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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 33467/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso 27498-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procura specialeestesa in calce al ricorso -ricorrenti– contro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - REVOCAZIONE Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – avverso l’ordinanza n. 18618 / 20 2 0 della CORTE DI CASSAZIONE , depositatail 7/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. , dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8502/ 5/ 2018 , cassando la suddetta decisione e rinviando per nuovo giudizio innanzi alla medesima Commissione tributaria regionale, edhannodepositato memoria difensiva; Agenzia delle entrateresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo l e ricorrent i deduc ono , ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio in conseguenza dell’«omesso rilievo … dell’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazionealle controricorrenti (ricorrenti nel presente giudizio)»;

1.2. le ricorrenti lamentano, in particolare, che il Collegio abbia «dato atto della mancata costituzione in giudizio delle …(controricorrenti)… , prescindendo tuttavia dal compimento di qualsiasi indagine od accertamentocirca il perfezionamento o meno della not ifi ca del ricorso nei loro confronti», pur avendo la stessa Agenzia delle entrate (ricorrente) ammesso espressamente, con la memoria depositata il 2/7/2020, che la notifica in oggetto non era andata a buon fine, chiedendo di poter procedere a rinnovare il suddetto adempimento;1.3. con il secondo motivo le ricorrenti deducono « violazione del combinato disposto degli articoli 17, 51 e 38 del d.lgs546 del 1992 nonché degli artt. 137, 139 e 330 c.p.c. e conseguente omessa percezione … del contenuto materiale degli atti del giudizio e falsa percezione della realtà processuale» e lamentano che il Collegio abbia omesso di rilevare l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione alle controricorrenti (ricorrenti nel presente giudizio), che avrebbe dovuto essere eseguita «presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione»;

2.1. le doglianz e, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

2.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 16439 del 10/06/2021) l 'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa, essendo statopertanto escluso il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anzichéal procuratore nel domicilio eletto;

2.3. con particolare riguardo al processo tributario questa Corte ha parimenti affermato (cfr. Cass. n. 6511 del 25/03/2005) che ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546, che fa proprie le regole dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l'errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e l'altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive ed u n siffatto contrasto non è, pertanto, ravvisabile nell'errore che costituisca frutto dell'apprezzamento, implicito o esplicito, delle risultanze processuali (nella specie si assumeva che l'errore denunciato col mezzo di revocazione -la notifica dell'atto di appello alla parte personalmente, invece che al difensore -costituisse un errore di fatto, percepibile ictu oculi, e non un errore di giudizio circa la legittimità della notifica, eventualmente denunciabile con ricorso per cassazione, sia pure ultrannuale, a norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.);

2.4. l’errore revocatorionon è pertanto ravvisabile nel caso di errore che costituisce frutto dell'apprezzamento, implicito od esplicito, delle risultanze processuali, come nella specie, ove non si denuncia la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, ma l’omessa o errata valutazione di un atto processuale (cfr. Cass.nn. 10040 del 29/03/2022, 14608del 22/06/2007, 3652 del 20/2/2006, 13401 dell’1 / 12/ 1999, 5027 del 9/6/1987),che si assume concretatasi in un errore di diritto circa il vizio della notificatentata presso il precedente recapito del difensore, che aveva trasferito altrove il suo studio;

2.5. corollario di quanto detto è, dunque, l'infondatezza della doglianza, perché nel caso in esame, sulla scorta delle stesse censure di parte ricorrente,non si sarebbe in presenza di un errore di fatto ma di un errore di diritto, attinente alla ritualità dell'atto notificatorio, ovvero un errore nella valutazione e interpretazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 20635/2017; n. 17179/2020);

2.6. è sufficiente, invero, osservare, quanto al caso di specie, che l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita, non configura un errore di fatto ai sensi della norma sopra citata, cioè un errore di natura meramente percettiva, una svista materiale, bensì, in ipotesi, un errore di diritto, da far valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione (cfr. Cass. nn. 26278 del 2016, 25654 del 2013, 16136 del 2009);2.7. alla luce dell'interpretazione della richiamata, consolidata, giurisprudenza di questa Corte l’omessa od errata valutazione delle risultanze della relazione di notificazione del ricorso per cassazione non può rientrare, pertanto, tra gli errori di fatto che possono condurre alla revocazione della sentenza poiché, come nella specie , viene denunciata non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione della regolarità di un atto processuale, che esula dall'ambito del mero errore revocatorio e implica uninammissibile riesame degli apprezzamenti del giudice di legittimità che non è consentito attraverso l'impugnazione per revocazione, esorbitando dai suoi limiti(cfr. Cass.n. 9416 del 25/9/1997);

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrent i, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia controricorrente, che liquida in Euro600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellericorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 27498-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procura specialeestesa in calce al ricorso -ricorrenti– contro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - REVOCAZIONE Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – avverso l’ordinanza n. 18618 / 20 2 0 della CORTE DI CASSAZIONE , depositatail 7/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. , dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8502/ 5/ 2018 , cassando la suddetta decisione e rinviando per nuovo giudizio innanzi alla medesima Commissione tributaria regionale, edhannodepositato memoria difensiva; Agenzia delle entrateresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo l e ricorrent i deduc ono , ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio in conseguenza dell’«omesso rilievo … dell’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazionealle controricorrenti (ricorrenti nel presente giudizio)»; 1.2. le ricorrenti lamentano, in particolare, che il Collegio abbia «dato atto della mancata costituzione in giudizio delle …(controricorrenti)… , prescindendo tuttavia dal compimento di qualsiasi indagine od accertamentocirca il perfezionamento o meno della not ifi ca del ricorso nei loro confronti», pur avendo la stessa Agenzia delle entrate (ricorrente) ammesso espressamente, con la memoria depositata il 2/7/2020, che la notifica in oggetto non era andata a buon fine, chiedendo di poter procedere a rinnovare il suddetto adempimento;1.3. con il secondo motivo le ricorrenti deducono « violazione del combinato disposto degli articoli 17, 51 e 38 del d.lgs546 del 1992 nonché degli artt. 137, 139 e 330 c.p.c. e conseguente omessa percezione … del contenuto materiale degli atti del giudizio e falsa percezione della realtà processuale» e lamentano che il Collegio abbia omesso di rilevare l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione alle controricorrenti (ricorrenti nel presente giudizio), che avrebbe dovuto essere eseguita «presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione»; 2.1. le doglianz e, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese; 2.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 16439 del 10/06/2021) l 'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa, essendo statopertanto escluso il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anzichéal procuratore nel domicilio eletto; 2.3. con particolare riguardo al processo tributario questa Corte ha parimenti affermato (cfr. Cass. n. 6511 del 25/03/2005) che ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546, che fa proprie le regole dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l'errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e l'altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive ed u n siffatto contrasto non è, pertanto, ravvisabile nell'errore che costituisca frutto dell'apprezzamento, implicito o esplicito, delle risultanze processuali (nella specie si assumeva che l'errore denunciato col mezzo di revocazione -la notifica dell'atto di appello alla parte personalmente, invece che al difensore -costituisse un errore di fatto, percepibile ictu oculi, e non un errore di giudizio circa la legittimità della notifica, eventualmente denunciabile con ricorso per cassazione, sia pure ultrannuale, a norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.); 2.4. l’errore revocatorionon è pertanto ravvisabile nel caso di errore che costituisce frutto dell'apprezzamento, implicito od esplicito, delle risultanze processuali, come nella specie, ove non si denuncia la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, ma l’omessa o errata valutazione di un atto processuale (cfr. Cass.nn. 10040 del 29/03/2022, 14608del 22/06/2007, 3652 del 20/2/2006, 13401 dell’1 / 12/ 1999, 5027 del 9/6/1987),che si assume concretatasi in un errore di diritto circa il vizio della notificatentata presso il precedente recapito del difensore, che aveva trasferito altrove il suo studio; 2.5. corollario di quanto detto è, dunque, l'infondatezza della doglianza, perché nel caso in esame, sulla scorta delle stesse censure di parte ricorrente,non si sarebbe in presenza di un errore di fatto ma di un errore di diritto, attinente alla ritualità dell'atto notificatorio, ovvero un errore nella valutazione e interpretazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 20635/2017; n. 17179/2020); 2.6. è sufficiente, invero, osservare, quanto al caso di specie, che l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita, non configura un errore di fatto ai sensi della norma sopra citata, cioè un errore di natura meramente percettiva, una svista materiale, bensì, in ipotesi, un errore di diritto, da far valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione (cfr. Cass. nn. 26278 del 2016, 25654 del 2013, 16136 del 2009);2.7. alla luce dell'interpretazione della richiamata, consolidata, giurisprudenza di questa Corte l’omessa od errata valutazione delle risultanze della relazione di notificazione del ricorso per cassazione non può rientrare, pertanto, tra gli errori di fatto che possono condurre alla revocazione della sentenza poiché, come nella specie , viene denunciata non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione della regolarità di un atto processuale, che esula dall'ambito del mero errore revocatorio e implica uninammissibile riesame degli apprezzamenti del giudice di legittimità che non è consentito attraverso l'impugnazione per revocazione, esorbitando dai suoi limiti(cfr. Cass.n. 9416 del 25/9/1997); 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrent i, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia controricorrente, che liquida in Euro600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellericorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella ca