CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10224/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Palermo, via M. Rutelli n. 38, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilian. 3842/12/2018, depositata il 18.09.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Rimborsoparziale credito IVA– Silenzio - rifiuto - La CTP di Palermo accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro il silenzio - rifiuto formatosi su un ’ istanza di rimborso di un credito IVA, asseritamente maturato nell’anno 1997; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando, per quanto ancora qui rileva,che: - l’eccezione di inammissibilità dell’appello era infondata, in quanto ciascuna delle parti aveva la possibilità di avvalersi o meno degli strumenti telematici per la trasmissione dei propri atti difensivi e l’Agenzia delle Entrate si era avvalsa di tale facoltà già in sede di costituzione nel giudizio di primo grado; - l’art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013 non prevede alcuna preclusione determinata dalla scelta delricorrente, ma si riferisce alla sola parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche, obbligandola ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado di giudizio e per il grado di appello, per cui l’Agenzia era obbligata a seguire le modalità telematiche anche in appello, senza che ciò costituisse una violazione del diritto di difesa dell’altra parte; - il rimborso parziale del credit o IVA costituiva un provvedimento parziale di rigetto della restante parte e, quindi, andava autonomamente impugnato, nei termini di decadenza previsti, senza la necessità per l’Amministrazione di integrare la motivazione del rifiuto parziale sull’istanza presentata dalla contribuente; - il primo giudice aveva accolto il ricorso, peraltro, senza neppure esaminare la documentazione prodotta dalla contribuente , al fine di verificarela sussistenza del credito; - l a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]- C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 53, comma 2, 20, comma 1 e 16, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica, avvenuta a mezzo PEC in data 22.03.2018, al di fuori delle ipotesi consentite, avendo la società contribuente scelto la procedura cartacea nel processo di primo grado; -la censura è infondata. - p er quanto riguarda la notificazione per via telematica di atti tra le partinel processo tributario, l'art. 16-bis , comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis, disponeva che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»; a sua volta, l'art. 20, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2013 n. 163 («Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), rimandava a successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione della ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento; - le d isposizioni contenute nel D.D. 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, sono state estese con il D.M. 15 dicembre 2016 (art. 2, lett. c), anche alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nella Sicilia per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 giugno 2017; - dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che il ricorso originario è stato notificato dopo la data del 15.06.2017, e precisamente il 23.06.2017, per cui allo stesso si applica l'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente, che legittimava l'utilizzo facoltativo («possono avvenire in via telematica») della notifica telematica tra le parti; l’ art. 16 - bis , comma 3,cit. è stato poi modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a ) , n. 4, del d.l. n. 119 del 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018, che ha reso obbligatoria , salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica( «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e neisuccessivi decreti di attuazione...)» , per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 10.07.2019 (art. 16, comma5, del d.l. n. 119/2018); - l’art. 16, comma 2, del d.l. n. 119/2018 contiene una norma di interpretazione autentica, secondo la quale «L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche», e ciò al fine di evitare che, nel regime anteriore all'obbligatorietà del processo tributario telematico, la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio, sicchè l'opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado (cfr. circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4.07.2019, n. 1/DF –paragrafo 3); -la disposizione di cui all’art. 16, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018 si applica anche al presente giudizio, dato che, come si è già detto, il ricorso introduttivo è stato notificato dopo l’avvio in Sicilia del processo tributario telematico, quando le parti erano già legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario, per effetto del D.M. 15 dicembre2016; - la CTR si è , dunque , uniformata alle nuove disposizioni, avendo ritenuto che non fosse precluso all’Agenzia delle Entrate notificare l’atto di appello mediante lo strumento telematico, anche se la ricorrente non si era avvalsa di detta facoltà; - con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto che l’erogazione parziale del rimborso IVA costituisse provvedimento implicito di rigetto per la restante parte del tributo, non ammessa all’estinzione; -il motivo è infondato; - come ha ripetutamente affermato, anche di recente, questa Corte , “In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile” (Cass. n. 12336 del 10/06/2005; n. 8195 del 22/04/2015; n. 18872 del 11/09/2020; n. 23157 del22/10/2020); - nella specie, poiché l'Amministrazione finanziaria ha emesso un provvedimento di rimborso parziale, eseguito mediante il bonifico bancario eseguito in data 26.05.1998, in mancanza di indicazioni di natura interlocutoria sulla restante parte del presunto credito d’imposta, il silenzio – rifiuto implicito, insito nel rimborso parziale, doveva essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione; - i successivi solleciti presentati dalla società non erano idonei a formare un silenzio – rifiuto impugnabile, non avendo la contribuente impugnato tempestivamente l’originario diniego implicito; - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto controversa la questione riguardante la spettanza del credito IVA e, quindi, bisognevole di essere provata la circostanza relativa alla effettiva sussistenza del diritto alla ripetizione dell’indebito; -con il quarto motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato le prove offerte dal contribuente a dimostrazione del suo diritto al rimborso IVA per l’anno 1997; -il rigetto della prime due censur e , con l e qual i la ricorrente ha inteso contestare due delletre distinte rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità dei motivi che investono la ulterior e ratio , per difetto di interesse della ricorrente a sentir pronunciare sulle stess e , atteso che la sua eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all'accoglimento del ricorso (ex plurimis, Cass.11.05.2018, n. 11493; Cass. 24.05.2006, n. 12372); - in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo