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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42010/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03304G6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con l'impugnata sentenza, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286 del 1998 e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 15.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si duole del mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, che non disponendo delle risorse economiche per fare rientro nel paese d'origine, doveva essere assolto in applicazione dell'esimente dello stato di necessità.

2.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Con il quarto motivo lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è inammissibile: chiarito che -le-tpeei-a+e-esirnerrte-elef fatto di particolare tenuità è inquadrabile, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, nella previsione dell'art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000 n. 274, come affermato da Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587 (secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace), va osservato r L. che non avendo la Difesa avanzato la richiesta di applicazione della specialeìesiffiefite in sede di merito, (essendosi limitata, in sede di conclusioni, a chiedere l'assoluzione sic et simpliciter), non può essere considerato in questa sede.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile: invero, la sentenza impugnata evidenzia come a carico dell'imputato, trovato sul territorio italiano, sebbene destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, risulti perfettamente integrata la fattispecie contestata.

A fronte di detta motivazione, il ricorso si limita a dedurre una non dimostrata - e neanche dedotta nell'immediatezza - condizione di indigenza che giustificherebbe la permanenza sul territorio italiano, invitando ad una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.

3.3. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili perché manifestamente infondati e tendenti a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali riportati con diversi alias), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); del pari, quanto all'entità della pena inflitta (in misura superiore al minimo edittale in ragione dei numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, porto d'armi e rapina) , deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03304G6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con l'impugnata sentenza, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286 del 1998 e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 15.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si duole del mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, che non disponendo delle risorse economiche per fare rientro nel paese d'origine, doveva essere assolto in applicazione dell'esimente dello stato di necessità. 2.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile: chiarito che -le-tpeei-a+e-esirnerrte-elef fatto di particolare tenuità è inquadrabile, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, nella previsione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274, come affermato da Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587 (secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace), va osservato r L. che non avendo la Difesa avanzato la richiesta di applicazione della specialeìesiffiefite in sede di merito, (essendosi limitata, in sede di conclusioni, a chiedere l'assoluzione sic et simpliciter), non può essere considerato in questa sede. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile: invero, la sentenza impugnata evidenzia come a carico dell'imputato, trovato sul territorio italiano, sebbene destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, risulti perfettamente integrata la fattispecie contestata. A fronte di detta motivazione, il ricorso si limita a dedurre una non dimostrata - e neanche dedotta nell'immediatezza - condizione di indigenza che giustificherebbe la permanenza sul territorio italiano, invitando ad una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. 3.3. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili perché manifestamente infondati e tendenti a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali riportati con diversi alias), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); del pari, quanto all'entità della pena inflitta (in misura superiore al minimo edittale in ragione dei numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, porto d'armi e rapina) , deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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