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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00714/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2771-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] C (_ < PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1104/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Modena avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata in data 12/10/2015, riferito a plurime cartelle di pagamento alcune delle quali aventi ad oggetto tributi vari (Irpef e Irap ) non pagati.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava l'appello ritenendo inammissibile ed infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine ad alcune cartelle di pagamento e rilevando la prescrizione del credito tributario essendo state le cartelle notificate a distanza di oltre un decennio dall'avviso di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 02771 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'ufficio denuncia la violazione dell'art. 2 del d.lvo 546/92 in relazione all'ad 360 comma 1° nr. 1 cpc per non essersi la CTR dichiarata carente di giurisdizione in ordine alle cartelle oggetto della comunicazione di iscrizione di ipoteca riferite oggetto estraneo alla materia tributaria. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la prescrizione del credito maturata prima della emissione della cartella regolarmente notificata alla contribuente, non avendo quest'ultima impugnato l'atto facendo valere la causa estintiva del credito.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Risulta pacifico che le cartelle di pagamento che terminano con i numeri 72000 e 97700 si riferiscono a carichi non tributari ma a contributi I.V.S. oltre a somme aggiuntive ed accessorie; la CTR avrebbe, quindi, dovuto riconoscere il difetto di giurisdizione in ordine a tali cartelle. 3 n secondo motivo è, parimenti, fondato. 3.1 Va precisato che l'oggetto del contendere è limitato alla iscrizione ipotecaria relativa alla cartella che termina con la numerazione 13739 in quanto per le altre due cartelle residue ( che terminano con i nr. 20000 e 36000) è stato disposto lo stralcio previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018. 3.2 Ciò premesso, risulta pacifico che l'iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica avvenuta in data 16 aprile 2015 dalla cartella di pagamento non impugnata dal ricorrente. 3.3 Secondo quanto previsto dall'dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 <<Ognuno degli atti Ric. 2020 n. 02771 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -3- autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>. 3.4 Dunque- a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili - l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era sì consentita (lett.e bis art.19 cit.), ma soltanto per vizi suoi propri.

Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione.

Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere estinta la pretesa fiscale per il decorso della prescrizione ultradecennale maturata anteriormente alla notifica della cartella in quanto il contribuente avrebbe dovuto insorgere facendo valere l'insussistenza del credito fiscale contro l'atto esattivo. 3.5 Il contribuente, impugnando gli atti esecutivi a valle, può solo eccepire la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. 4 n ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Regione della dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza, rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Regione dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la Ric. 2020 n. 02771 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -4- regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2771-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] C (_ < PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1104/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Modena avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata in data 12/10/2015, riferito a plurime cartelle di pagamento alcune delle quali aventi ad oggetto tributi vari (Irpef e Irap ) non pagati. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava l'appello ritenendo inammissibile ed infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine ad alcune cartelle di pagamento e rilevando la prescrizione del credito tributario essendo state le cartelle notificate a distanza di oltre un decennio dall'avviso di accertamento. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 02771 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'ufficio denuncia la violazione dell'art. 2 del d.lvo 546/92 in relazione all'ad 360 comma 1° nr. 1 cpc per non essersi la CTR dichiarata carente di giurisdizione in ordine alle cartelle oggetto della comunicazione di iscrizione di ipoteca riferite oggetto estraneo alla materia tributaria. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la prescrizione del credito maturata prima della emissione della cartella regolarmente notificata alla contribuente, non avendo quest'ultima impugnato l'atto facendo valere la causa estintiva del credito. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Risulta pacifico che le cartelle di pagamento che terminano con i numeri 72000 e 97700 si riferiscono a carichi non tributari ma a contributi I.V.S. oltre a somme aggiuntive ed accessorie; la CTR avrebbe, quindi, dovuto riconoscere il difetto di giurisdizione in ordine a tali cartelle. 3 n secondo motivo è, parimenti, fondato. 3.1 Va precisato che l'oggetto del contendere è limitato alla iscrizione ipotecaria relativa alla cartella che termina con la numerazione 13739 in quanto per le altre due cartelle residue ( che terminano con i nr. 20000 e 36000) è stato disposto lo stralcio previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018. 3.2 Ciò premesso, risulta pacifico che l'iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica avvenuta in data 16 aprile 2015 dalla cartella di pagamento non impugnata dal ricorrente. 3.3 Secondo quanto previsto dall'dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 <<Ognuno degli atti Ric. 2020 n. 02771 sez. MT - ud. 17-11-2021 -3- autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>. 3.4 Dunque- a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili - l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era sì consentita (lett.e bis art.19 cit.), ma soltanto per vizi suoi propri. Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione. Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere estinta la pretesa fiscale per il decorso della prescrizione ultradecennale maturata anteriormente alla notifica della cartella in quanto il contribuente avrebbe dovuto insorgere facendo valere l'insussistenza del credito fiscale contro l'atto esattivo. 3.5 Il contribuente, impugnando gli atti esecutivi a valle, può solo eccepire la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. 4 n ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Regione della dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento. PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza, rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Regione dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la Ric. 2020 n. 02771 sez. MT - ud. 17-11-2021 -4- regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 novem
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