CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 44901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 giugno 2022, applicava ex art. 599 bis cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti di anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 700,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando violazione di legge per non avere il giudice disposto la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla leg.ge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). E nel caso in esame dalla lettura del verbale di udienza dinanzi al giudice di appello non risulta affatto che la difesa avesse richiesto nella pena concordata anche il beneficio della sospensione condizionale che, pertanto, rientrando tra i motivi rinunciati non può essere oggetto di motivo di ricorso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2022 L CONSIGLIE T. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]Agostini DEPOSITATO