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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 11911/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1,2,3, 4, 5 e 6 cod. pen.

Il Tribunale ha ritenuto acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico del Sollazzo per la sua partecipazione alla confederazione ndranghetista operante sul territorio di Cosenza e città limitrofe, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], attraverso la militanza nel clan Presta svolgendo, precipuamente, attività nella gestione degli stupefacenti ma anche in altre attività, direttamente connesse a quella ndranghetista e serventi rispetto alla posizione del capo cosca e dei suoi congiunti.

A suo carico sono state valorizzate le risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo clan, che ne ha descritto il ruolo e le attività svolte sia nel settore degli stupefacenti, coordinato direttamente dal predetto [OSCURATO:PERSONA], che per le ulteriori attività nei settori di interesse del gruppo. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia:

2.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 292 e 309 cod. proc. pen., per omesso esame dell'eccezione di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari che si era limitato a "trasporre" nell'ordinanza la richiesta cautelare in relazione ai gravi indizi di colpevolezza;

2.2. inosservanza dell'art. 297 cod. proc. pen. e omessa motivazione sulla richiesta di retrodatazione della nuova misura alla data del 20 febbraio 2020 in cui era stata emessa, nei confronti del ricorrente, ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990;

2.3. inosservanza dell'art. 297 cod. proc. pen. e omessa motivazione sulla richiesta di retrodatazione della misura alla data di emissione dell'ordinanza del 20 febbraio 2020 per connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen. poiché gli elementi di indagine valorizzati nell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del 2 agosto 2022 sono i medesimi (a partire dalla cnr. 845 del 19/11/2020 e della seguente dell'8 marzo 2018) già posti a fondamento del primo titolo cautelare e che, tra l'altro, indicava tra i reati oggetto di indagine proprio l'associazione ndranghetista di cui all'art. 416-bis cod. pen..

Il Tribunale non ha esaminato l'eccezione difensiva limitandosi ad una mera elencazione degli atti e trascurando la portata interpretativa della connessione tra procedimenti e la sua rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. come chiariti nella giurisprudenza di legittimità;

2.4. inosservanza di norme processuali per omessa motivazione e insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il Tribunale si è limitato a rivalutare gli elementi già posti a fondamento dell'ordinanza dell'il febbraio 2020 riproducendo anche alcuni episodi (come quello del coinvolgimento dell'indagato nel recupero di un'auto trafugata a [OSCURATO:PERSONA]) omettendo, anche nella parte in cui ha riportato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], di individuare quegli elementi specifici, come l'affiliazione del ricorrente o la sua dote, che avrebbero potuto compendiarne il ruolo associativo nel gruppo nadranghetistico e, comunque, ha valorizzato elementi di natura indiziaria che sono oggetto di accertamento dinanzi al Tribunale di Cosenza ove pende il processo per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 quali la partecipazione ad un danneggiamento (in realtà frutto di incendio colposo) o il riferimento ad operazioni di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, elementi la cui valutazione è frutto di travisamento.

Le dichiarazioni del Presta sono generiche e, se lette nelle trascrizioni integrali, ne evidenziano l'inattendibilità del narrato;

2.5. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte di condotte risalenti all'anno 2017 e dell'attuale e perdurante stato di detenzione (a partire dal 20 maggio 2017) che denotano l'accertata cessazione dei contatti tra il ricorrente e i sodali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi indeducibili, generici e manifestamente infondati.

Con riguardo ai primi tre motivi di ricorso, rispetto ai quali anche all'odierna udienza il difensore ha censurato vizio di omessa motivazione, deve rilevarsi che né dalla richiesta di riesame né dalla memoria depositata dinanzi al Tribunale all'udienza del 19 settembre 2022 e alla quale, secondo il verbale sintetico, il difensore stesso si è riportato in sede di discussione, risulta che siano stati poste questioni relative al vizio dell'ordinanza genetica, perché priva di valutazione autonoma degli indizi o sulla violazione di legge, in relazione all'art. 297, cod. proc. pen. nella duplice articolazione, proposte con i motivi di ricorso.

Nella memoria difensiva è riportata altra deduzione (concernente la violazione del divieto di bis in idem) che è ontologicamente diversa rispetto ai vizi oggetto di denuncia con il ricorso.

Sarebbe stato onere della difesa, ove tali motivi illustrati nella discussione orale non fossero stati riportati nel verbale sintetico, allegare il verbale stenotipico che non risulta trasmesso con gli atti originali trasmessi dal Tribunale.

Solo per completezza occorre evidenziare che il primo motivo di ricorso è, altresì, del tutto generico poiché il ricorrente che denuncia la mancanza di autonoma valutazione in punto di esame dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).

Anche il secondo e terzo motivo di ricorso sono generici e manifestamente infondati tenuto conto che lo stesso ricorrente non allega elementi per ritenere che la misura applicatagli 1'11 febbraio 2020 fosse cessata per effetto della decorrenza dei termini, tenuto conto che nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351).

Si tratta, in conclusione, di deduzioni che devono essere prioritariamente avanzate al giudice che ha emesso la misura cautelare e che non possono essere direttamente devolute al Tribunale del riesame.

2. E' generico, anche per aspecificità, oltre che manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesta la valutazione compiuta dal Tribunale sul punto dei gravi indizi di colpevolezza sia per omessa motivazione, evidentemente riconducibile ad un aspetto così generale del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] da minare irrevocabilmente le argomentazioni che, viceversa, il Tribunale ha speso sul punto, che per illogicità e contraddittorietà della motivazione stessa.

Nella lunga esposizione in fatto il Tribunale ha richiamato puntualmente le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che ha descritto lo specifico rapporto che aveva avuto, per lungo tempo, con [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come un suo stretto collaboratore, il "suo braccio destro" che si occupava della cessione di droga, raccogliendone i proventi consegnati al capoclan, [OSCURATO:PERSONA], fratello di Roberto (si veda pag. 15 dell'ordinanza impugnata) nonché le attività che l'indagato aveva svolto a favore del gruppo nadranghetista.

Deve premettersi che, secondo la più ampia ricostruzione svolta nell'ordinanza, sono chiaramente individuati e descritti i connotati del clan operante in Cosenza che costituiva un "sistema" chiuso nel quale si entrava con un rito di affiliazione, a seguito di "messa alla prova" e ricevendo, per la disponibilità prestata a favore del gruppo, uno stipendio mensile o altre sovvenzioni, alimentati dai fondi di una cassa comune nella quale confluivano i guadagni delle attività illecite che il clan capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], in nome della raggiunta pax mafiosa realizzata con l'altro clan operativo nella città di Cosenza (il clan cd. degli zingari), ripartiva anche con quest'ultimo.Ebbene, quanto al Sollazzo, [OSCURATO:PERSONA] ha precisamente riferito che l'indagato riceveva uno stipendio mensile e altre sovvenzioni, quale, in occasione del suo arresto del 27 maggio 2017 (cfr. pag. 31 e ss.), un contributo di diecimila euro erogato alla moglie, per le spese di difesa e sostentamento della famiglia, sovvenzione, questa, ricostruita anche sulla scorta delle intercettazioni. [OSCURATO:PERSONA], oltre alle attività in materia di stupefacenti, ha descritto attività ulteriori del ricorrente, quali l'avere accompagnato lo stesso Roberto e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo latitante, da Cosenza a [OSCURATO:PERSONA] in un bunker all'uopo predisposto per la latitanza; il recupero di una pistola presso [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento in attività estorsive non solo nel settore di recupero dei crediti collegati allo spaccio degli stupefacenti ma anche in ulteriori settori, a questo estranei, quali ad esempio, il suo coinvolgimento nell'organizzazione riscossione di un cd. cavallo di ritorno, operazione che si inseriva in un chiaro contesto mafioso, tenuto anche conto dei soggetti, appartenenti al contrapposto clan, presso il quale era avvenuta la spedizione volta ad ottenere la restituzione dell'auto.

Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] a carico dell'indagato sono vieppiù significative perché "riscontrate" dal contenuto delle conversazioni intercettate a bordo dell'auto utilizzata dai due (e a bordo della quale veniva altresì in numerose occasioni anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA]) e le cui risultanze sono state correttamente valorizzate nell'ordinanza impugnata quali elementi sintomatici dell'appartenenza dell'indagato alla consorteria, descrivendone un contributo idoneo alla sussunzione nel concetto di partecipazione.

A fronte di tale diffuso compendio intercettativo e della significatività del suo contenuto risulta vieppiù evidente che il motivo di ricorso, piuttosto che funzionale alla denuncia del vizio di motivazione, si rivela declinato in fatto e volto alla lettura alternativa del materiale di prova di cui i giudici del Tribunale hanno offerto una valutazione logica, completa ed esaustiva non trascurando di esaminare sia l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] che la precisione delle sue dichiarazioni. 3.Soprattutto, ritiene il Collegio che sono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente che eccepiscono come i dati valorizzati dal Tribunale nella descrizione del contributo partecipativo si risolvano in una "duplicazione" degli elementi già posti a base della misura per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, che descriveva diffusamente le attività dell'indagato nel settore degli stupefacenti.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è spiegato, in maniera condivisibile, che le associazioni incriminate dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 presuppongono un nucleo comune (l'esistenza di uno stabile sodalizio tra almeno tre persone, costituito per la commissione di più reati-fine ex ante indeterminati) oltre a più elementi reciprocamente specializzanti, costituiti per l'associazione di tipo mafioso o ndranghetista, non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del peculiare metodo d'intimidazione, che si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio su un dato territorio e sul quale si innesta la commissione di delitti, volti all'acquisizione della gestione di attività economiche lecite o illecite, e per l'associazione dedita al narcotraffico, dalla limitata finalizzazione alla realizzazione di futuri traffici di sostanze stupefacenti .(Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscito, Rv. 265762).

E', dunque, la circostanza che il sodalizio utilizzi il metodo mafioso per esercitare una sfera di predominio in un ambito territoriale, implicante plurimi tipi di attività, lecita o illecita, relativa a un settore o ad un altro, che specificamente qualifica la consorteria di tipo mafioso e rende configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., salva la concomitante configurabilità della fattispecie associativa dì cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, allorché quella consorteria strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente se del caso principale strumento di profitto.

Da qui l'affermazione secondo cui è configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan non potendo configurarsi la violazione del ne bis in idem, mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077), da strutturarsi preminentemente in fatto, in relazione alla condotta, nesso causale ed evento, come precisato nella sentenza n. 222 del 2016 della Corte Costituzionale rifuggendo dalla mera analisi del bis legale.

E' quanto si verifica nel caso in esame con la conseguenza che la comune fonte probatoria (le comunicazioni di notizie di reato a fondamento della misura del 2017 e di quella odierna) e la individuazione, quali elementi descrittivi del contributo partecipativo nelle due ordinanze, dei medesimi episodi storici, non sono di per se tali da incidere (escludendola) sulla configurabilità del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto dell'odierna contestazione non senza rilevare che la esatta portata delle specifiche vicende inerenti alle operazioni di recupero crediti (ove coincidenti nelle due misure) e per le quali è in corso l'istruttoria dibattimentale, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/191990, non è idonea a incrinare la solidità degli elementi indiziari che descrivono i rapporti tra il clan e la struttura dedita allo spaccio.Dall'ordinanza impugnata (cfr. pag. 19 e ss.) emerge, infatti, con chiarezza, sulla scorta delle intercettazioni, che l'effettivo settore dei convergenti interessi tra la struttura dedita al traffico di droga, nella quale era prioritariamente ma non esclusivamente impiegato il ricorrente, e il clan mafioso era costituito dalle attività connesse al rifornimento delle piazze di spaccio, i cui guadagni alimentavano la cassa comune riflettendosi, quindi, sugli introiti, piuttosto che dalle secondarie attività di riscossione dei pagamenti degli acquirenti, operazioni meramente materiali ed esecutive del programma criminoso dell'associazione dedita al narcotraffico.

Emblematica di tale collegamento è la vicenda connessa alla gestione della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal ricorrente, si era attivato per comprendere le ragioni della diminuzione del flusso di guadagni, ed aveva sollecitato il coinvolgimento del reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], succeduto ad [OSCURATO:PERSONA] (detenuto) e ritenuto non adeguato alle necessità che la gestione di questo settore e delle connesse esclusive comportava e la cui violazione era suscettibile, proprio perché collegata a problemi di concorrenza nel controllo del territorio ai fini dello spaccio, di degenerare in scontri armati ai quali fa riferimento [OSCURATO:PERSONA] nelle sue discussioni con [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, infine, non si confronta adeguatamente con gli ulteriori elementi indicativi della partecipazione nel clan ndranghetistico - sopra indicati - limitandosi ad una generica contestazione dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], davvero superflua, tenuto conto del contenuto delle conversazioni intercettate e della dinamica del concreto rapporto con il Sollazzo. 3.11 motivo di ricorso sulle esigenze cautelari è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha fatto coerente applicazione dei principii della giurisprudenza di questa Corte e ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quello per cui si procede che rientra nella tipologia dei reati per i quali opera la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, ai fini del contenimento del pericolo di reiterazione, della sola misura della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 cod. proc. pen.).

Si tratta di una presunzione giustificata dal rilievo che i tratti tipici della criminalità di stampo ndranghetistico (qualificata da forte radicamento territoriale, fitta rete di collegamenti personali, alta capacità di intimidazione), e sulla base di una esperienza generalizzata, riassunta nella formula dell'íd quod plerumque accidit, rendono adeguata a realizzare la finalità di prevenzione solo la misura custodiale carceraria.

Si è ritenuto, inoltre, che il giudice possa esaminare in concreto, al fine di escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, il giudizio di pericolosità in presenza della rescissione dei legami dell'indagato con il contesto criminale di provenienza ovvero valorizzando, in presenza di ulteriori elementi significativi del venire meno di perduranti collegamenti con il gruppo di appartenenza, il trascorrere del tempo rispetto al momento della commissione del fatto.

L'ordinanza impugnata, nel valutare lo status cautelare e il periodo di detenzione subito dal ricorrente a partire dall'arresto in flagranza del 2017, ha seguito un corretto criterio di inferenza logica poiché il mero decorso del tempo, anche in condizioni di detenzione, non è di per se idoneo a ritenere recisi i legami con la struttura ndranghetista in mancanza di ulteriori elementi significativi volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa della rescissione dei rapporti di solidarietà criminale con il clan di riferimento e, quindi, dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1,2,3, 4, 5 e 6 cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico del Sollazzo per la sua partecipazione alla confederazione ndranghetista operante sul territorio di Cosenza e città limitrofe, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], attraverso la militanza nel clan Presta svolgendo, precipuamente, attività nella gestione degli stupefacenti ma anche in altre attività, direttamente connesse a quella ndranghetista e serventi rispetto alla posizione del capo cosca e dei suoi congiunti. A suo carico sono state valorizzate le risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo clan, che ne ha descritto il ruolo e le attività svolte sia nel settore degli stupefacenti, coordinato direttamente dal predetto [OSCURATO:PERSONA], che per le ulteriori attività nei settori di interesse del gruppo. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 292 e 309 cod. proc. pen., per omesso esame dell'eccezione di mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari che si era limitato a "trasporre" nell'ordinanza la richiesta cautelare in relazione ai gravi indizi di colpevolezza; 2.2. inosservanza dell'art. 297 cod. proc. pen. e omessa motivazione sulla richiesta di retrodatazione della nuova misura alla data del 20 febbraio 2020 in cui era stata emessa, nei confronti del ricorrente, ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; 2.3. inosservanza dell'art. 297 cod. proc. pen. e omessa motivazione sulla richiesta di retrodatazione della misura alla data di emissione dell'ordinanza del 20 febbraio 2020 per connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen. poiché gli elementi di indagine valorizzati nell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del 2 agosto 2022 sono i medesimi (a partire dalla cnr. 845 del 19/11/2020 e della seguente dell'8 marzo 2018) già posti a fondamento del primo titolo cautelare e che, tra l'altro, indicava tra i reati oggetto di indagine proprio l'associazione ndranghetista di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Il Tribunale non ha esaminato l'eccezione difensiva limitandosi ad una mera elencazione degli atti e trascurando la portata interpretativa della connessione tra procedimenti e la sua rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. come chiariti nella giurisprudenza di legittimità; 2.4. inosservanza di norme processuali per omessa motivazione e insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il Tribunale si è limitato a rivalutare gli elementi già posti a fondamento dell'ordinanza dell'il febbraio 2020 riproducendo anche alcuni episodi (come quello del coinvolgimento dell'indagato nel recupero di un'auto trafugata a [OSCURATO:PERSONA]) omettendo, anche nella parte in cui ha riportato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], di individuare quegli elementi specifici, come l'affiliazione del ricorrente o la sua dote, che avrebbero potuto compendiarne il ruolo associativo nel gruppo nadranghetistico e, comunque, ha valorizzato elementi di natura indiziaria che sono oggetto di accertamento dinanzi al Tribunale di Cosenza ove pende il processo per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 quali la partecipazione ad un danneggiamento (in realtà frutto di incendio colposo) o il riferimento ad operazioni di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, elementi la cui valutazione è frutto di travisamento. Le dichiarazioni del Presta sono generiche e, se lette nelle trascrizioni integrali, ne evidenziano l'inattendibilità del narrato; 2.5. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte di condotte risalenti all'anno 2017 e dell'attuale e perdurante stato di detenzione (a partire dal 20 maggio 2017) che denotano l'accertata cessazione dei contatti tra il ricorrente e i sodali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi indeducibili, generici e manifestamente infondati. Con riguardo ai primi tre motivi di ricorso, rispetto ai quali anche all'odierna udienza il difensore ha censurato vizio di omessa motivazione, deve rilevarsi che né dalla richiesta di riesame né dalla memoria depositata dinanzi al Tribunale all'udienza del 19 settembre 2022 e alla quale, secondo il verbale sintetico, il difensore stesso si è riportato in sede di discussione, risulta che siano stati poste questioni relative al vizio dell'ordinanza genetica, perché priva di valutazione autonoma degli indizi o sulla violazione di legge, in relazione all'art. 297, cod. proc. pen. nella duplice articolazione, proposte con i motivi di ricorso. Nella memoria difensiva è riportata altra deduzione (concernente la violazione del divieto di bis in idem) che è ontologicamente diversa rispetto ai vizi oggetto di denuncia con il ricorso. Sarebbe stato onere della difesa, ove tali motivi illustrati nella discussione orale non fossero stati riportati nel verbale sintetico, allegare il verbale stenotipico che non risulta trasmesso con gli atti originali trasmessi dal Tribunale. Solo per completezza occorre evidenziare che il primo motivo di ricorso è, altresì, del tutto generico poiché il ricorrente che denuncia la mancanza di autonoma valutazione in punto di esame dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). Anche il secondo e terzo motivo di ricorso sono generici e manifestamente infondati tenuto conto che lo stesso ricorrente non allega elementi per ritenere che la misura applicatagli 1'11 febbraio 2020 fosse cessata per effetto della decorrenza dei termini, tenuto conto che nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351). Si tratta, in conclusione, di deduzioni che devono essere prioritariamente avanzate al giudice che ha emesso la misura cautelare e che non possono essere direttamente devolute al Tribunale del riesame. 2. E' generico, anche per aspecificità, oltre che manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesta la valutazione compiuta dal Tribunale sul punto dei gravi indizi di colpevolezza sia per omessa motivazione, evidentemente riconducibile ad un aspetto così generale del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] da minare irrevocabilmente le argomentazioni che, viceversa, il Tribunale ha speso sul punto, che per illogicità e contraddittorietà della motivazione stessa. Nella lunga esposizione in fatto il Tribunale ha richiamato puntualmente le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che ha descritto lo specifico rapporto che aveva avuto, per lungo tempo, con [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come un suo stretto collaboratore, il "suo braccio destro" che si occupava della cessione di droga, raccogliendone i proventi consegnati al capoclan, [OSCURATO:PERSONA], fratello di Roberto (si veda pag. 15 dell'ordinanza impugnata) nonché le attività che l'indagato aveva svolto a favore del gruppo nadranghetista. Deve premettersi che, secondo la più ampia ricostruzione svolta nell'ordinanza, sono chiaramente individuati e descritti i connotati del clan operante in Cosenza che costituiva un "sistema" chiuso nel quale si entrava con un rito di affiliazione, a seguito di "messa alla prova" e ricevendo, per la disponibilità prestata a favore del gruppo, uno stipendio mensile o altre sovvenzioni, alimentati dai fondi di una cassa comune nella quale confluivano i guadagni delle attività illecite che il clan capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], in nome della raggiunta pax mafiosa realizzata con l'altro clan operativo nella città di Cosenza (il clan cd. degli zingari), ripartiva anche con quest'ultimo.Ebbene, quanto al Sollazzo, [OSCURATO:PERSONA] ha precisamente riferito che l'indagato riceveva uno stipendio mensile e altre sovvenzioni, quale, in occasione del suo arresto del 27 maggio 2017 (cfr. pag. 31 e ss.), un contributo di diecimila euro erogato alla moglie, per le spese di difesa e sostentamento della famiglia, sovvenzione, questa, ricostruita anche sulla scorta delle intercettazioni. [OSCURATO:PERSONA], oltre alle attività in materia di stupefacenti, ha descritto attività ulteriori del ricorrente, quali l'avere accompagnato lo stesso Roberto e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo latitante, da Cosenza a [OSCURATO:PERSONA] in un bunker all'uopo predisposto per la latitanza; il recupero di una pistola presso [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento in attività estorsive non solo nel settore di recupero dei crediti collegati allo spaccio degli stupefacenti ma anche in ulteriori settori, a questo estranei, quali ad esempio, il suo coinvolgimento nell'organizzazione riscossione di un cd. cavallo di ritorno, operazione che si inseriva in un chiaro contesto mafioso, tenuto anche conto dei soggetti, appartenenti al contrapposto clan, presso il quale era avvenuta la spedizione volta ad ottenere la restituzione dell'auto. Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] a carico dell'indagato sono vieppiù significative perché "riscontrate" dal contenuto delle conversazioni intercettate a bordo dell'auto utilizzata dai due (e a bordo della quale veniva altresì in numerose occasioni anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA]) e le cui risultanze sono state correttamente valorizzate nell'ordinanza impugnata quali elementi sintomatici dell'appartenenza dell'indagato alla consorteria, descrivendone un contributo idoneo alla sussunzione nel concetto di partecipazione. A fronte di tale diffuso compendio intercettativo e della significatività del suo contenuto risulta vieppiù evidente che il motivo di ricorso, piuttosto che funzionale alla denuncia del vizio di motivazione, si rivela declinato in fatto e volto alla lettura alternativa del materiale di prova di cui i giudici del Tribunale hanno offerto una valutazione logica, completa ed esaustiva non trascurando di esaminare sia l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] che la precisione delle sue dichiarazioni. 3.Soprattutto, ritiene il Collegio che sono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente che eccepiscono come i dati valorizzati dal Tribunale nella descrizione del contributo partecipativo si risolvano in una "duplicazione" degli elementi già posti a base della misura per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, che descriveva diffusamente le attività dell'indagato nel settore degli stupefacenti. Nella giurisprudenza di questa Corte si è spiegato, in maniera condivisibile, che le associazioni incriminate dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 presuppongono un nucleo comune (l'esistenza di uno stabile sodalizio tra almeno tre persone, costituito per la commissione di più reati-fine ex ante indeterminati) oltre a più elementi reciprocamente specializzanti, costituiti per l'associazione di tipo mafioso o ndranghetista, non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del peculiare metodo d'intimidazione, che si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio su un dato territorio e sul quale si innesta la commissione di delitti, volti all'acquisizione della gestione di attività economiche lecite o illecite, e per l'associazione dedita al narcotraffico, dalla limitata finalizzazione alla realizzazione di futuri traffici di sostanze stupefacenti .(Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscito, Rv. 265762). E', dunque, la circostanza che il sodalizio utilizzi il metodo mafioso per esercitare una sfera di predominio in un ambito territoriale, implicante plurimi tipi di attività, lecita o illecita, relativa a un settore o ad un altro, che specificamente qualifica la consorteria di tipo mafioso e rende configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., salva la concomitante configurabilità della fattispecie associativa dì cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, allorché quella consorteria strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente se del caso principale strumento di profitto. Da qui l'affermazione secondo cui è configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan non potendo configurarsi la violazione del ne bis in idem, mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077), da strutturarsi preminentemente in fatto, in relazione alla condotta, nesso causale ed evento, come precisato nella sentenza n. 222 del 2016 della Corte Costituzionale rifuggendo dalla mera analisi del bis legale. E' quanto si verifica nel caso in esame con la conseguenza che la comune fonte probatoria (le comunicazioni di notizie di reato a fondamento della misura del 2017 e di quella odierna) e la individuazione, quali elementi descrittivi del contributo partecipativo nelle due ordinanze, dei medesimi episodi storici, non sono di per se tali da incidere (escludendola) sulla configurabilità del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto dell'odierna contestazione non senza rilevare che la esatta portata delle specifiche vicende inerenti alle operazioni di recupero crediti (ove coincidenti nelle due misure) e per le quali è in corso l'istruttoria dibattimentale, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/191990, non è idonea a incrinare la solidità degli elementi indiziari che descrivono i rapporti tra il clan e la struttura dedita allo spaccio.Dall'ordinanza impugnata (cfr. pag. 19 e ss.) emerge, infatti, con chiarezza, sulla scorta delle intercettazioni, che l'effettivo settore dei convergenti interessi tra la struttura dedita al traffico di droga, nella quale era prioritariamente ma non esclusivamente impiegato il ricorrente, e il clan mafioso era costituito dalle attività connesse al rifornimento delle piazze di spaccio, i cui guadagni alimentavano la cassa comune riflettendosi, quindi, sugli introiti, piuttosto che dalle secondarie attività di riscossione dei pagamenti degli acquirenti, operazioni meramente materiali ed esecutive del programma criminoso dell'associazione dedita al narcotraffico. Emblematica di tale collegamento è la vicenda connessa alla gestione della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal ricorrente, si era attivato per comprendere le ragioni della diminuzione del flusso di guadagni, ed aveva sollecitato il coinvolgimento del reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], succeduto ad [OSCURATO:PERSONA] (detenuto) e ritenuto non adeguato alle necessità che la gestione di questo settore e delle connesse esclusive comportava e la cui violazione era suscettibile, proprio perché collegata a problemi di concorrenza nel controllo del territorio ai fini dello spaccio, di degenerare in scontri armati ai quali fa riferimento [OSCURATO:PERSONA] nelle sue discussioni con [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, infine, non si confronta adeguatamente con gli ulteriori elementi indicativi della partecipazione nel clan ndranghetistico - sopra indicati - limitandosi ad una generica contestazione dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], davvero superflua, tenuto conto del contenuto delle conversazioni intercettate e della dinamica del concreto rapporto con il Sollazzo. 3.11 motivo di ricorso sulle esigenze cautelari è manifestamente infondato. Il Tribunale ha fatto coerente applicazione dei principii della giurisprudenza di questa Corte e ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quello per cui si procede che rientra nella tipologia dei reati per i quali opera la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, ai fini del contenimento del pericolo di reiterazione, della sola misura della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 cod. proc. pen.). Si tratta di una presunzione giustificata dal rilievo che i tratti tipici della criminalità di stampo ndranghetistico (qualificata da forte radicamento territoriale, fitta rete di collegamenti personali, alta capacità di intimidazione), e sulla base di una esperienza generalizzata, riassunta nella formula dell'íd quod plerumque accidit, rendono adeguata a realizzare la finalità di prevenzione solo la misura custodiale carceraria. Si è ritenuto, inoltre, che il giudice possa esaminare in concreto, al fine di escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, il giudizio di pericolosità in presenza della rescissione dei legami dell'indagato con il contesto criminale di provenienza ovvero valorizzando, in presenza di ulteriori elementi significativi del venire meno di perduranti collegamenti con il gruppo di appartenenza, il trascorrere del tempo rispetto al momento della commissione del fatto. L'ordinanza impugnata, nel valutare lo status cautelare e il periodo di detenzione subito dal ricorrente a partire dall'arresto in flagranza del 2017, ha seguito un corretto criterio di inferenza logica poiché il mero decorso del tempo, anche in condizioni di detenzione, non è di per se idoneo a ritenere recisi i legami con la struttura ndranghetista in mancanza di ulteriori elementi significativi volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa della rescissione dei rapporti di solidarietà criminale con il clan di riferimento e, quindi, dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 11911/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris