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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35016/2026

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l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento in data 16/12/2025, il Tribunale di Milano, sezionemisure di prevenzione, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spvs.r.l. avverso la decisione del Giudice delegato che ha dichiarato inammissibile ladomanda di insinuazione al passivo presentata – nel procedimento diprevenzione n. 13/21 a carico di [OSCURATO:PERSONA] – da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,perché tardiva, in assenza di prova di causa a lui non imputabile del mancatorispetto dei termini di presentazione della stessa.Il credito aveva origine da un contratto stipulato in data 26/04/2010 con ilquale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] un mutuo perl’importo di euro 313.925,00 con ipoteca volontaria sopra l’immobile di Lainate,catastalmente identificato nell’atto impugnato.Con decreto in data 11/03/2021 il Tribunale di Milano, misure di prevenzioneaveva disposto tra l’altro il sequestro di tale immobile e quindi con decreto indata 11/03/2022 ne aveva disposto la confisca, accertando contestualmente labuona fede di [OSCURATO:SOCIETA]. e precisando che la compiuta quantificazione delcredito residuo sarebbe stata effettuata in sede di procedimento di verifica deicrediti.Il credito derivante dal contratto di mutuo e garantito dall’immobile era statoceduto in blocco con altri crediti dal predetto istituto bancario ad [OSCURATO:PERSONA] spvs.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l., a sua volta, aveva conferito aPrelios [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. procura per l’amministrazione, gestione, incasso erecupero.L’udienza di verifica dei crediti era stata celebrata in data 11/12/2024 ma lenotificazioni inerenti alla procedura erano state eseguite nei confronti dellasoc ie tà “Pre l ios Cred i t Serv ic ing s .p .a .” (avente ind i r i zzo [OSCURATO:EMAIL]), cioè nei confronti di società diversa dalla “PreliosCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” e quindi priva di mandato da parte della [OSCURATO:PERSONA] spvs.r.l.In ragione di questa circostanza la [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. giustificava latardività della domanda di insinuazione al passivo e insisteva per lacommisurazione dell’importo dovuto in relazione alle rate di mutuo non pagate,pari all’importo di € 199.399,97, comprensiva di interessi in base al tasso e alrendistato ex art. 52, coma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.Confermando la decisione del giudice delegato, il Tribunale ha ritenuto chel’originario creditore, del quale era stata accertata la buona fede, andavaindividuato in [OSCURATO:SOCIETA]., che non aveva presentato la domanda diammissione nei termini fissati nonostante fosse stata avvisata e sollecitata piùvolte.A seguito di comunicazione inviatale dall’amministratore giudiziario, l’istitutobancario lo aveva informato che il credito era stato oggetto di cessione in favoredi “[OSCURATO:PERSONA]”, perfezionatasi in data 13/05/2024.Tempestivamente l’amministratore giudiziario aveva avvisato dell’udienza diverifica la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissandole nuovotermine per presentare la domanda entro la fine del mese per consentirle dipartecipare all’udienza.Dalla pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti pro soluto sullaGazzetta Ufficiale, avvenuta in data 06/06/2024, la società incaricata dellariscossione risultava essere per l’appunto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Poiché non era pervenuta alcuna richiesta di insinuazione al passivo per ladata del 05/11/2024, il Giudice delegato aveva rinviato l’udienza all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],concedendo ulteriore termine per la presentazione della domanda.

Alla PreliosCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata fatta pervenire comunicazione esplicativa delladecisione del giudice circa la possibilità di presentare domanda, ma nessunaistanza era stata avanzata.Secondo il Tribunale di Milano, nonostante la prova della procura rilasciatada [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non può averevalore nei confronti dei terzi, corretta doveva ritenersi la procedura nella qualegli avvisi erano stati notificati a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che risultavaessere l’incaricato alla riscossione in forza di atto debitamente pubblicato suGazzetta Ufficiale.Pertanto era stata ritenuta tardiva l’istanza di insinuazione al passivoavanzata da [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in qualità di mandataria per la gestione delcredito di [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. che ha articolato due motivi.2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per viziorisultante dagli atti in relazione alla notificazione dell’avviso di fissazionedell’udienza di verifica dei crediti a soggetto errato.Nel provvedimento impugnato si afferma che l’obbligo di notificazioneprevisto dall’art. 57 d.lgs. n. 159/2011 è stato validamente assolto; ma l’avvisodi fissazione dell’udienza è stato notificato dall’amministratore giudiziarioall’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], cioè alla pec di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nonal l ’ indir izzo pec di Prel ios [OSCURATO:PERSONA] ing s.p.a., che è inveceprecs.r [OSCURATO:EMAIL] ios. i t .Sicchè il provvedimento impugnato fonda la sua decisione su un presuppostofattuale inesistente.2.2.

Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 57, comma 2,d.lgs. n. 159/2011 in relazione alla mancata notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza di verifica dei crediti al creditore.La domanda di [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. non doveva comunque considerarsitardiva, perché, pur essendo tale società titolare del credito, non aveva mairicevuto notifica dell’avviso.Il Tribunale dà atto che con pec del 21/10/2024 [OSCURATO:SOCIETA]. avevainformato l’amministratore giudiziario che il credito era stato oggetto di cessionein favore di [OSCURATO:PERSONA], ma la circostanza non corrisponde al vero perché ilcessionario del credito è invece [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l., che non ha mai ricevutonotifica dell’avviso.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso, stante il difetto di legittimazione a ricorrere in capoalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato2.

In via preliminare, va affermata la legittimazione a ricorrere della PreliosCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che agisce quale mandataria per la gestione del credito diEudaimonia spv s.r.l., incaricata ai sensi dell’art. 2, commi 3 lett. c) e 6, l. n.130/1999 e successive modifiche; in assenza di rilievi sulla validità del mandato,non può essere disconosciuta la sua legittimazione ad impugnare ilprovvedimento che disconosce il credito del mandante.Esclusa, pertanto, la causa di inammissibilità del ricorso dedotta dalProcuratore Generale, occorre evidenziare che, in disparte ogni considerazionecirca il tortuoso percorso seguito dagli adempimenti di notifica precedentiall’udienza di verifica dei crediti, dato certo deve considerarsi la posizione diEudaimonia spv s.r.l. quale titolare del credito derivante dal contratto di mutuostipulato da [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 313.925,00con ipoteca volontaria sopra l’immobile di Lainate, meglio descritto in atti,confiscato nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA].La titolarità derivava dalla regolare cessione in blocco dei crediti effettuatada [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, pubblicata sulla GazzettaUfficiale del 06/06/2024 con gli effetti indicati dall’art. 1264 cod. civ., comeprevisto dal comma 3 dell’art. 58 d.lgs. citato.Era, quindi, [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. soggetto in capo al quale andava verificatala buona fede, in base alle direttive impartite da Sez.

U, n. 29847 del31/05/2018, Island, Rv. 272978 - 01 per le ipotesi di cessione di crediti da farvalere nel procedimento di cui agli articoli 57 e seguenti d.lgs. n. 159/2011;quindi, il soggetto al quale andava notificato l’avviso dell’udienza, al fine digarantire la regolarità del contraddittorio, era [OSCURATO:PERSONA] o al più il suomandatario.[OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. non è stata la destinataria della notifica e, da quantodocumentato dalla parte ricorrente, a prescindere dal fatto che il mandatarioandava individuato in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (risultante dalla Gazzettaufficiale del 06/06/2024) o in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (il soggettosuccessivamente incaricato e attualmente indicata da [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. qualemandataria), risulta evidente che notifica è stata effettuata all’indirizzo pec“[OSCURATO:EMAIL]”, riconducibile ad altra società (per quanto dal nomeassonante alle altre due), la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. non risulta avere avuto avviso e quellaeffettuata è giunta a soggetto diverso da quella che svolge funzioni dimandatario.Sussiste, pertanto, un vizio processuale, che il provvedimento impugnato haomesso di rilevare.3.

Il ricorso deve essere, dunque, accolto e la decisione impugnata deveessere annullata per nuovo giudizio sulla domanda di insinuazione al passivoproposta dal mandatario di [OSCURATO:PERSONA] spv [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di milanoCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 16/12/2025, il Tribunale di Milano, sezionemisure di prevenzione, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spvs.r.l. avverso la decisione del Giudice delegato che ha dichiarato inammissibile ladomanda di insinuazione al passivo presentata – nel procedimento diprevenzione n. 13/21 a carico di [OSCURATO:PERSONA] – da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,perché tardiva, in assenza di prova di causa a lui non imputabile del mancatorispetto dei termini di presentazione della stessa.Il credito aveva origine da un contratto stipulato in data 26/04/2010 con ilquale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] un mutuo perl’importo di euro 313.925,00 con ipoteca volontaria sopra l’immobile di Lainate,catastalmente identificato nell’atto impugnato.Con decreto in data 11/03/2021 il Tribunale di Milano, misure di prevenzioneaveva disposto tra l’altro il sequestro di tale immobile e quindi con decreto indata 11/03/2022 ne aveva disposto la confisca, accertando contestualmente labuona fede di [OSCURATO:SOCIETA]. e precisando che la compiuta quantificazione delcredito residuo sarebbe stata effettuata in sede di procedimento di verifica deicrediti.Il credito derivante dal contratto di mutuo e garantito dall’immobile era statoceduto in blocco con altri crediti dal predetto istituto bancario ad [OSCURATO:PERSONA] spvs.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l., a sua volta, aveva conferito aPrelios [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. procura per l’amministrazione, gestione, incasso erecupero.L’udienza di verifica dei crediti era stata celebrata in data 11/12/2024 ma lenotificazioni inerenti alla procedura erano state eseguite nei confronti dellasoc ie tà “Pre l ios Cred i t Serv ic ing s .p .a .” (avente ind i r i zzo [OSCURATO:EMAIL]), cioè nei confronti di società diversa dalla “PreliosCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” e quindi priva di mandato da parte della [OSCURATO:PERSONA] spvs.r.l.In ragione di questa circostanza la [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. giustificava latardività della domanda di insinuazione al passivo e insisteva per lacommisurazione dell’importo dovuto in relazione alle rate di mutuo non pagate,pari all’importo di € 199.399,97, comprensiva di interessi in base al tasso e alrendistato ex art. 52, coma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.Confermando la decisione del giudice delegato, il Tribunale ha ritenuto chel’originario creditore, del quale era stata accertata la buona fede, andavaindividuato in [OSCURATO:SOCIETA]., che non aveva presentato la domanda diammissione nei termini fissati nonostante fosse stata avvisata e sollecitata piùvolte.A seguito di comunicazione inviatale dall’amministratore giudiziario, l’istitutobancario lo aveva informato che il credito era stato oggetto di cessione in favoredi “[OSCURATO:PERSONA]”, perfezionatasi in data 13/05/2024.Tempestivamente l’amministratore giudiziario aveva avvisato dell’udienza diverifica la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissandole nuovotermine per presentare la domanda entro la fine del mese per consentirle dipartecipare all’udienza.Dalla pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti pro soluto sullaGazzetta Ufficiale, avvenuta in data 06/06/2024, la società incaricata dellariscossione risultava essere per l’appunto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Poiché non era pervenuta alcuna richiesta di insinuazione al passivo per ladata del 05/11/2024, il Giudice delegato aveva rinviato l’udienza all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],concedendo ulteriore termine per la presentazione della domanda. Alla PreliosCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata fatta pervenire comunicazione esplicativa delladecisione del giudice circa la possibilità di presentare domanda, ma nessunaistanza era stata avanzata.Secondo il Tribunale di Milano, nonostante la prova della procura rilasciatada [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non può averevalore nei confronti dei terzi, corretta doveva ritenersi la procedura nella qualegli avvisi erano stati notificati a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che risultavaessere l’incaricato alla riscossione in forza di atto debitamente pubblicato suGazzetta Ufficiale.Pertanto era stata ritenuta tardiva l’istanza di insinuazione al passivoavanzata da [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in qualità di mandataria per la gestione delcredito di [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per viziorisultante dagli atti in relazione alla notificazione dell’avviso di fissazionedell’udienza di verifica dei crediti a soggetto errato.Nel provvedimento impugnato si afferma che l’obbligo di notificazioneprevisto dall’art. 57 d.lgs. n. 159/2011 è stato validamente assolto; ma l’avvisodi fissazione dell’udienza è stato notificato dall’amministratore giudiziarioall’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], cioè alla pec di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nonal l ’ indir izzo pec di Prel ios [OSCURATO:PERSONA] ing s.p.a., che è inveceprecs.r [OSCURATO:EMAIL] ios. i t .Sicchè il provvedimento impugnato fonda la sua decisione su un presuppostofattuale inesistente.2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b),cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 57, comma 2,d.lgs. n. 159/2011 in relazione alla mancata notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza di verifica dei crediti al creditore.La domanda di [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. non doveva comunque considerarsitardiva, perché, pur essendo tale società titolare del credito, non aveva mairicevuto notifica dell’avviso.Il Tribunale dà atto che con pec del 21/10/2024 [OSCURATO:SOCIETA]. avevainformato l’amministratore giudiziario che il credito era stato oggetto di cessionein favore di [OSCURATO:PERSONA], ma la circostanza non corrisponde al vero perché ilcessionario del credito è invece [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l., che non ha mai ricevutonotifica dell’avviso.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso, stante il difetto di legittimazione a ricorrere in capoalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato2. In via preliminare, va affermata la legittimazione a ricorrere della PreliosCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che agisce quale mandataria per la gestione del credito diEudaimonia spv s.r.l., incaricata ai sensi dell’art. 2, commi 3 lett. c) e 6, l. n.130/1999 e successive modifiche; in assenza di rilievi sulla validità del mandato,non può essere disconosciuta la sua legittimazione ad impugnare ilprovvedimento che disconosce il credito del mandante.Esclusa, pertanto, la causa di inammissibilità del ricorso dedotta dalProcuratore Generale, occorre evidenziare che, in disparte ogni considerazionecirca il tortuoso percorso seguito dagli adempimenti di notifica precedentiall’udienza di verifica dei crediti, dato certo deve considerarsi la posizione diEudaimonia spv s.r.l. quale titolare del credito derivante dal contratto di mutuostipulato da [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 313.925,00con ipoteca volontaria sopra l’immobile di Lainate, meglio descritto in atti,confiscato nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA].La titolarità derivava dalla regolare cessione in blocco dei crediti effettuatada [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, pubblicata sulla GazzettaUfficiale del 06/06/2024 con gli effetti indicati dall’art. 1264 cod. civ., comeprevisto dal comma 3 dell’art. 58 d.lgs. citato.Era, quindi, [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. soggetto in capo al quale andava verificatala buona fede, in base alle direttive impartite da Sez. U, n. 29847 del31/05/2018, Island, Rv. 272978 - 01 per le ipotesi di cessione di crediti da farvalere nel procedimento di cui agli articoli 57 e seguenti d.lgs. n. 159/2011;quindi, il soggetto al quale andava notificato l’avviso dell’udienza, al fine digarantire la regolarità del contraddittorio, era [OSCURATO:PERSONA] o al più il suomandatario.[OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. non è stata la destinataria della notifica e, da quantodocumentato dalla parte ricorrente, a prescindere dal fatto che il mandatarioandava individuato in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (risultante dalla Gazzettaufficiale del 06/06/2024) o in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (il soggettosuccessivamente incaricato e attualmente indicata da [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. qualemandataria), risulta evidente che notifica è stata effettuata all’indirizzo pec“[OSCURATO:EMAIL]”, riconducibile ad altra società (per quanto dal nomeassonante alle altre due), la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. non risulta avere avuto avviso e quellaeffettuata è giunta a soggetto diverso da quella che svolge funzioni dimandatario.Sussiste, pertanto, un vizio processuale, che il provvedimento impugnato haomesso di rilevare.3. Il ricorso deve essere, dunque, accolto e la decisione impugnata deveessere annullata per nuovo giudizio sulla domanda di insinuazione al passivoproposta dal mandatario di [OSCURATO:PERSONA] spv [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di milanoCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]