Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2026

ECLI:EU:C:2026:212
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame) 12 marzo 2026 ( * ) « Riesame » Nella causa C‑108/26 RX, avente ad oggetto una proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 20 febbraio 2026, LA CORTE (Sezione del riesame), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Sezione del riesame, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, ha emesso la seguente Decisione 1 La proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35), con cui quest’ultimo ha statuito sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia) e riguarda la risposta fornita alla prima e alla seconda questione sollevate dal giudice del rinvio. 2 Con tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato, in particolare, in risposta a tali questioni, che «[l]’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 [(GU 2004, L 46, pag. 1)], deve essere interpretato nel senso [che una] decisione di gestione del traffico aereo può costituire una “circostanza eccezionale”, ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla durata del ritardo che essa comporta e dalla ragione che la motiva, qualora sia stabilito che tale decisione sfuggiva all’effettivo controllo del vettore aereo interessato, in particolare qualora si possa escludere che detto vettore abbia contribuito all’adozione di tale decisione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare». 3 Dall’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, risulta che le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse. 4 Ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. 5 A tal riguardo, dall’articolo 194, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte risulta che, investita di una siffatta proposta di riesame, la Sezione del riesame decide se occorra riesaminare la decisione del Tribunale.

Nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame. 6 Nel caso di specie, la Sezione del riesame ritiene che si debba procedere al riesame della sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35). 7 La questione che sarà oggetto del riesame è indicata al punto 2 del dispositivo della presente decisione.

Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide: 1) Occorre procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35). 2) Il riesame avrà ad oggetto la questione se, tenuto conto in particolare delle sentenze della Corte del 31 gennaio 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43), e del 23 marzo 2021, Airhelp (C‑28/20, EU:C:2021:226), la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione là dove il Tribunale ha dichiarato che: – una decisione di gestione del traffico aereo non è inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato, dal momento che non fa parte dell’attività di quest’ultimo, ma rientra nelle attività e nella competenza dei servizi di gestione del traffico aereo; – una tale decisione sfugge, indipendentemente dalla ragione che la motiva, all’effettivo controllo di tale vettore, a condizione che quest’ultimo non abbia contribuito all’adozione di tale decisione, e, – di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che una tale decisione può costituire una «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla durata del ritardo che essa comporta e dalla ragione che la motiva, qualora sia stabilito che tale decisione sfuggiva all’effettivo controllo del vettore aereo interessato, in particolare qualora si possa escludere che detto vettore abbia contribuito all’adozione di tale decisione. 3) Gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte le loro osservazioni scritte su tale questione, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione.

Firme * Lingua processuale: il polacco.

Edizione provvisoria DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame) 12 marzo 2026 ( * ) « Riesame » Nella causa C‑108/26 RX, avente ad oggetto una proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 20 febbraio 2026, LA CORTE (Sezione del riesame), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Sezione del riesame, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, ha emesso la seguente Decisione 1 La proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35), con cui quest’ultimo ha statuito sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia) e riguarda la risposta fornita alla prima e alla seconda questione sollevate dal giudice del rinvio. 2 Con tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato, in particolare, in risposta a tali questioni, che «[l]’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 [(GU 2004, L 46, pag. 1)], deve essere interpretato nel senso [che una] decisione di gestione del traffico aereo può costituire una “circostanza eccezionale”, ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla durata del ritardo che essa comporta e dalla ragione che la motiva, qualora sia stabilito che tale decisione sfuggiva all’effettivo controllo del vettore aereo interessato, in particolare qualora si possa escludere che detto vettore abbia contribuito all’adozione di tale decisione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare». 3 Dall’articolo 256, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, risulta che le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse. 4 Ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. 5 A tal riguardo, dall’articolo 194, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte risulta che, investita di una siffatta proposta di riesame, la Sezione del riesame decide se occorra riesaminare la decisione del Tribunale. Nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame. 6 Nel caso di specie, la Sezione del riesame ritiene che si debba procedere al riesame della sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35). 7 La questione che sarà oggetto del riesame è indicata al punto 2 del dispositivo della presente decisione. Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide: 1) Occorre procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35). 2) Il riesame avrà ad oggetto la questione se, tenuto conto in particolare delle sentenze della Corte del 31 gennaio 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43), e del 23 marzo 2021, Airhelp (C‑28/20, EU:C:2021:226), la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo) (T‑134/25, EU:T:2026:35), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione là dove il Tribunale ha dichiarato che: – una decisione di gestione del traffico aereo non è inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato, dal momento che non fa parte dell’attività di quest’ultimo, ma rientra nelle attività e nella competenza dei servizi di gestione del traffico aereo; – una tale decisione sfugge, indipendentemente dalla ragione che la motiva, all’effettivo controllo di tale vettore, a condizione che quest’ultimo non abbia contribuito all’adozione di tale decisione, e, – di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che una tale decisione può costituire una «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla durata del ritardo che essa comporta e dalla ragione che la motiva, qualora sia stabilito che tale decisione sfuggiva all’effettivo controllo del vettore aereo interessato, in particolare qualora si possa escludere che detto vettore abbia contribuito all’adozione di tale decisione. 3) Gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte le loro osservazioni scritte su tale questione, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione. Firme * Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 261/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris