CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIl/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 13523_24 rilevato che con ricorso personalmente sottoscritto, con firma autenticata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è doluta per il mancato proscioglimento per intervenuta depenalizzazione del reato per cui è stata pronunciata la sentenza di condanna (primo motivo), nonché per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. (secondo motivo) ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto personalmente proposto dall'interessata, in violazione dell'art. 613, cod. proc. pen., non rilevando la circostanza che la sottoscrizione sia stata autenticata dal difensore di fiducia, in quanto lo stesso non risulta iscritto nell'apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione (autentica che, peraltro, non avrebbe avuto l'effetto di rendere ammissibile il ricorso, anche nel caso in cui il difensore fosse stato iscritto all'albo speciale: Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere la colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende