Analisi
19. Storicamente, gli ordinamenti giuridici nazionali europei hanno elaborato una varietà di istituti giuridici intesi a risolvere
i problemi giuridici scaturenti dai rapporti di vicinato. Di conseguenza, quando tali rapporti hanno dimensione transnazionale,
come nella presente fattispecie in cui i beni immobili confinanti sono ubicati in due Stati diversi, la complessità giuridica
emerge soprattutto all’inizio, sotto il profilo dei conflitti di competenza.
20. In limine, occorre ricordare che non si è affermato né dimostrato che, nella fattispecie, l’attrice presenti caratteristiche
diverse rispetto a una qualsiasi impresa privata. [OSCURATO:PERSONA] non agisce in qualità di organismo statale, bensì
esclusivamente come proprietario di un fondo situato nella parte settentrionale del suo territorio, su cui sorge una scuola
agraria. Lo stesso può dirsi per la ČEZ. Pertanto, il fatto che la maggioranza delle azioni di tale impresa sia detenuta dallo
Stato ceco è irrilevante ai fini della controversia. È quindi chiaro che la lite rientra nell’ambito di applicazione ratione
materiae della [OSCURATO:PERSONA], in quanto materia civile ai sensi dell’art. 1 della medesima [OSCURATO:PERSONA] (
9
).
21. Un’altra questione preliminare riguarda il rapporto tra l’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e altre convenzioni
che disciplinano le questioni di competenza giurisdizionale in relazione alle azioni per danni nello specifico settore dell’energia
nucleare (
10
). Tra tali convenzioni rientrano la [OSCURATO:PERSONA] di Parigi del 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare
e la [OSCURATO:PERSONA] di Vienna del 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danno nucleare, nonché il Protocollo
congiunto del 1988 relativo all’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna e della [OSCURATO:PERSONA] di Parigi. Benché la Repubblica
ceca abbia aderito alla [OSCURATO:PERSONA] di Vienna e al Protocollo congiunto, né la [OSCURATO:PERSONA] di Vienna né quella di Parigi sono
applicabili nella fattispecie, in quanto l’Austria non è parte di tali convenzioni (
11
).
22. L’ultima questione preliminare riguarda l’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] e si colloca al centro della causa a qua.
Nella fattispecie ora in esame, infatti, la convenuta non era domiciliata in uno Stato contraente all’epoca in cui è stato
avviato il procedimento in Austria, nel 2001. La Repubblica ceca ha aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004 (
12
). L’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,
la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato. Tuttavia, lo stesso art. 4 esclude
le ipotesi di competenza esclusiva di cui all’art. 16 da tale applicazione delle disposizioni interne relative alla competenza
internazionale (
13
). Di conseguenza, l’art. 16 riveste un ruolo fondamentale in quanto costituisce un fondamento della competenza in forza della
[OSCURATO:PERSONA] che sarebbe altrimenti mancato, dal momento che la convenuta non è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente.
23. A tale proposito, la Corte, nella recente sentenza Owusu, ha dichiarato che «le norme della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in materia
di competenza esclusiva (…) sono parimenti applicabili ai rapporti giuridici concernenti unicamente uno Stato contraente ed
uno o più Stati terzi. Lo stesso dicasi, riguardo all’art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, nell’ipotesi di una controversia
in materia di diritti reali immobiliari o di locazione d’immobili tra soggetti domiciliati in uno Stato non contraente, ma
riguardante un bene situato in uno Stato contraente (
14
)». Poiché l’art. 16, punto 1, lett. a), fornisce agli Stati contraenti un fondamento comune e uniforme per la competenza esclusiva
in materia di azioni reali, è logico che la sua applicazione escluda quella di parallele norme nazionali derogatorie in materia
di competenza sullo stesso tipo di azioni (
15
).
24. Qualora uno Stato contraente non competente a conoscere di un’azione reale ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), potesse
legittimamente affermare la propria competenza per un’azione di questo tipo in forza del proprio diritto nazionale, emettere
una decisione definitiva e pretendere in ultima analisi che tale sentenza fosse riconosciuta in un altro Stato contraente,
ciò porterebbe proprio al tipo di conflitto di competenza che l’art. 16, punto 1, lett. a), è inteso a risolvere. L’applicazione,
accanto all’art. 16, punto 1, lett. a), di disposizioni nazionali configgenti parallele che conferiscono competenza esclusiva
per le azioni reali pregiudicherebbe sicuramente l’effettività della [OSCURATO:PERSONA] (
16
). Inoltre, tale applicazione si porrebbe indubbiamente in conflitto con la ripartizione uniforme e obbligatoria della competenza
esclusiva tra gli Stati contraenti (
17
) e con il principio della certezza del diritto, che costituisce la base fondamentale della [OSCURATO:PERSONA] (
18
).
25. Inoltre, qualsiasi altra interpretazione avrebbe conseguenze particolarmente imprevedibili sul caso in esame. Qualora i giudici
austriaci potessero pronunciare una sentenza sul fondamento di disposizioni nazionali parallele che conferiscono competenza
internazionale per le azioni reali, e venisse chiesto il riconoscimento o l’esecuzione della loro sentenza nella Repubblica
ceca, ciò darebbe origine a un conflitto sul riconoscimento o l’esecuzione di tale sentenza. Un conflitto di questo genere,
che coinvolgerebbe due Stati attualmente membri dell’Unione europea, esulerebbe dall’ambito di applicazione del regime comunitario
relativo alla libera circolazione delle sentenze istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] e più di recente dal regolamento n. 44/2001,
che attualmente vincola sia l’Austria che la Repubblica ceca (
19
).
26. Anzitutto, concentrerò l’attenzione sull’interpretazione della nozione di controversie «in materia di diritti immobiliari»
di cui all’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA]. Analizzerò quindi il problema della qualificazione delle azioni
quali la «Immissionsabwehrklage» alla luce della loro sostanza e del loro scopo per verificare se detta azione rientri o meno
nell’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 1, lett. a). Infine, esaminerò le implicazioni di tale qualificazione e il
rapporto tra la competenza in rem derivante dall’art. 16, punto 1, lett. a), e la competenza speciale di cui all’art. 5, n. 3,
della [OSCURATO:PERSONA] in materia di delitti o quasi-delitti.
A –
Sull’interpretazione della nozione di controversie «in materia di diritti reali immobiliari» di cui all’art. 16
27. La Corte ha già avuto modo di interpretare l’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] e di chiarire l’ambito di applicazione
di tale regime di competenza esclusiva per le controversie in materia di diritti reali immobiliari.
28. La Corte ha dichiarato, in primo luogo, che tale nozione dev’essere interpretata in maniera autonoma. Occorre quindi individuare
una definizione delle controversie «in materia di diritti immobiliari» che sia «indipendente» da qualsiasi nozione nazionale
equivalente degli Stati contraenti (
20
), esattamente come si è dovuto fare a proposito di altri criteri di competenza esclusiva prevista dall’art. 16 (
21
).
29. In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che tale nozione «non deve essere interpretat[a] in senso più ampio di quanto richieda
la finalità da ess[a] perseguita», dal momento che l’applicazione dell’art. 16, punto 1, lett. a), «ha per effetto di privare
le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente, e, in taluni casi, di portarle davanti ad un
giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse» (
22
).
30. Pertanto, la presa in considerazione della ratio del sistema di competenza esclusiva istituito dall’art. 16, punto 1, lett. a),
riveste un ruolo fondamentale nell’interpretazione di tale concetto volta a determinarne la portata. Esaminerò subito questo
aspetto. Di seguito, alla luce della suddetta ratio, analizzerò la distinzione tra azioni reali e azioni personali, che è
fondamentale ai fini dell’interpretazione dell’art. 16, punto 1, lett. a), e che la Corte ha adottato per determinare con
maggior precisione la portata della disposizione di cui trattasi.
1. La finalità della competenza esclusiva prevista dall’art. 16, punto 1, lett. a)
31. Per quanto riguarda la finalità del regime istituito per le azioni reali dall’art. 16, punto 1, lett. a), la Corte ha dichiarato
che i giudici del luogo in cui si trova l’immobile «sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza
delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, nella generalità dei casi, quelli dello
Stato di ubicazione dell’immobile» (
23
). Secondo la giurisprudenza della Corte, l’attribuzione della competenza esclusiva ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a),
si giustifica anche in base a considerazioni «di buona amministrazione della giustizia» (
24
), in quanto «le controversie relative ai diritti reali immobiliari spesso comportano contestazioni che implicano di frequente
accertamenti, inchieste e perizie che dovranno effettuarsi sul posto» (
25
).
32. Sulla base di tale criterio teleologico, la Corte ha reso più specifica la definizione autonoma delle controversie «in materia
di diritti immobiliari». Tale nozione ingloba solo le azioni che «tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà,
il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti
la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo» (
26
).
33. [OSCURATO:PERSONA], la ČEZ e il governo del [OSCURATO:PERSONA] si basano in ampia misura su tali considerazioni relative alla prossimità
e alla buona amministrazione della giustizia per affermare che la soluzione della presente controversia è relativamente semplice.
Poiché, nella fattispecie, le indagini e gli accertamenti andrebbero condotti per lo più nella Repubblica ceca per determinare
se l’impianto nucleare di Temelin emetta radiazioni radioattive e ionizzanti che oltrepassano i livelli di tollerabilità previsti
per gli impianti moderni, sarebbe corretto ritenere che la Immissionsabwehrklage esuli dalla definizione di azioni reali di
cui all’art. 16, punto 1, lett. a), risultante da un’interpretazione restrittiva di tale disposizione (
27
). Non condivido tale ragionamento, per due motivi.
34. In primo luogo, perché le considerazioni relative alla prossimità e alla buona amministrazione della giustizia non operano
solo a favore della competenza dei giudici cechi. Come hanno osservato il [OSCURATO:PERSONA] e il governo polacco, tali considerazioni
valgono anche a favore della competenza dei giudici austriaci, che sono più vicini all’immobile interessato e si trovano quindi
in posizione migliore per valutare il possibile impatto delle immissioni su di esso.
35. In secondo luogo, non sono convinto che il regime di competenza esclusiva per le azioni reali previsto dall’art. 16, punto 1,
lett. a), possa spiegarsi solo con considerazioni di natura politica attinenti alla buona amministrazione della giustizia
e, in definitiva, alla prossimità dei giudici dello Stato in cui è ubicato l’immobile.
36. Tali considerazioni giustificano indubbiamente il fatto di considerare il forum rei sitae come quello che presenta la connessione
più stretta con i fatti di causa – anche se non è sempre facile individuare detto foro nei casi cui, come nella presente fattispecie,
si tratti di due immobili – e quindi di attribuire la competenza in primo luogo a tale foro. Il problema inerente a tale analisi
teleologica consiste nel fatto che essa non è sufficiente per spiegare il carattere
esclusivo
di tale competenza. In altre parole, perché, ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], i giudici dello Stato in cui è ubicato l’immobile
dovrebbero essere competenti,
con esclusione di tutti gli altri
, a determinare la proprietà e il possesso di tale immobile e l’eventuale esistenza di diritti limitati su tale bene, nonché
a tutelare le prerogative che ne derivano? (
28
)
37. L’argomento secondo cui accertamenti, inchieste e perizie devono essere svolti necessariamente sul luogo in cui si trova l’immobile
non fornisce la soluzione del problema. Esistono concrete possibilità di cooperazione tra giudici al fine di stabilire i
fatti
pertinenti nel luogo in cui è ubicato l’immobile (
29
). Gli argomenti relativi alla prossimità ai fatti e alla buona amministrazione della giustizia si fondano su considerazioni
pratiche di semplicità e opportunità. Tali considerazioni sono sufficienti per spiegare un regime di competenza
speciale
(
30
), ma non la competenza
esclusiva
per le azioni reali, che impedisce ai giudici di qualsiasi altro Stato di conoscere di tali azioni, anche nel caso in cui
il convenuto sia domiciliato in tale Stato.
38. L’analisi dei motivi che giustificano l’esclusività della competenza in rem non rappresenta una questione puramente accademica.
Al contrario, come ha ammesso la Corte, è fondamentale determinare con precisione il significato e la portata della nozione
di controversie in materia di diritti reali immobiliari e, in ultima analisi, stabilire se un’azione quale la Immissionsabwehrklage
rientri in tale nozione. Al riguardo, ritengo che la Corte debba evitare di stabilire l’ambito della competenza esclusiva
per le azioni reali prevista dall’art. 16, punto 1, lett. a), in base a motivi insufficienti a giustificare il carattere
esclusivo
di tale competenza.
39. La giustificazione dell’attribuzione della competenza esclusiva va cercata
non solo
in considerazioni di ordine pratico fondate su criteri di prossimità ai fatti di causa, semplicità e opportunità ai fini
della buona amministrazione della giustizia. Essa è anche strettamente connessa ad un principio giuridico generale: la tradizionale
sovranità di ciascuno Stato contraente per quanto riguarda il controllo, l’attribuzione e la tutela dei diritti reali dei
singoli sugli immobili ubicati nel suo territorio (
31
). Il settore del diritto della proprietà immobiliare è un tipico settore in cui, per motivi cogenti di natura politica ed
economica, lo Stato in cui si trova l’immobile è titolare di un potere normativo che comporta per logica conseguenza la competenza
esclusiva sulle azioni reali (
32
). In base a tale principio, ciascuno Stato contraente dispone di un
monopolio giurisdizionale
sulle azioni reali previste dall’art. 16, punto 1, lett. a) (
33
).
40. Ritengo che sarebbe poco soddisfacente anche sostenere, come fanno alcuni autori, che il monopolio giurisdizionale previsto
dalla [OSCURATO:PERSONA] si giustifica per il semplice fatto che le sentenze relative ad azioni reali devono essere necessariamente
eseguite nello Stato in cui vengono emesse. Tali «necessità pratiche» (
34
) sono sicuramente pertinenti, ma costituiscono solo uno dei molti aspetti della complessa ragion d’essere della competenza
esclusiva prevista dall’art. 16, punto 1, lett. a).
41. Inoltre, nel settore parallelo dell’affitto d’immobili – anch’esso soggetto al regime di competenza esclusiva di cui all’art. 16,
punto 1, lett. a) –, la Corte ha sancito la competenza esclusiva dei giudici del luogo in cui era ubicato l’immobile, anche
se, a priori, la sentenza doveva essere eseguita entro una giurisdizione diversa. Questa è precisamente la posizione assunta
in relazione alle azioni di risarcimento (
35
) che la Corte ha incluso nella competenza esclusiva di cui all’art. 16, punto 1, lett. a). Tale criterio vale anche nel caso
in cui il convenuto sia domiciliato al di fuori del territorio dello Stato contraente in cui si trova l’immobile e la sentenza
debba essere eseguita in uno Stato diverso da quello in cui è ubicato l’immobile (
36
).
42. Ritengo pertanto che, in quanto ciascuno Stato, di regola, ha competenza esclusiva a controllare l’organizzazione, la struttura
e la portata dei diritti reali e la loro tutela, esso, per logica conseguenza, ha competenza esclusiva a disciplinare tali
diritti e stabilire i limiti e le restrizioni loro imposti, con riguardo ai beni immobili situati nel suo territorio.
43. È in questo senso che occorre intendere la fondamentale dichiarazione interpretativa della Corte relativa alla nozione autonoma
di azioni reali ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), secondo cui la competenza esclusiva «dei giudici dello Stato contraente
ove si trova l’immobile» riguarda solo le azioni che «tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il
possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad
assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative
derivanti dal loro titolo» (
37
).
2. Sulla distinzione tra azioni reali e azioni personali
44. La nozione autonoma di azioni «in materia di diritti reali» non è stata creata in un contesto di vuoto normativo. Essa corrisponde
alla distinzione giuridica classica tra azioni reali – vale a dire le azioni che l’art. 16, punto 1, lett. a), identifica
quali azioni «in materia di diritti reali» – e le azioni personali, che riguardano controversie vertenti su diritti personali.
Tale distinzione, ben nota nella maggior parte degli Stati contraenti, anche se meno familiare agli operatori del diritto
di [OSCURATO:PERSONA] (
38
), riveste un ruolo fondamentale nella [OSCURATO:PERSONA], in particolare nell’art. 16, punto 1, lett. a), ed è stata espressamente
fatta propria dalla Corte (
39
). Essa è molto utile per definire con maggior precisione la portata pratica del monopolio giurisdizionale conferito dall’art. 16,
punto 1, lett. a), alla luce della ratio del regime di competenza esclusiva descritto in precedenza.
45. Tale distinzione si fonda sul tipo di diritto che in sostanza dà origine all’azione. Con un’«azione reale ai sensi dell’art. 16,
punto 1» l’attore «pretende di essere (…) titolare di prerogative concernenti direttamente l’immobile ed opponibili erga omnes» (
40
). L’oggetto immediato di tali azioni è il diritto reale inteso quale prerogativa su una
cosa
(res), che esclude tutte le interferenze sulla stessa che non siano autorizzate. Per contro, con le azioni personali l’attore
«invoca solo dei diritti» nei confronti di determinati soggetti (
41
). Tali diritti possono avere fonti diverse (contratto, atto illecito, quasi contratto ecc.), ma in ogni caso il diritto riguarda
direttamente la persona specifica o le persone specifiche indicate dalla sua fonte (
42
).
46. Come avviene spesso in diritto, tale distinzione è più facile da formulare che da mettere in pratica. Ad esempio, nel caso
del confronto tra un’azione personale giustificata da un atto illecito e un’azione reale la distinzione è relativamente chiara.
Al centro dell’azione derivante da una responsabilità extracontrattuale si colloca l’obbligazione di risarcire i danni e/o
di porre fine al danno determinato dal comportamento del responsabile. La responsabilità extracontrattuale costituisce la
fonte di tale obbligazione che, come ogni obbligazione, riguarda necessariamente soggetti specifici, ossia il responsabile
e la vittima. Pertanto, l’azione con cui la vittima ottiene l’adempimento dell’obbligazione di risarcire i danni o di porre
fine all’attività dannosa è necessariamente diretta contro un soggetto specifico, il debitore, e costituisce quindi un’azione
personale. Di conseguenza, l’azione continua ad essere di tipo personale nel caso in cui, come nella causa Henkel (
43
), si tratti di un’azione preventiva esercitata per impedire un illecito o un delitto imminente ed evitare quindi il verificarsi
del danno che ne deriverebbe per la vittima.
47. Per contro, al centro delle azioni reali, in luogo dell’obbligazione di uno specifico debitore, si colloca un diritto reale,
inteso quale prerogativa diretta sulla res, opponibile erga omnes. Se è vero che tale diritto comporta un’obbligazione, si
tratta unicamente di un’obbligazione a carico di chiunque altro di non interferire con tale diritto senza il consenso del
titolare. Nel diritto reale, è fondamentale la prerogativa del titolare sulla cosa. Nel diritto personale, invece, è fondamentale
l’obbligazione che vincola specifici soggetti (
44
).
48. Pertanto, nelle azioni reali, l’attore invoca il diritto reale per stabilirne la portata, il contenuto, gli eventuali oneri,
le servitù o le altre restrizioni che possono limitare tale diritto, per tutelare l’immobile contro qualsiasi turbativa incompatibile
con le prerogative inerenti al suo titolo. Nelle azioni personali, invece, l’attore invoca l’obbligazione che lo vincola al
convenuto e deriva da una fonte specifica, ad esempio la responsabilità extracontrattuale. Il diritto al risarcimento dei
danni deriva da tale rapporto particolare, e non direttamente dal diritto reale in sé. Come la Corte ha costantemente dichiarato,
affinché trovi applicazione l’art. 16, punto 1, lett. a), non è sufficiente «che l’azione riguardi un diritto reale immobiliare
o che abbia un nesso con un immobile. Occorre che l’azione sia fondata su un diritto reale, e non su un diritto personale
(…)». (
45
)
49. Le due azioni sono completamente diverse, anche se possono essere entrambe dirette a tutelare, pur con modalità differenti,
un diritto reale. La causa Mines de Potasse d’Alsace (
46
) è illuminante per quanto riguarda il modo in cui un’azione personale prevista dal diritto generale dell’atto illecito può
essere utilizzata al fine di tutelare un diritto di proprietà. Secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Mines de Potasse scaricava ingenti
quantità di rifiuti salini nel Reno, in Francia, il che aveva conseguenze su un bene immobile della [OSCURATO:PERSONA] situato nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al giudice di dichiarare illegittimo tale scarico da parte della Mines de Potasse e di ordinare a
quest’ultima di risarcire il danno cagionato al bene immobile dell’appellante. Tale azione era indubbiamente un’azione personale.
Essa era diretta ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione che incombeva alla Mines de Potasse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]
e la cui fonte specifica era costituita da una responsabilità extracontrattuale (
47
). Per contro, un’azione reale – che
non
era in discussione nella causa Mines de Potasse – riguarderebbe direttamente la delimitazione dei diritti su cose (ad esempio
su un immobile) e la prevenzione di turbative non giustificate da un diritto o da una prerogativa esistenti sulle cose di
cui trattasi.
50. A prima vista, tutto questo potrebbe sembrare solo una questione semantica, nel senso che le suddette azioni, a prescindere
dal fatto che traggano origine dal diritto generale dell’atto illecito o dal diritto della proprietà, sembrano strumenti diversi
per raggiungere lo stesso risultato comune, vale a dire, in definitiva, la tutela della proprietà. Tale impressione trova
conferma nel fatto che siffatta tutela può essere garantita mediante procedimenti ingiuntivi. Sembrerebbe trattarsi solo di
scegliere tra un’ingiunzione formalmente fondata sul diritto della proprietà e una prevista dal diritto dell’atto illecito.
51. Tuttavia, esistono differenze profonde e sostanziali tra le azioni reali e le azioni personali volte a tutelare la proprietà
immobiliare contro le turbative. Tali differenze sono il prodotto delle antiche e differenti tradizioni giuridiche sviluppatesi
e consolidatesi nel diritto della proprietà e in quello dell’atto illecito nei vari Stati contraenti.
52. Nel diritto privato della maggior parte degli ordinamenti giuridici europei è possibile porre fine a una turbativa su un bene
immobile non solo mediante azioni personali, ma anche mediante azioni reali ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito,
è risaputo che, nella maggior parte degli ordinamenti giuridici dell’Europa continentale, la tutela dei diritti di proprietà
può ottenersi mediante azioni aventi per oggetto immediato la res e il diritto su di essa. A mio parere, ciò è esattamente
quanto afferma la Corte quando include espressamente nell’ambito dell’art. 16, punto 1, lett. a), le azioni che «assicura[no]
ai titolari di questi diritti la
protezione
delle prerogative derivanti dal loro titolo» (
48
). È il caso, ad esempio, dell’azione negatoria – che è ben nota in particolare in Germania (
49
), Italia (
50
) e, secondo l’ordinanza di rinvio, anche in Austria –mediante la quale il proprietario del fondo fa valere la propria libertà
nei confronti di interferenze esterne che altrimenti costituirebbero una servitù, un onere o una limitazione del suo diritto
di proprietà. Applicata nello specifico ambito dei diritti reali su immobili confinanti, tale azione reale consente di determinare
se il diritto di proprietà sull’immobile all’origine dell’interferenza sia sufficientemente esteso da giustificare tale interferenza
e la conseguente limitazione del diritto di proprietà sull’immobile che ne è oggetto.
53. Altri ordinamenti giuridici europei semplicemente non hanno familiarità con azioni quali l’azione negatoria. Tuttavia, essi
possono conseguire lo stesso risultato finale in termini di tutela della proprietà immobiliare mediante istituti giuridici
incentrati invece sul comportamento del responsabile dell’interferenza. Ciò vale ad esempio nel caso delle «illecite immissioni»
di [OSCURATO:PERSONA] (
51
). Storicamente, vari ordinamenti giuridici hanno elaborato, ognuno nel proprio specifico contesto socioculturale, strumenti
giuridici equiparabili ma diversi per tutelare la proprietà dalle interferenze esterne, alcuni dei quali sono incentrati sulla
cosa in sé e sul diritto su di essa e altri sui rapporti tra specifici soggetti implicanti comportamenti umani che provocano
l’interferenza (
52
).
54. Pertanto, non si deve ritenere che, ogni volta che sia prevista un’azione diretta ad impedire il verificarsi di interferenze
su un bene immobile o a porre fine alle stesse, tale azione debba rientrare necessariamente nella nozione di controversie
in materia di delitti o di quasi-delitti di cui all’art. 5, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Questa è, in sostanza, la
posizione adottata nella fattispecie dalla ČEZ, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], che non posso condividere.
55. Tale posizione può apparire in qualche modo intuitiva per la maggior parte dei giuristi che hanno minore familiarità con il
diritto della proprietà nella maggior parte degli ordinamenti giuridici europei (
53
). Può anche essere vero che, a differenza del diritto dell’atto illecito, il diritto della proprietà è intriso di definizioni
giuridiche che molti operatori considerano arcaiche per disciplinare i problemi connessi alla tutela della proprietà contro
le turbative aventi origine in fondi confinanti. Probabilmente è la stessa nozione tradizionale di «proprietà», intesa quale
rapporto giuridico di dominio tra una persona e una cosa, che è divenuta sempre più inadeguata ed è stata sostituita da nozioni
giuridiche più interpersonali (
54
).
56. La realtà, tuttavia, è che tali nozioni giuridiche «arcaiche» del diritto della proprietà e le azioni da esso previste per
porre fine alle interferenze su una proprietà immobiliare non giustificate da alcun diritto preesistente sulla stessa esistono
e sono molto ben consolidate negli ordinamenti giuridici europei. Non si può ignorare tale realtà del diritto sostanziale
e concludere semplicemente che tutte le azioni dirette a proteggere la proprietà immobiliare dalle turbative devono essere
qualificate come azioni personali in materia di delitti e quasi-delitti ai sensi della [OSCURATO:PERSONA].
57. Le norme della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles relative ai conflitti di competenza non sono dirette ad armonizzare le modalità con
cui i sistemi giuridici sostanziali degli Stati contraenti tutelano i diritti di proprietà. Esse mirano invece «semplicemente»
a garantire una ripartizione uniforme della competenza giurisdizionale tra gli Stati contraenti. A tal fine, l’art. 5, n. 3,
attribuisce la competenza per le azioni personali volte ad ottenere il risarcimento dei danni e/o ad impedire il verificarsi
di un danno imminente (
55
). D’altro canto, l’art. 16, punto 1, lett. a), attribuisce la competenza per un tipo diverso di azione in cui, alla luce dello
scopo sopra descritto, possono rientrare le azioni dirette a far dichiarare l’esistenza di limiti alla proprietà (quali servitù,
oneri o restrizioni legali alla proprietà che in definitiva possono andare a vantaggio di immobili confinanti) e a porre fine
a qualsiasi interferenza incompatibile con la proprietà immobiliare.
58. [OSCURATO:PERSONA], alla luce del suo scopo di ripartizione della competenza giurisdizionale, deve rispettare le scelte istituzionali,
ancorché imperfette, effettuate dagli ordinamenti giuridici a livello nazionale per quanto riguarda la disciplina sostanziale
della tutela della proprietà immobiliare. Ricondurre tutti i rimedi previsti dal diritto della proprietà e le azioni di risarcimento
all’ambito della materia dei delitti o quasi-delitti di cui all’art. 5, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un’interferenza
con tali scelte. Inoltre, siffatto criterio implicherebbe che i proprietari di fondi ubicati in uno Stato contraente potrebbero
invocarne la tutela in detto Stato, mediante azioni previste dal diritto della proprietà, contro le interferenze provenienti
da uno Stato diverso, solo qualora il convenuto fosse domiciliato in uno Stato contraente ai sensi degli artt. 2, 4 e 5, n. 3,
della [OSCURATO:PERSONA].
59. Ritengo che la Corte non debba interferire in tal modo con tradizioni giuridiche ben consolidate. La questione se la proprietà
immobiliare vada protetta dalle interferenze provenienti da un fondo confinante mediante l’istituzione di restrizioni legali
al diritto di proprietà o piuttosto attraverso il diritto dell’atto illecito viene risolta in modo diverso nel contesto di
ordinamenti giuridici diversi. Poiché lo scopo della [OSCURATO:PERSONA] consiste semplicemente nel ripartire la competenza giurisdizionale
tra i vari Stati contraenti, rispettandone al contempo i diversi regimi sostanziali della proprietà e dell’atto illecito per
quanto riguarda la tutela della proprietà immobiliare, l’interpretazione delle disposizioni procedurali della Convezione e
la qualificazione delle singole azioni prese in esame devono rispettare pienamente tale diversità.
B –
La qualificazione delle azioni quali la Immissionsabwehrklage
60. Indubbiamente, la nozione di controversie «in materia di diritti reali immobiliari» dev’essere interpretata in maniera autonoma.
Tale interpretazione deve rimanere un’interpretazione autonoma di diritto comunitario, rispettando al contempo le differenze
esistenti a livello nazionale per quanto riguarda la scelta dei regimi giuridici in materia di tutela della proprietà immobiliare.
In altre parole, tale interpretazione non può fondarsi sul significato attribuito a questa nozione in un qualsiasi Stato contraente.
Occorre quindi stabilire se la qualificazione effettuata a livello nazionale della specifica azione in esame corrisponda alla
nozione autonoma di azione reale quale definita in precedenza. Inoltre, come ha sottolineato la Corte, tale nozione non dev’essere
interpretata in modo più ampio di quanto richieda lo scopo di conferire competenza esclusiva al forum rei sitae (
56
).
61. Nella presente fattispecie, la questione da risolvere è se un’azione quale la Immissionsabwehrklage rientri nella nozione
autonoma di azioni reali ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a). Si tratta di un’operazione tipica nell’ambito della qualificazione
di uno specifico tipo di azione, nella specie la Immissionsabwehrklage. La difficoltà inerente a tale qualificazione, come
avviene sovente nel diritto privato internazionale, consiste nel fatto che non si tratta di qualificare fatti, bensì un’azione
prevista da specifiche disposizioni di legge nazionali.
62. A tale proposito, come ho già rilevato, è sicuramente di per sé irrilevante la circostanza che in Austria, secondo quanto
risulta dall’ordinanza di rinvio, la Immissionsabwehrklage sia qualificata, conformemente al diritto interno, come azione
reale.
63. La classificazione della Immissionsabwehrklage va invece effettuata in base ad un esame obiettivo del suo contenuto e del
suo scopo, al fine di determinarne la natura. Tale esame va condotto attraverso un’analisi oggettiva della Immissionsabwehrklage
nell’ambito dell’ordinamento giuridico cui appartiene. L’accertamento della sostanza e della finalità della Immissionsabwehrklage
consentirà di stabilire se essa corrisponda o meno alla nozione autonoma di azione reale ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a),
della [OSCURATO:PERSONA] alla luce del significato e dello scopo sopra descritti (
57
).
64. Ritengo che spetti in definitiva al giudice del rinvio effettuare siffatta analisi della Immissionsabwehrklage in quanto parte
del suo diritto nazionale. In ogni caso, l’analisi del contenuto e dello scopo esatti della Immissionsabwehrklage, necessaria
per stabilire se essa costituisca o meno un’azione reale ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), deve risolvere quella che
costituisce la questione più importante ai fini di tale particolare qualificazione, vale a dire se detta azione sia volta
direttamente ad imporre dei limiti al diritto di proprietà derivanti dai rapporti tra fondi confinanti.
65. A tale proposito rilevo che molti degli ordinamenti giuridici nazionali hanno familiarità con le disposizioni normative che
impongono a priori restrizioni legali al diritto di proprietà su un fondo rispetto alle immissioni provenienti da fondi confinanti (
58
).
66. Tali disposizioni riguardano direttamente la delimitazione normativa dell’ambito dei poteri inerenti ai diritti di proprietà
su ciascun fondo confinante. Pertanto, quando un giudice viene adito con un’azione esercitata in forza di tali disposizioni
allo scopo di impedire un’immissione, si può legittimamente affermare che egli impone direttamente restrizioni al diritto
di proprietà, sia limitando l’esercizio del diritto di proprietà sul fondo da cui provengono le immissioni, sia limitando
il diritto sul fondo che subisce l’interferenza, qualora ritenga che il fondo in questione debba tollerare l’immissione (
59
).
67. Inoltre, qualsiasi limite che un giudice possa imporre al fondo interessato statuendo che esso deve sopportare le immissioni
provenienti dal fondo confinante costituisce un vantaggio conferito a un fondo, in quanto gli consente di imporre un certo
grado di turbativa su un altro. Tale onere si approssima alla costituzione di una servitù. Esso comporta in ogni caso una
limitazione del diritto di proprietà su un fondo che in ultima analisi favorisce l’altro, e tale limitazione si perpetua a
prescindere dai soggetti che sono in quel momento in possesso dei fondi confinanti (
60
).
68. Se ciò vale per un’azione quale la Immissionsabwehrklage prevista dall’art. 364, n. 2, dell’ABGB, allora è difficile sostenere
che azioni di questo tipo non riguardano direttamente diritti reali immobiliari. Di conseguenza, la Immissionsabwehrklage
andrebbe qualificata dal giudice del rinvio come azione reale rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 1,
lett. a).
69. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo quindi che un’azione volta direttamente a determinare le restrizioni
legali al diritto di proprietà derivanti dai rapporti di vicinato tra fondi e a porre fine ad interferenze su un immobile
ritenute incompatibili con tali restrizioni dev’essere considerata rientrante nella nozione di controversie «in materia di
diritti reali immobiliari» ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Spetta al giudice nazionale
stabilire se ciò valga nel caso della Immissionsabwehrklage prevista dall’art. 364, n. 2, dell’ABGB.
70. Questione diversa ma correlata è quella dell’eventuale applicazione dell’art. 364a dell’ABGB, secondo cui qualora «un danno
sia arrecato da (…) un impianto autorizzato da una pubblica autorità (…) in un modo che oltrepassa [la misura abituale], il
possessore del terreno è soltanto legittimato a pretendere giudizialmente il risarcimento del danno arrecato».
71. A tale proposito si deve sottolineare, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], i giudici austriaci non
sono competenti a conoscere delle questioni amministrative eventualmente implicate nella fattispecie. Pertanto, la questione
dell’esistenza, del contenuto e degli effetti giuridici di un’autorizzazione concessa dalla pubblica autorità per la gestione
di un impianto nucleare dev’essere risolta dall’autorità competente della Repubblica ceca «nell’esercizio della sua potestà
di imperio» (
61
).
72. In secondo luogo, una volta che l’autorità competente abbia risolto tale questione, l’autorizzazione può essere considerata
dai giudici austriaci alla stregua di un fatto di cui tenere conto ai fini dell’applicazione dell’art. 364a dell’ABGB. Ne
potrebbe conseguire che, quand’anche la Immissionsabwehrklage prevista dall’art. 364, n. 2, fosse considerata rientrante nell’ambito
di applicazione dell’art 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA], potrebbe non sussistere la condizione richiesta dalla legge
austriaca per la sua applicazione. Naturalmente, qualora i giudici austriaci siano stati effettivamente aditi mediante una
siffatta azione
di risarcimento
in forza dell’art. 364a dell’ABGB, essi possono conoscerne in virtù dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/2001, attualmente
applicabile sia in Austria che nella Repubblica ceca, ma non in forza dell’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA].
C –
Le implicazioni dell’eventuale qualificazione della Immissionsabwehrklage come azione soggetta alla competenza esclusiva contemplata
dall’art. 16, punto 1, lett. a)
73. Se i due immobili coinvolti nella fattispecie fossero entrambi ubicati in Austria non deriverebbero particolari problemi dall’eventuale
qualificazione della Immissionsabwehrklage come azione soggetta alla competenza esclusiva dei giudici austriaci ai sensi dell’art. 16,
punto 1, lett. a) (
62
).
74. Poiché, tuttavia, la fattispecie ora in esame riguarda immobili situati in Stati diversi, la qualificazione della Immissionsabwehrklage
come azione in materia di diritti reali immobiliari presenta implicazioni più delicate. Se è vero che i giudici austriaci
possono affermare la propria competenza esclusiva a conoscere delle azioni dirette a delimitare e a tutelare diritti reali
su immobili ubicati nel loro territorio, in forza dell’art. 16, punto 1, lett. a), è altrettanto vero che anche i giudici
della Repubblica ceca possono legittimamente affermare, in forza del loro diritto interno, una competenza esclusiva equivalente
in relazione agli immobili assertivamente all’origine delle immissioni.
75. Nella fattispecie ritengo che, se la Immissionsabwehrklage può essere qualificata come azione in materia di diritti reali
ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), allora i giudici austriaci avranno competenza esclusiva a conoscere di tale azione,
a prescindere dal fatto che anche i giudici della Repubblica ceca possano legittimamente affermare la propria competenza esclusiva.
76. Ciò conduce quindi al settore del conflitto di competenze esclusive. A prima vista, tale situazione anomala sembra comportare
un’assurdità logica. Tuttavia, tale assurdità non sussiste in tutti i casi.
77. A tale proposito, si deve ricordare che questa situazione, in cui giudici diversi possono legittimamente affermare la propria
competenza esclusiva su azioni reali aventi lo stesso titolo o riguardanti lo stesso problema giuridico, è disciplinata dall’art. 23
della [OSCURATO:PERSONA]. Detta disposizione prevede che «[q]ualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più
giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito».
78. L’applicazione di tale norma risulta rara per effetto della logica intrinseca del monopolio dello Stato in cui è ubicato l’immobile
sulla competenza a conoscere delle azioni reali e ad applicare il proprio diritto della proprietà. Tuttavia, l’art. 23 può
trovare applicazione sia quando è giuridicamente impossibile separare un immobile da quelli confinanti a causa del particolare
problema giuridico sostanziale considerato, sia quando un immobile si estende su due Stati diversi ed è indivisibile (
63
).
79. Nella causa Scherrens, la questione dell’applicabilità dell’art. 23 è stata esaminata indirettamente dalla Corte (
64
). In detta causa, il signor Scherrens affermava di essere affittuario, con un unico contratto, di un fondo rustico costituito
da una porzione di terreno situata nei [OSCURATO:PERSONA] (di circa 12 ettari) e da un’altra porzione situata in Belgio, a sette
chilometri di distanza (di cinque ettari). Tale affermazione era contestata dal locatore. Il signor Scherrens aveva avviato
procedimenti separa$ti nei [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio in relazione alle diverse parcelle di terreno e si chiedeva alla Corte
se i giudici di ciascuno Stato avessero competenza esclusiva sul terreno situato nel loro territorio. La Corte ha dichiarato
che «l’art. 16, prima frase e n. 1 della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che in una controversia avente ad oggetto
l’accertamento dell’eventuale esistenza di un contratto d’affitto relativo ad una proprietà immobiliare ubicata in due Stati
contraenti, la competenza esclusiva sui beni immobili ubicati nel territorio di ciascuno Stato contraente spetta ai giudici
di detto Stato» (
65
).
80. Tale soluzione ha evitato in pratica di riconoscere l’esistenza di competenze esclusive concorrenti dei giudici dei due Stati
a pronunciarsi in relazione all’intero fondo. In tal modo si è esclusa l’applicazione dell’art. 23, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella causa Scherrens. Tale criterio adottato dalla Corte può essere giustificato alla luce del fatto che le parcelle di terreno
situate in Stati diversi, come ha rilevato l’avvocato generale Mancini, erano divisibili «in porzioni distinte sotto il profilo
giuridico e pertanto assoggettabili alla competenza di giudici nazionali diversi» (
66
).
81. Se invece i due immobili sono indivisibili sotto il profilo giuridico, l’esistenza di competenze esclusive concorrenti non
solo è palese, nonostante il suo carattere eccezionale, ma richiede anche una soluzione semplice, come quella fornita dall’art. 23.
In tale contesto, occorre considerare solo la situazione classica in cui si controverte sull’esistenza o sulla portata di
una servitù tra due fondi confinanti, ubicati in due Stati diversi. Il proprietario del fondo dominante afferma che il suo
terreno beneficia di una servitù di passaggio (consistente ad esempio nel consentire l’accesso a una pubblica via) sul fondo
vicino. Il proprietario di quest’ultimo si oppone a tale affermazione di un diritto sulla sua proprietà.
82. L’azione diretta a stabilire l’esistenza o la portata di tale servitù va qualificata come azione reale ai sensi dell’art. 16,
punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA], e non come azione personale. Il giudice adito con tale azione si pronuncia direttamente
su diritti reali intesi quali prerogative sulle cose. I proprietari dei due fondi possono cambiare ma la servitù permane finché
dura la situazione che le ha dato origine. Inoltre, poiché l’accertamento dell’esistenza di tale servitù implica una limitazione
del diritto di proprietà sul fondo servente, dalla quale, al contempo, trae vantaggio il proprietario del fondo dominante,
si tratta di un caso in cui in cui i due immobili sono chiaramente indivisibili sotto il profilo giuridico. Sarebbe impossibile
in termini giuridici esaminare i diritti reali su una proprietà senza considerare il diritto reale sull’altra. Ritengo che
un’ipotesi del genere ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 23 della [OSCURATO:PERSONA].
83. La fattispecie ora in esame non riguarda propriamente una servitù. Tuttavia, poiché l’azione di cui trattasi è volta ad imporre
limiti a un diritto di proprietà che non può essere definito senza delimitare il diritto di proprietà relativo a un fondo
confinante, si deve ammettere che i due immobili in questione sono effettivamente indivisibili sotto il profilo giuridico.
84. L’opportunità di interpretare restrittivamente il concetto di azione reale ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), per evitare
situazioni di competenze esclusive concorrenti soggette all’applicazione dell’art. 23 e la conseguente scelta del foro da
parte dell’attore, costituisce sicuramente un elemento da prendere in considerazione. Tuttavia, ritengo che un’interpretazione
della nozione di azione reale ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), e la qualificazione obiettiva di una particolare forma
di azione come rientrante nell’ambito della norma citata non debba dipendere dalla successiva constatazione che verrebbe a
determinarsi una situazione di conflitto di competenze esclusive. Ciò vale soprattutto se si considera che lo stesso art. 23
della [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente e disciplina tali situazioni.
85. Per quanto riguarda il problema del «forum shopping», non vi è nulla di intrinsecamente sbagliato nella possibilità di scegliere
il foro in un caso concernente immobili indivisibili sotto il profilo giuridico (
67
). Tale scelta del foro costituisce una mera conseguenza del fatto che sulla questione può pronunciarsi
un unico giudice
, e il criterio più semplice per decidere quale giudice sia competente, conformemente all’art. 23, è quello del giudice adito
per primo.
86. Ritengo inoltre che la soluzione proposta sia quella che meglio si adegua al regime istituito dall’art. 5, n. 3, come interpretato
dalla Corte a partire dalla sentenza Mines de Potasse d’Alsace (
68
). In base a tale regime, sussiste la competenza speciale concorrente a conoscere delle azioni vertenti su un atto illecito
sia del giudice del luogo in cui è stato posto in essere il comportamento lesivo che di quello del luogo in cui si è verificato
l’evento dannoso. Pertanto, il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici di uno o dell’altro luogo.
87. Vorrei concludere con alcune osservazioni finali in merito alle condizioni in cui i giudici nazionali debbono esercitare la
competenza loro conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] in casi come quello in esame.
88. Un regime che conferisce al proprietario dell’immobile il diritto di non subire interferenze e di ottenere un’ingiunzione
a porre fine alle stesse equivale all’adozione di una
norma sulla proprietà
. Per contro, con un’azione di risarcimento si fa valere una tipica
norma sulla responsabilità
, in base alla quale il proprietario deve tollerare le immissioni ma può chiedere un indennizzo in forza del regime relativo
alla responsabilità civile (
69
). Sia la norma sulla responsabilità che quella sulla proprietà sono idonee a risolvere controversie concernenti turbative
e costituiscono diverse modalità di tutela del diritto di proprietà sul fondo colpito dalle immissioni. In effetti, quando
si esamina un problema di turbative, il compito del giudice o di colui che decide consiste in sostanza nello scegliere tra
una norma sulla proprietà e una sulla responsabilità.
89. Tuttavia, si deve ricordare che nel contesto della [OSCURATO:PERSONA] non si tratta di scegliere tra soluzioni giuridiche della questione
sostanziale, bensì tra giurisdizioni concorrenti. Anche se l’adozione di una norma sulla responsabilità può rappresentare
la soluzione migliore per il problema delle immissioni radioattive transfrontaliere, come sembrerebbe emergere dall’analisi
dei costi di transazione (
70
), la Corte non può attribuire preferenza a tale soluzione quando è chiamata ad interpretare le norme della [OSCURATO:PERSONA] sui
conflitti di competenza. [OSCURATO:PERSONA] non è volta a creare l’uniformità tra gli orientamenti giuridici sostanziali degli
Stati contraenti con riferimento alla tutela della proprietà immobiliare riconducendo tutti i rimedi previsti dal diritto
della proprietà e dal diritto dell’atto illecito alla nozione di «materia di delitti o quasi-delitti» di cui all’art. 5, n. 3,
della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima si basa piuttosto sulla volontà di coordinamento e cooperazione tra giurisdizioni diverse.
90. Pertanto, il modo migliore di affrontare i problemi di competenza internazionale alla luce della [OSCURATO:PERSONA] in casi come
quello ora in esame, quando riguardano Stati contraenti, consiste appunto nel collegare la competenza sulle questioni relative
ad un atto illecito alla competenza sulle azioni reali. Ritengo che, quando i due immobili confinanti sono ubicati in Stati
contraenti diversi, entrambi i giudici debbano poter affermare la propria competenza esclusiva ad esaminare le restrizioni
legali al diritto di proprietà dell’immobile situato nei loro rispettivi territori. Del pari, devono essere considerati entrambi
competenti ad esaminare la controversia in termini di atto illecito qualora il danno si verifichi in uno Stato e il comportamento
che l’ha causato abbia luogo in un altro Stato.
91. Qualora, in definitiva, entrambi i giudici accettino di conoscere di tali azioni diverse previste dal diritto dell’atto illecito
e dal diritto della proprietà, sorgerà il rischio che vengano emesse sentenze contrastanti. In tal caso, entreranno in gioco
le disposizioni relative alla litispendenza e ai procedimenti connessi di cui agli artt. 21 e 22 della [OSCURATO:PERSONA], che evitano
il verificarsi di tale rischio (
71
).
92. L’attribuzione a ciascuno di tali giudici della competenza a pronunciarsi sulle limitazioni alla proprietà e/o sull’eventuale
responsabilità extracontrattuale, in relazione alle turbative su beni immobili ubicati in due Stati diversi, solleva in ogni
caso un problema di esternalizzazione dei costi da uno Stato all’altro. Infatti, qualora, ad esempio, il giudice che in ultima
analisi esercita la competenza a decidere dell’intera controversia, in quanto adito per primo, sia il giudice del luogo in
cui si trova l’immobile che subisce le immissioni, detto giudice potrebbe pronunciarsi senza tenere conto dei costi e dei
benefici dell’inquinamento nello Stato da cui tale inquinamento proviene, prendendo in considerazione solo i costi cagionati
dalle immissioni nel proprio Stato. Il rischio di esternalizzazione dei costi è reale. Tuttavia, la soluzione di questo problema
va cercata a livello delle specifiche decisioni giudiziarie adottate dai giudici nazionali aditi per primi mediante tali azioni.
93. A tale proposito, lo spirito di coordinamento e cooperazione che informa la [OSCURATO:PERSONA] pone in risalto l’importanza della
fiducia nel ruolo transnazionale svolto dai giudici nazionali. Ciò rileva in particolare nel contesto specifico dei casi di
turbative transnazionali su immobili ubicati in Stati diversi. In questi casi, l’emananda sentenza deve prestare particolare
attenzione al carattere transnazionale della situazione. Ciò significa che i giudici nazionali competenti a conoscere di situazioni
transnazionali in forza delle norme della [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti ad obblighi specifici derivanti dalla natura transnazionale
della controversia, soprattutto per evitare il citato rischio di esternalizzazione dei costi.
94. Tali obblighi derivano anzitutto dall’esistenza di limiti al riconoscimento delle decisioni che non rispettano l’ordine pubblico
degli ordinamenti giuridici interessati in cui tale riconoscimento può essere chiesto (
72
). Se una sentenza riguarda una situazione transnazionale, quale una turbativa transfrontaliera, la decisione non sarà priva
di effetti in altri Stati membri ed è in tale contesto che può porsi la questione del riconoscimento della sentenza all’estero.
I giudici dello Stato contraente competenti a conoscere della controversia devono quindi rispettare gli obblighi derivanti
dal fatto che la sentenza potrebbe non risultare conforme a disposizioni straniere in materia di ordine pubblico (
73
).
95. Nel contesto delle controversie vertenti su turbative transnazionali, occorre tener conto dei suddetti obblighi anzitutto
nella scelta del rimedio giuridico più appropriato. Se l’ordinamento giuridico nazionale consente di tutelare la proprietà
sia mediante una norma sulla proprietà che mediante una norma sulla responsabilità, ai fini di tale scelta possono assumere
rilevanza la dimensione transnazionale della controversia e l’eventuale difficoltà di effettuare un’analisi costi-benefici
completa. In secondo luogo, il medesimo obbligo di tener conto del carattere transnazionale della situazione può assumere
rilevanza nel senso che occorre cercare un equilibrio tra tutti gli elementi pertinenti rispetto alla valutazione dell’entità
del risarcimento dei danni o al rischio che tali danni possano verificarsi.
III –
Conclusione
96. Ritengo pertanto che la Corte debba risolvere nei termini seguenti la questione sottopostale dall’[OSCURATO:PERSONA]:
Un’azione volta direttamente a determinare le restrizioni legali al diritto di proprietà derivanti da rapporti di vicinato
tra immobili e a porre fine ad interferenze su una proprietà immobiliare ritenute incompatibili con tali restrizioni dev’essere
considerata rientrante nella nozione di controversie «in materia di diritti reali immobiliari» di cui all’art. 16 punto 1,
lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca,
dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione
della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica
portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia
e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. Spetta al giudice nazionale stabilire se sia un’azione di questo tipo la Immissionsabwehrklage prevista
dall’art. 364, n. 2, dell’[OSCURATO:PERSONA].
1
– Lingua originale: il portoghese.
2
– Salomone, Libro dei proverbi, XXVII, 10.
3
– Carbonnier, J.,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3, [OSCURATO:PERSONA]
, 19
e
édition refondue, 2000, PUF, Parigi, pag. 276.
4
– GU L 299, pag. 32.
5
– GU L 304, pag. 1, e versione modificata, pag. 77.
6
– GU L 388, pag. 1.
7
– GU L 285, pag. 1.
8
– GU 1997, C 15, pag. 1.
9
– Ai sensi di tale disposizione, il sistema della [OSCURATO:PERSONA] non concerne la materia amministrativa.
10
– L’art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dispone che essa «non deroga» alle convenzioni relative a materie particolari
cui è anche applicabile la stessa [OSCURATO:PERSONA].
11
– L’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Parigi sancisce il principio generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] «non si applica né agli
infortuni nucleari verificatisi sul territorio di Stati non contraenti, né ai danni subiti su tali territori (…)». Ai sensi
dell’art. XI della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna, «(…) la competenza per le azioni ai sensi dell’art. II spetta unicamente ai giudici
della Parte contraente nel cui territorio si è verificato l’infortunio nucleare (…)».
12
– Vincolandosi così ad osservare il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
13
– V. relazione Jenard (GU 1979, C 59, pag. 21), in cui si enuncia che «[l]a sola eccezione all’applicazione delle norme di
competenza previste dalla legislazione si riscontra nel campo delle competenze esclusive (articolo 16)».
14
– Sentenza 1° marzo 2005, causa C-281/02 (Racc. pag. I-1383, punto 28).
15
– V., in tal senso, sentenza Owusu, punto 43, in cui si sottolinea «l’applicazione uniforme delle norme sulla competenza»,
laddove «il fine della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles consiste proprio nel prevedere norme comuni, restando escluse le norme nazionali
divergenti».
16
– La Corte ha adottato tale criterio del «non pregiudizio» nella sentenza 15 maggio 1990, causa C‑365/88, Kongress agentur
Haagen (Racc. pag. I-1845, punto 20).
17
– V., per quanto riguarda il sistema obbligatorio di competenza istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], sentenze 9 dicembre 2003, causa
C-116/02, Gasser (Racc. pag. I‑14693, punto 72), 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner (Racc. pag. I-3565, punto 24), e Owusu,
punto 37.
18
– V. sentenza Owusu, punti 38-41.
19
– V. art. 66, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, relativo al regime transitorio applicabile alle sentenze emesse
dopo l’entrata in vigore del regolamento. Sembrerebbe che tale disposizione renda inapplicabili le disposizioni del Capo III,
concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, nel caso in cui le norme che attribuiscono la competenza ai giudici
austriaci non siano «conformi a quelle stabilite dal Capo II». Tuttavia, qualora i giudici austriaci si pronunciassero ai
sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA], che è conforme all’art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001, la
loro sentenza ricadrebbe nell’ambito di applicazione delle disposizioni di detto regolamento relative al riconoscimento e
all’esecuzione delle sentenze.
20
– V. sentenza 10 gennaio 1990, causa C-115/88, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-27, punto 8) e ordinanza 5 aprile 2001, causa
C-518/99, Gaillard (Racc. pag. I-2771, punto 13).
21
– V., per quanto riguarda la nozione di «affitto d’immobili», sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders (Racc. pag. 2383)
e, per la nozione di «materia di registrazione o di validità dei brevetti» di cui all’art. 16, n. 4, sentenza 15 novembre
1983, causa 288/82, Duijnstee (Racc. pag. 3663).
22
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 9, e 9 giugno 1994, causa C-292/93, Lieber (Racc. pag. I-2535, punto 12).
23
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 10, e giurisprudenza ivi citata.
24
– [OSCURATO:PERSONA] 17 maggio 1994, causa C-294/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1717, punto 16), e Sanders, punto 13.
25
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 17.
26
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 11, e ordinanza Gaillard, punto 15.
27
– Pertanto, la soluzione della questione di competenza sollevata nel caso in esame verrebbe semplicemente rimessa alle norme
austriache sulla competenza in materia civile, conformemente all’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] e secondo i criteri descritti ai
precedenti paragrafi 22-24.
28
– In dottrina v., ad esempio, J.-M. Bischof, «Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes»
in
Journal du droit international
, 1978, pag. 392, il quale rileva che i giudici cui l’art. 16, punto 1, lett. a), conferisce competenza esclusiva non sono
«les “mieux placées” mais les “seules bien placées”».
29
– V. anche sentenza Lieber, punto 21, in cui si sottolinea che «un giudice di un altro Stato membro ha, anch’esso, la possibilità
di ricorrere ad un perito locale al fine di ottenere le informazioni necessarie».
30
– Ad esempio, nella sentenza Henkel, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, la Corte spiega il regime di
competenza speciale
di cui all’art. 5, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles appunto con tali motivi di prossimità, buona amministrazione della
giustizia ed economia processuale.
31
– V., in tal senso, E. Pataut,
Principe de souveraineté et conflits de juridictions (étude de droit international privé)
, Parigi, LGDJ, 1999, pag. 251.
32
– In particolare sull’art. 16, punto 1, lett. a), v. P. Gothot e D. Holleaux, «[OSCURATO:PERSONA] entre les États membres de la
Communauté économique européenne sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale»
in
Journal du droit international
, 1971, pag. 767, in cui si rileva che tale esclusività e le conseguenze che ne derivano ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] «attengono
a considerazioni di sovranità e di coincidenza tra le competenze giudiziaria e legislativa». V. anche P. Lagarde, «Le principe
de proximité dans le droit international privé contemporain» in
Recueil des Cours de l’Académie de [OSCURATO:PERSONA] international
, Vol. 196(I), 1986, pag. 51, il quale osserva che «il principio di sovranità impone l'applicazione a determinati rapporti
giuridici della lex fori (…) e accompagna spesso a tale rivendicazione di competenza legislativa una corrispondente rivendicazione
di competenza giurisdizionale esclusiva (foro della nazionalità, foro del luogo in cui è sito l'immobile)».
33
– Ciò emerge non solo dalla relazione Jenard, pag. 35, secondo cui il regime della competenza esclusiva per le azioni reali
è stato istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, in base a considerazioni d’interesse pubblico, ma anche da alcune pronunce
della Corte relative all’art. 16, punto 1, lett. a). Nella sentenza 15 gennaio 1985, causa 241/83, Rösler (Racc. pag. 99,
punto 19), nel contesto dei contratti di locazione, la Corte ha dichiarato che «[l]a competenza esclusiva contemplata dall’art. 16,
n. 1, (…) è dovuta allo stretto nesso esistente fra i contratti di locazione e il regime giuridico della proprietà immobiliare
nonché le disposizioni, generalmente di natura imperativa, che ne disciplinano l’uso». Successivamente, nella sentenza Lieber
(punto 20), la Corte ha dichiarato che «l’interesse dello Stato in cui si trova l’immobile a vegliare sul rispetto di queste
disposizioni [giustifica] la competenza esclusiva attribuita a detto Stato» dall’art. 16, punto 1, lett. a).
34
– Come le ha definite l’avvocato generale Mancini nelle conclusioni relative alla causa C-158/87, Scherrens (Racc. pag. 3791,
paragrafo 2, pag. 3799).
35
– Come nella sentenza Rösler
,
punto 29.
36
– V. sentenza 27 gennaio 2000, causa C-8/98, Dansommer (Racc. pag. I-393, punto 38), in cui la Corte ha dichiarato che «la
regola di competenza esclusiva prevista (…) dall’art. 16, punto 1, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] è applicabile ad un’azione
di risarcimento danni per cattiva manutenzione dei locali e per danni causati ad un alloggio preso in locazione da un privato
per trascorrervi qualche settimana di vacanza (…)». La Corte ha tuttavia considerato che i giudici danesi del luogo in cui
era ubicato l’immobile avessero competenza esclusiva ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. a), a prescindere dal fatto che
quasi certamente la sentenza relativa all’azione per danni avrebbe dovuto essere eseguita in Germania, dove era domiciliato
il locatario.
37
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 11, e ordinanza Gaillard, punto 15 (il corsivo è mio).
38
– V. L. Collins,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1982
, London, Butterworths, 1983, pagg. 78-79, il quale osserva che «l’espressione “in materia di diritti reali immobiliari e
di contratti d’affitto d’immobili” non trova corrispondenza in alcuna nozione esistente nel diritto della proprietà del [OSCURATO:PERSONA]». V., in ogni caso, sulla nozione di azione reale nel diritto inglese della navigazione, le conclusioni dell’avvocato
generale Tesauro nella causa C-406/92, Tatry (Racc. pag. I-5439, paragrafo 19).
39
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 15, e ordinanza Gaillard, punti 19-21.
40
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 15. V. anche ordinanza Gaillard, punti 18 e 19.
41
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 15.
42
– V. ordinanza Gaillard, punto 18.
43
– Sentenza 1° ottobre 2002, causa C-167/00 (Racc. pag. I-8111, punti 46 e 47).
44
– V. relazione Schlosser (GU 1979, C 59, punto 166, pag. 120). Per una parallela distinzione filosofica v., ad esempio, J.
Bentham,
An introduction to the principles of morals and legislation
– J.H. Burns e H.L.A. Hart editori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1996, pagg. 192-193, il quale afferma che «se un uomo può trarre
felicità o sicurezza da un bene che appartiene alla categoria delle cose, si dice che questa cosa è di sua proprietà (…):
pertanto, un’offesa che tende a ridurre la facilità con cui egli potrebbe altrimenti trarre felicità o sicurezza da un bene
appartenente alla categoria delle cose può essere definita come un’offesa contro la sua proprietà». Per contro, «un’offesa
(…) che tenda a ridurre la facilità con cui potremmo altrimenti trarre felicità da (…) una persona (…) che abbia con noi un
rapporto particolare può essere qualificata come offesa contro le nostre condizioni di vita, o semplicemente contro la nostra
condizione».
45
– [OSCURATO:PERSONA], punto 14, e Lieber, punto 13, e ordinanza Gaillard, punto 16.
46
– [OSCURATO:PERSONA] 21/76 (Racc. pag. 1735).
47
– È vero che, nella relazione Schlosser, citata, punto 163, pag. 120, si afferma che le «
azioni di risarcimento
, che hanno la loro origine in una violazione dei diritti reali o in un deterioramento di beni immobili, sui quali sussistono
diritti reali, non cadono sotto le disposizioni dell’articolo 16».
48
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 11, e ordinanza Gaillard, punto 15 (il corsivo è mio). A tale proposito, nella relazione Schlosser
(citata, punto 166, pagg. 120-121) si rileva che «[l]a conseguenza giuridica più importante per il carattere di un diritto
reale è la facoltà di chi ne usufruisce di poter rivendicare il bene, sul quale sussiste tale diritto, nei confronti di ogni
persona che non vanti un diritto reale più privilegiato».
49
– V. art. 1004 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco) sulle azioni di rimozione o inibitorie, secondo cui «1)
il proprietario che abbia subito un’interferenza diversa dall’esproprio o da un’azione di rivendicazione può chiedere al responsabile
di porvi fine. Qualora si verifichi un’ulteriore interferenza, il proprietario può presentare domanda di ingiunzione. 2) L’azione
è esclusa se il proprietario è tenuto a tollerare l’interferenza» (traduzione non ufficiale).
50
– V. art. 949 del codice civile italiano, che istituisce l’azione negatoria e dispone che «[i]l proprietario può agire per
far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono
anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione (…)».
51
– V. F. Lawson e B. Rudden,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1982, pag. 126.
52
– F. Lawson,
A common lawyer looks at the civil law: five lectures delivered at the University of Michigan, November 16, 17, 18, 19, and
20, 1953
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1977, pag. 143, ha sottolineato che, dal punto di vista del giurista di [OSCURATO:PERSONA], nel settore
delle turbative «dobbiamo aspettarci di trovare gran parte del nostro diritto dell’atto illecito nel diritto della proprietà
della [OSCURATO:PERSONA]».
53
– V. A. Gambaro, «Perspectives on the codification of the law of property, an overview», in
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 5 (1997), pag. 497-504, in particolare pag. 502, secondo cui «gli ordinamenti di [OSCURATO:PERSONA] non concepiscono il problema
della tutela dei diritti di proprietà come parte del diritto della proprietà; i diritti di proprietà vengono invece garantiti
per mezzo del diritto dell’atto illecito».
54
– V. J. Rifkin,
[OSCURATO:PERSONA] of Access: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] of Life is a Paid-[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]/Putnam, [OSCURATO:PERSONA], 2000, pagg. 6, 187 e 236-240.
55
– V. sentenza Henkel, punti 46 e 47.
56
– V. precedenti paragrafi 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata.
57
– V. precedenti paragrafi 31 e segg.
58
– Ad esempio, prendendo quale punto di partenza i limiti imposti dalla legge sull’immobile considerato, l’art. 844 del codice
civile italiano, laddove dispone che «[i]l proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le
esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze
della produzione con le ragioni della proprietà (…)».
59
– Come rileva C. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1998, n. 533, pag. 551, tali disposizioni del diritto della proprietà sono «intese a
definire due diritti soggettivi “assoluti” ugualmente validi». Le dette disposizioni «stabiliscono ciò che un proprietario
può o non può fare con la sua proprietà in relazione a quella del vicino».
60
– V., nel contesto dell’ordinamento giuridico francese, R. Libchaber, «
Le droit de propriété, un modèle pour la réparation des troubles de voisinage
» in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Litec, 1998, I, pagg. 421-423, 425, 427 e 438-439.
61
– V., ad esempio, sentenza 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer (Racc. pag. 3807, punto 8).
62
– Infatti, sarebbe la qualificazione di tale azione come estranea all'ambito di applicazione dell’art. 16, punto 1, lett. a),
che darebbe origine a un risultato piuttosto anomalo, nel caso in cui il convenuto fosse domiciliato in uno Stato contraente
diverso dall’Austria. Se così fosse, i giudici dello Stato in cui è domiciliato il convenuto avrebbero competenza generale
a pronunciarsi sulle restrizioni normative ai diritti di proprietà sui due fondi ubicati entrambi in un altro Stato, l’Austria.
63
– In generale sui problemi del conflitto di leggi in relazione ad immobili situati in Stati diversi, v. J. Niboyet, «Les
conflits de lois relatifs aux immeubles situés aux frontières des États (frontières internationales et interprovinciales)»
in
Revue de droit international et de législation comparée
, 1933, pag. 468.
64
– V. in particolare le conclusioni dell’avvocato generale Mancini, paragrafo 3, pag. 3799.
65
– Punti 13 e 16.
66
– Conclusioni dell’avvocato generale Mancini nella causa Scherrens, paragrafo 3, pag. 3799. Naturalmente, questa soluzione
comporta degli inconvenienti nel senso che i giudici potrebbero emettere sentenze sostanzialmente contraddittorie rispetto
alla questione fondamentale in discussione in quella causa, concernente l’esistenza di quello che, in sostanza, costituisce
un unico contratto di affitto.
67
– V. le recenti conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa C-1/04, Staubitz-Schreiber (Racc. pag. I-0000,
paragrafi 70 e segg.), il quale osserva, al paragrafo 72, che il «forum shopping» «costituisce solo un'ottimizzazione dei
mezzi processuali, risultato dell'esistenza di fori concorrenti, e non costituisce un illecito».
68
– Sentenza Mines de Potasse d’Alsace, punti 24-25. V. anche le successive sentenze 11 gennaio 1990, causa C‑220/88, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-49, punto 10), 7 marzo 1995, causa C‑68/93, Shevill e a. (Racc. pag. I-415, punti 20 e 33),
19 settembre 1995, causa C‑364/93, Marinari (Racc. pag. I-2719, punto 11), e 5 febbraio 2004, causa C-18/02, DFDS Torline
(Racc. pag. I-1417, punto 40).
69
– Su tale distinzione, che non corrisponde pienamente alla distinzione tradizionale tra azioni reali e azioni personali sopra
descritta, v. G. Calabresi e A. Melamed, «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], and Inalienability: [OSCURATO:PERSONA] of the Cathedral»,
in
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 85, 1972, pag. 1089, in particolare pag. 1092.
70
– V. R. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] of Law
, 5
a
ed., 1998, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pagg. 68-71, secondo cui andrebbe applicata una norma sulla responsabilità quando
i costi della transazione sono elevati e una norma sulla proprietà quando tali costi sono limitati. I costi di transazione
sono elevati quando le interferenze esterne dannose con origine da un immobile situato in uno Stato riguardano molti immobili
e molte persone differenti in un altro Stato. È quanto avviene quando, conformemente ad una norma sulla proprietà, l’«inquinatore»,
per proseguire la sua attività, deve «acquistare» il «diritto di inquinare» da ogni titolare delle proprietà interessate.
71
– V. sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4861, punto 8), e Tatry, punto 32, in cui
la Corte rammenta che la ratio di tali disposizioni consiste nell’«evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici
di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare».
72
– V. art. 27, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA].
73
– La presente causa riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e non il regolamento n. 44/2001, ma non vedo motivi apparenti per non considerare
che i giudici nazionali cui il regolamento attribuisce la competenza agiscono nell’ambito del diritto comunitario nel senso
che sono soggetti ai principi generali di tale ordinamento, vale a dire, in questo specifico contesto, i principi di proporzionalità,
non discriminazione ed effettività della tutela giurisdizionale.