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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27991/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso straordinario (in realtà qualificato come motivi aggiunti ad un ricorso che, tuttavia, non risulta essere stato presentato) ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 31287 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la VII sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del medesimo Bove avverso l'ordinanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise di appello di Salerno.

2. Il ricorrente, dopo avere sviluppato critiche articolate alla legittimità dell'ergastolo, lamenta che l'ordinanza di questa Corte avrebbe «liquidato in poche righe la richiesta difensiva, molto motivata, non adducendo alcun motivo di rilievo alle eccezioni di incostituzionalità rilevate dal ricorrente».

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, innanzi tutto, per difetto di legittimazione soggettiva, poiché proposto dal difensore che non risulta munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 27/07/2015, Zangari, Rv. 264048 - 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 0).

5. Esso, inoltre, si colloca manifestamente al di fuori dei casi nei quali è consentito il ricorso straordinario.

L'ordinanza ha puntualmente esaminato il contenuto delle censure rivolte avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione e ha illustrato argomentatamente per quale ragione l'ergastolo nell'ordinamento italiano non rappresenta affatto una pena di durata illimitata, alla luce dell'art. 176 cod. pen.

Ne discende non sussiste alcun omesso esame delle censure prospettate.

Al riguardo, questa Corte ha condivisibilmente osservato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese. (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Rv. 269868 - 01).

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso straordinario (in realtà qualificato come motivi aggiunti ad un ricorso che, tuttavia, non risulta essere stato presentato) ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 31287 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la VII sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del medesimo Bove avverso l'ordinanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise di appello di Salerno. 2. Il ricorrente, dopo avere sviluppato critiche articolate alla legittimità dell'ergastolo, lamenta che l'ordinanza di questa Corte avrebbe «liquidato in poche righe la richiesta difensiva, molto motivata, non adducendo alcun motivo di rilievo alle eccezioni di incostituzionalità rilevate dal ricorrente». 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, innanzi tutto, per difetto di legittimazione soggettiva, poiché proposto dal difensore che non risulta munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 27/07/2015, Zangari, Rv. 264048 - 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 0). 5. Esso, inoltre, si colloca manifestamente al di fuori dei casi nei quali è consentito il ricorso straordinario. L'ordinanza ha puntualmente esaminato il contenuto delle censure rivolte avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione e ha illustrato argomentatamente per quale ragione l'ergastolo nell'ordinamento italiano non rappresenta affatto una pena di durata illimitata, alla luce dell'art. 176 cod. pen. Ne discende non sussiste alcun omesso esame delle censure prospettate. Al riguardo, questa Corte ha condivisibilmente osservato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese. (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Rv. 269868 - 01). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Am