Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 21825/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FERRARA, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli n. 558/2025 (SIUS 10331/2025 - SIEP 2024/82) che ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza n. 10396/2025 emessa in data 11/11/2025 dal magistrato di sorveglianza di Napoli (di rigetto a sua volta dell'istanza di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva ex lege n. 199 del 2010) nell'assunto che "il titolo in esecuzione include un reato ostativo di seconda fascia, ed ai fini dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non è ammesso lo scioglimento del cumulo", sicché il condannato versa nella condizione soggettiva di esclusione indicata nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 199 del 2020; Che il ricorso, col quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'arti legge n. 199 del 2010 ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 4-bis ord. pen., per non avere il Tribunale verificato in concreto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (nell'assunto che i reati di seconda fascia non determinerebbero un'automatica preclusione alla concessione dei1 /benefici: pag. 2 ricorso), deduce censure manifestamente infondate, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo a quanto stabilito da Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01 (secondo cui il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 199 del 2010 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata) e, a contrario, a contrario, in motivazione, da Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, Zarra, Rv. 253335-01 (laddove afferma che solo a determinate condizioni è ammissibile la scindibilità del cumulo: cfr. in motiv. § 5); Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in nnotiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FERRARA, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli n. 558/2025 (SIUS 10331/2025 - SIEP 2024/82) che ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza n. 10396/2025 emessa in data 11/11/2025 dal magistrato di sorveglianza di Napoli (di rigetto a sua volta dell'istanza di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva ex lege n. 199 del 2010) nell'assunto che "il titolo in esecuzione include un reato ostativo di seconda fascia, ed ai fini dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non è ammesso lo scioglimento del cumulo", sicché il condannato versa nella condizione soggettiva di esclusione indicata nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 199 del 2020; Che il ricorso, col quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'arti legge n. 199 del 2010 ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 4-bis ord. pen., per non avere il Tribunale verificato in concreto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (nell'assunto che i reati di seconda fascia non determinerebbero un'automatica preclusione alla concessione dei1 /benefici: pag. 2 ricorso), deduce censure manifestamente infondate, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo a quanto stabilito da Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01 (secondo cui il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 199 del 2010 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata) e, a contrario, a contrario, in motivazione, da Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, Zarra, Rv. 253335-01 (laddove afferma che solo a determinate condizioni è ammissibile la scindibilità del cumulo: cfr. in motiv. § 5); Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in nnotiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21825/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris