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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 23353/2022

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron.

R.G.N. 36693/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 36693/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Gramsci n. 29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3850/2019 della CORTE d ’APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2019; Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza in data 23/06/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. (ora in liquidazione) promosse espropriazione presso terzi per un ingente credito, di oltre un milione di euro, portato da titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Roma) del quale si era reso cessionaria, nei confronti di LazioDISU (Ente Pubblico per il diritto agli studi universitari nel Lazio, già [OSCURATO:PERSONA] per il diritto allo studio).

Avverso l’espropriazione presso terzi venne proposta opposizione dalla LazioDISU.

L’opposizione venne accolta parzialmente dal Tribunale di Roma, con affermazione della sussistenza del diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione limitatamente alla somma di euro 550.825,30.

La sentenza era appellata da [OSCURATO:SOCIETA]. e, con appello incidentale, da LazioDISU.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3850 del 6/06/2019, ha rigettato entrambe le impugnazioni.

Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a quattro motivi, LazioDISU.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato rituali conclusioni scritte per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.

Non risulta il deposito di memorie.

Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, e quindi a prescindere dalla disamina dei motivi del ricorso, deve di ufficio rilevarsi che la terza pignorata, ossia la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. p. a., non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata o dagli atti legittimamente esaminabili da questaCorte, né è stata evocata in questa fase di legittimità, come risulta dall’assenza della relativa relata di notifica del ricorso.

In adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (in particolare si vedano, di recente: Cass. n. 39973 del 14/12/2021 Rv. 663189 – 01 e in precedenza, con affermazione di principio, Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01: « In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.») nelle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi i terzi pignorati sono parti litisconsorti necessari.

A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di soggetto, il terzo pignorato, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al giudice del primo grado e quindi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorioanche con la detta società terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., illegittimamente pretermessa nei gradi di merito, e provveda inoltre sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti e, in ogni caso, del suo esito complessivo.

Il ricorso non è stato rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile e non sussistono, quindi, i presupposti per applicare Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P. Q. M. Pronunciando sul ricorso, rimette gli atti al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron. R.G.N. 36693/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 36693/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Gramsci n. 29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3850/2019 della CORTE d ’APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2019; Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza in data 23/06/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. (ora in liquidazione) promosse espropriazione presso terzi per un ingente credito, di oltre un milione di euro, portato da titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Roma) del quale si era reso cessionaria, nei confronti di LazioDISU (Ente Pubblico per il diritto agli studi universitari nel Lazio, già [OSCURATO:PERSONA] per il diritto allo studio). Avverso l’espropriazione presso terzi venne proposta opposizione dalla LazioDISU. L’opposizione venne accolta parzialmente dal Tribunale di Roma, con affermazione della sussistenza del diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione limitatamente alla somma di euro 550.825,30. La sentenza era appellata da [OSCURATO:SOCIETA]. e, con appello incidentale, da LazioDISU. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3850 del 6/06/2019, ha rigettato entrambe le impugnazioni. Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a quattro motivi, LazioDISU. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato rituali conclusioni scritte per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Non risulta il deposito di memorie. Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, e quindi a prescindere dalla disamina dei motivi del ricorso, deve di ufficio rilevarsi che la terza pignorata, ossia la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. p. a., non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata o dagli atti legittimamente esaminabili da questaCorte, né è stata evocata in questa fase di legittimità, come risulta dall’assenza della relativa relata di notifica del ricorso. In adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (in particolare si vedano, di recente: Cass. n. 39973 del 14/12/2021 Rv. 663189 – 01 e in precedenza, con affermazione di principio, Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01: « In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.») nelle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi i terzi pignorati sono parti litisconsorti necessari. A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di soggetto, il terzo pignorato, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al giudice del primo grado e quindi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorioanche con la detta società terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., illegittimamente pretermessa nei gradi di merito, e provveda inoltre sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti e, in ogni caso, del suo esito complessivo. Il ricorso non è stato rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile e non sussistono, quindi, i presupposti per applicare Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 36693/2019; estensore: C. Valle l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P. Q. M. Pronunciando sul ricorso, rimette gli atti al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazi
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