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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20358/2026

Testo disponibile della fonte

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ribunale del Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catanzaro aveva applicato a Dell'[OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione distampo mafioso ed estorsione pluriaggravata (capi 1 e 9).Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per leindagini preliminari, il Dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe intraneo alla locale di Cirò, in quantodedito al recupero dei proventi estorsivi, e concorrente nel delitto di estorsione aidanni dell'esercizio commerciale “[OSCURATO:PERSONA]”.Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentatadall’indagato, con provvedimento del 4 novembre 2025, ha confermato l’ordinanzaapplicativa della misura.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.2.1.

Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza dinorme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agliartt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.Sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe attribuito un rilievo eccessivoalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che, secondo ilricorrente, sarebbero generiche, prive di precisa collocazione temporale, nonindividualizzanti e non sorrette da adeguati riscontri esterni.

Il giudice del riesameavrebbe dato per scontata l’attendibilità intrinseca del collaboratore e non avrebbeeffettuato neppure il necessario vaglio di attendibilità estrinseca.La parte sostiene che il collaboratore avrebbe fatto solo un riferimentogenerico al fatto che il Dell’[OSCURATO:PERSONA] raccogliesse «lo stipendio per [OSCURATO:PERSONA] daicinesi», senza specificare l’epoca, le modalità e le circostanze dei fatti.

Ilcollaboratore, peraltro, non avrebbe neppure indicato la fonte dalla quale avrebbeappreso i fatti attribuiti all’indagato.Sotto il profilo dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, la motivazionesarebbe carente e contraddittoria, avendo il Tribunale richiamato «le dichiarazionidella [OSCURATO:PERSONA], come elementi di conferma delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], senzatuttavia spiegare in che misura esse corroborerebbero, sul piano fattuale etemporale, le affermazioni del collaboratore».Tali rilievi sarebbero stati già dedotti in sede di riesame, ma sarebbero staticompletamente trascurati dal Tribunale.2.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza dinorme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agliartt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.Contesta la «qualificazione» e «l’utilizzazione» delle sommarie informazionirese da [OSCURATO:PERSONA], «in ordine alla ritenuta gravita indiziaria di cui alcapo 9».Il ricorrente deduce la natura prevalentemente de relato di tali dichiarazioni ela loro inidoneità a costituire valido riscontro alle propalazioni del collaboratore digiustizia, in quanto generiche e fondate in larga parte su notizie apprese da terzie senza che venisse escussa «la fonte diretta».

I fatti narrati, inoltre, sarebberoprivi di un’adeguata collocazione temporale: la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicatoquando i presunti pagamenti sarebbero iniziati e con quale cadenza sarebbero statieffettuati.La genericità, le lacune temporali e l’assenza di dati verificabili renderebberole dichiarazioni inidonee a fungere da riscontro esterno alle affermazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza dinorme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agliartt. 273 e 292 cod. proc. pen.Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe recepito in modo acritico le«controdeduzioni del Reparto operativo-[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»,senza, tuttavia, riportarle, se non «in forma estremamente sintetica e selettiva».Non avrebbe, poi, «spiegato in che modo i singoli argomenti del Reparto operativoconfutino le specifiche deduzioni difensive».

L’ordinanza impugnata sarebbe privadi «un’autonoma valutazione critica del giudice del riesame», che si sarebbelimitato «a recepire la relazione di polizia giudiziaria, quasi fosse un atto dotato dipropria autorità valutativa».

In tal modo, il Tribunale avrebbe finito per redigereuna motivazione «per relationem», che si sarebbe «risolta nella mera adesioneformale ad un atto di parte o di organo investigativo».Il Tribunale non avrebbe effettivamente risposto alle deduzioni della difesa,che aveva contestato le dichiarazioni del collaboratore, «la debolezza e la naturade relato delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]» e «l'assenza di dati oggettivi diriscontro».Analogo vizio affliggerebbe l’ordinanza impugnata, nella parte relativa alleesigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe «richiamato, per relationem, i passaggidella relazione del Reparto operativo che descrivono il contesto associativo e lesue proiezioni sul territorio», ma non avrebbe indicato «elementi specifici riferibilia Dell'[OSCURATO:PERSONA] da cui desumere attualmente il pericolo di reiterazione o diinquinamento».2.4.

Con un quarto motivo (indicato nel ricorso come quinto), deduce i vizi dimotivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe «desunto l'intraneità diDell'[OSCURATO:PERSONA] alla locale di Ciro (capo 1), in via pressoché automatica dalla contestatacondotta di presunto “esattore” dei proventi estorsivi descritta al capo 9, senzaun'autonoma verifica degli indici di partecipazione stabile, organica e funzionaleall'associazione mafiosa e senza confrontarsi con gli elementi contrari evidenziatidalla difesa».

Non avrebbe reso «un'autonoma motivazione sul capo associativo»,ma si sarebbe limitato «a trasporre la medesima, già discutibile, ricostruzioneindiziaria del capo 9 come prova anche dell'intraneità».

Non avrebbe accertato lasussistenza degli indici tipici della stabile intraneità al sodalizio e avrebbeerroneamente ritenuto “irrilevante” il fatto che l’indagato non comparisse in alcunadelle pregresse operazioni antimafia che avevano «nel tempo interessato la localedi Cirò e le consorterie alleate sul territorio».2.5.

Con un quinto motivo (indicato nel ricorso come sesto), deduce i vizi dimotivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.274, 275 e 292 cod. proc. pen.Il ricorrente, con particolare riferimento alle esigenze cautelari, sostiene cheil Tribunale avrebbe fondato il giudizio di pericolo di reiterazione «in viasostanzialmente automatica sulla presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen.», senza valutazione concreta delle condizioni personali dell’indagato:incensuratezza; lavoro stabile come fattorino; assenza di precedenticoinvolgimenti in indagini mafiose.Secondo il ricorrente, il Tribunale fatto un «utilizzo … distorto» dellapresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicandolacome se fosse una presunzione assoluta.

Avrebbe, inoltre, disatteso leargomentazioni difensive con «poche frasi» e non avrebbe spiegato perché misuremeno afflittive non sarebbero adeguate.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1.

I primi quattro motivi – che, essendo perlopiù versati in fatto, possonoessere trattati congiuntamente – sono inammissibili.1.1.1.

Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendostate da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, aisensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione dilegge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazionedelle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fattioperata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438).

Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n.22242 del 27/01/2011, Scibè).1.1.2.

Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in manieraadeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico.In particolare, per quel che riguarda il reato di cui al capo 9 – relativoall’estorsione pluriaggravata, ascritta al Dell’[OSCURATO:PERSONA] in concorso con il coindagatoCornicello [OSCURATO:PERSONA], commessa ai danni dei proprietari dell'esercizio commerciale“[OSCURATO:PERSONA]” – il Tribunale ha posto a fondamento delle proprie valutazioni,anzitutto, le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA](comproprietaria dell’immobile locato ai titolari dell’esercizio commerciale), chesono state riportate nell’ordinanza e ampiamente analizzate.

Il Tribunale haevidenziato che si trattava, in parte, di fatti di cui la donna aveva conoscenzadiretta e, in altra parte, di fatti a lei riferiti dal padre.

Risulta, dunque, infondatala deduzione con la quale il ricorrente lamenta la mancata escussione della «fontediretta» di conoscenza di tutti i fatti narrati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Senza contare che lanecessità di escutere la fonte diretta di conoscenza dei fatti è prevista, dall’art.195 cod. proc. pen., con riferimento all’escussione dibattimentale del teste e arichiesta della parte, mentre alcuna norma impone, nella fase delle indaginipreliminari, di escutere d’ufficio la “fonte diretta”.Solo a riscontro delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha posto ilcontributo dichiarativo reso dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Va rilevato che il Tribunale ha sottoposto le dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] a rigorosovaglio di attendibilità (cfr. pagine 2 e ss. dell’ordinanza impugnata), ponendo, tral’altro, in rilievo che: si trattava di «soggetto operante nel monitorato contesto'ndranghetistico fino a tempi recenti, in quanto già esponente apicale della localedi Cirò»; il collaboratore aveva «fornito informazioni acquisite in via diretta neglianni di attivismo mafioso»; oggetto delle dichiarazioni erano proprio «le attivitàcommerciali cirotane tenute al versamento di somme di denaro in favore dellalocale articolazione mafiosa, annoverando tra queste proprio il negozio gestito daicittadini cinesi»; la descrizione dei fatti era stata precisa, avendo il collaboratorechiarito che il Dell'[OSCURATO:PERSONA] si occupava del prelievo mensile del denaro, quantificatoin 1.000 euro, e che ciò accadeva con il benestare di [OSCURATO:PERSONA], cuispettavano questi «utili».Va sottolineato che il Tribunale ha posto in rilievo che il propalante avevaconoscenza diretta e indiretta dei fatti narrati, chiarendo che tale conoscenza eragiustificata dall'inserimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel medesimo contesto criminale diconsumazione del fatto e dal «diretto e confidenziale rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] eDell'[OSCURATO:PERSONA]».Va, infine, rilevato che l’ordinanza ha attribuito agli atti della polizia giudiziariauna portata limitata al riscontro delle fonti dichiarative, costituito perlopiù da datioggettivi.

Le censure che il ricorrente muove all’utilizzo ampio e acritico che ilTribunale avrebbe fatto delle «controdeduzioni del Reparto operativo-NucleoInvestigativo del 2.11.2025» risultano non fondate e prima ancora generiche eassertive.1.1.3.

Va evidenziato che il Tribunale ha motivato, in maniera adeguata ecoerente, anche per quel che riguarda il reato di cui al capo 1, relativo allapartecipazione all’associazione di stampo mafioso (cfr. pagine 4 e 5 dell’ordinanzaimpugnata).È vero che ha dato ampia rilevanza all’estorsione, ma è altrettanto vero cheha spiegato in maniera adeguata, e senza correre in alcun vizio logico, perché essafosse particolarmente significativa della partecipazione dell’indagato al sodaliziocriminale (cfr. pagina 5 dell’ordinanza impugnata).

Il Tribunale, tra l’altro, haevidenziato che si trattava di un’estorsione periodica e protratta nel tempo e chenon poteva «altrimenti spiegarsi come un soggetto estraneo alla compaginepotesse essere legittimato a operare nel settore estorsivo e, in particolare, aoccuparsi di un’attività delicata e fiduciaria come il recupero dei proventi illeciti nelrelativo territorio di competenza».1.2.

Il quinto motivo è infondato.Il Tribunale, invero, con motivazione logica ed esente da vizi, ha evidenziatoche, non solo operava la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.e vi era l'assenza di segnali di rescissione del vincolo associativo, ma, dalla «analisidei fatti», emergeva «oltremodo concreto e attuale il rischio di reiterazione delreato».

L'indagato, infatti, era «attinto» da gravi indizi di colpevolezza per essereorganico a una cosca di ‘ndrangheta tuttora operativa e radicata sul territorio,«occupandosi materialmente di una delle attività di maggiore rilievo per assicurarealla consorteria di proseguire ad operare».

Il Tribunale ha posto in rilievo«l’attivismo» e la spregiudicatezza manifestati dall’indagato, che consentivano ditratteggiare in termini pesantemente negativi la personalità del ricorrente, adispetto dello stato di formale incensuratezza.

Quanto all’attività lavorativaesercitata dall’indagato, il giudice del riesame ne ha rilevato l’irrilevanza, «inquanto preesistente – e finanche coeva – ai fatti per i quali si procede e, dunque,già risultata inidonea a sortire effetto deterrente».In punto di scelta della misura applicabile, il Tribunale ha correttamenteritenuto che, operanti le presunzioni di legge e in assenza di elementi dai qualidesumere l'allontanamento dal sodalizio o la disgregazione della compagineassociativa, ricorressero «le condizioni per farsi luogo all'applicazione del presidiocarcerario».2.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale del Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catanzaro aveva applicato a Dell'[OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione distampo mafioso ed estorsione pluriaggravata (capi 1 e 9).Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per leindagini preliminari, il Dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe intraneo alla locale di Cirò, in quantodedito al recupero dei proventi estorsivi, e concorrente nel delitto di estorsione aidanni dell'esercizio commerciale “[OSCURATO:PERSONA]”.Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentatadall’indagato, con provvedimento del 4 novembre 2025, ha confermato l’ordinanzaapplicativa della misura.2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza dinorme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agliartt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.Sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe attribuito un rilievo eccessivoalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che, secondo ilricorrente, sarebbero generiche, prive di precisa collocazione temporale, nonindividualizzanti e non sorrette da adeguati riscontri esterni. Il giudice del riesameavrebbe dato per scontata l’attendibilità intrinseca del collaboratore e non avrebbeeffettuato neppure il necessario vaglio di attendibilità estrinseca.La parte sostiene che il collaboratore avrebbe fatto solo un riferimentogenerico al fatto che il Dell’[OSCURATO:PERSONA] raccogliesse «lo stipendio per [OSCURATO:PERSONA] daicinesi», senza specificare l’epoca, le modalità e le circostanze dei fatti. Ilcollaboratore, peraltro, non avrebbe neppure indicato la fonte dalla quale avrebbeappreso i fatti attribuiti all’indagato.Sotto il profilo dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, la motivazionesarebbe carente e contraddittoria, avendo il Tribunale richiamato «le dichiarazionidella [OSCURATO:PERSONA], come elementi di conferma delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], senzatuttavia spiegare in che misura esse corroborerebbero, sul piano fattuale etemporale, le affermazioni del collaboratore».Tali rilievi sarebbero stati già dedotti in sede di riesame, ma sarebbero staticompletamente trascurati dal Tribunale.2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza dinorme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agliartt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.Contesta la «qualificazione» e «l’utilizzazione» delle sommarie informazionirese da [OSCURATO:PERSONA], «in ordine alla ritenuta gravita indiziaria di cui alcapo 9».Il ricorrente deduce la natura prevalentemente de relato di tali dichiarazioni ela loro inidoneità a costituire valido riscontro alle propalazioni del collaboratore digiustizia, in quanto generiche e fondate in larga parte su notizie apprese da terzie senza che venisse escussa «la fonte diretta». I fatti narrati, inoltre, sarebberoprivi di un’adeguata collocazione temporale: la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicatoquando i presunti pagamenti sarebbero iniziati e con quale cadenza sarebbero statieffettuati.La genericità, le lacune temporali e l’assenza di dati verificabili renderebberole dichiarazioni inidonee a fungere da riscontro esterno alle affermazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza dinorme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agliartt. 273 e 292 cod. proc. pen.Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe recepito in modo acritico le«controdeduzioni del Reparto operativo-[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»,senza, tuttavia, riportarle, se non «in forma estremamente sintetica e selettiva».Non avrebbe, poi, «spiegato in che modo i singoli argomenti del Reparto operativoconfutino le specifiche deduzioni difensive». L’ordinanza impugnata sarebbe privadi «un’autonoma valutazione critica del giudice del riesame», che si sarebbelimitato «a recepire la relazione di polizia giudiziaria, quasi fosse un atto dotato dipropria autorità valutativa». In tal modo, il Tribunale avrebbe finito per redigereuna motivazione «per relationem», che si sarebbe «risolta nella mera adesioneformale ad un atto di parte o di organo investigativo».Il Tribunale non avrebbe effettivamente risposto alle deduzioni della difesa,che aveva contestato le dichiarazioni del collaboratore, «la debolezza e la naturade relato delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]» e «l'assenza di dati oggettivi diriscontro».Analogo vizio affliggerebbe l’ordinanza impugnata, nella parte relativa alleesigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe «richiamato, per relationem, i passaggidella relazione del Reparto operativo che descrivono il contesto associativo e lesue proiezioni sul territorio», ma non avrebbe indicato «elementi specifici riferibilia Dell'[OSCURATO:PERSONA] da cui desumere attualmente il pericolo di reiterazione o diinquinamento».2.4. Con un quarto motivo (indicato nel ricorso come quinto), deduce i vizi dimotivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe «desunto l'intraneità diDell'[OSCURATO:PERSONA] alla locale di Ciro (capo 1), in via pressoché automatica dalla contestatacondotta di presunto “esattore” dei proventi estorsivi descritta al capo 9, senzaun'autonoma verifica degli indici di partecipazione stabile, organica e funzionaleall'associazione mafiosa e senza confrontarsi con gli elementi contrari evidenziatidalla difesa». Non avrebbe reso «un'autonoma motivazione sul capo associativo»,ma si sarebbe limitato «a trasporre la medesima, già discutibile, ricostruzioneindiziaria del capo 9 come prova anche dell'intraneità». Non avrebbe accertato lasussistenza degli indici tipici della stabile intraneità al sodalizio e avrebbeerroneamente ritenuto “irrilevante” il fatto che l’indagato non comparisse in alcunadelle pregresse operazioni antimafia che avevano «nel tempo interessato la localedi Cirò e le consorterie alleate sul territorio».2.5. Con un quinto motivo (indicato nel ricorso come sesto), deduce i vizi dimotivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.274, 275 e 292 cod. proc. pen.Il ricorrente, con particolare riferimento alle esigenze cautelari, sostiene cheil Tribunale avrebbe fondato il giudizio di pericolo di reiterazione «in viasostanzialmente automatica sulla presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen.», senza valutazione concreta delle condizioni personali dell’indagato:incensuratezza; lavoro stabile come fattorino; assenza di precedenticoinvolgimenti in indagini mafiose.Secondo il ricorrente, il Tribunale fatto un «utilizzo … distorto» dellapresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicandolacome se fosse una presunzione assoluta. Avrebbe, inoltre, disatteso leargomentazioni difensive con «poche frasi» e non avrebbe spiegato perché misuremeno afflittive non sarebbero adeguate.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. I primi quattro motivi – che, essendo perlopiù versati in fatto, possonoessere trattati congiuntamente – sono inammissibili.1.1.1. Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendostate da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, aisensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione dilegge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazionedelle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fattioperata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438). Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n.22242 del 27/01/2011, Scibè).1.1.2. Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in manieraadeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico.In particolare, per quel che riguarda il reato di cui al capo 9 – relativoall’estorsione pluriaggravata, ascritta al Dell’[OSCURATO:PERSONA] in concorso con il coindagatoCornicello [OSCURATO:PERSONA], commessa ai danni dei proprietari dell'esercizio commerciale“[OSCURATO:PERSONA]” – il Tribunale ha posto a fondamento delle proprie valutazioni,anzitutto, le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA](comproprietaria dell’immobile locato ai titolari dell’esercizio commerciale), chesono state riportate nell’ordinanza e ampiamente analizzate. Il Tribunale haevidenziato che si trattava, in parte, di fatti di cui la donna aveva conoscenzadiretta e, in altra parte, di fatti a lei riferiti dal padre. Risulta, dunque, infondatala deduzione con la quale il ricorrente lamenta la mancata escussione della «fontediretta» di conoscenza di tutti i fatti narrati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Senza contare che lanecessità di escutere la fonte diretta di conoscenza dei fatti è prevista, dall’art.195 cod. proc. pen., con riferimento all’escussione dibattimentale del teste e arichiesta della parte, mentre alcuna norma impone, nella fase delle indaginipreliminari, di escutere d’ufficio la “fonte diretta”.Solo a riscontro delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha posto ilcontributo dichiarativo reso dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Va rilevato che il Tribunale ha sottoposto le dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] a rigorosovaglio di attendibilità (cfr. pagine 2 e ss. dell’ordinanza impugnata), ponendo, tral’altro, in rilievo che: si trattava di «soggetto operante nel monitorato contesto'ndranghetistico fino a tempi recenti, in quanto già esponente apicale della localedi Cirò»; il collaboratore aveva «fornito informazioni acquisite in via diretta neglianni di attivismo mafioso»; oggetto delle dichiarazioni erano proprio «le attivitàcommerciali cirotane tenute al versamento di somme di denaro in favore dellalocale articolazione mafiosa, annoverando tra queste proprio il negozio gestito daicittadini cinesi»; la descrizione dei fatti era stata precisa, avendo il collaboratorechiarito che il Dell'[OSCURATO:PERSONA] si occupava del prelievo mensile del denaro, quantificatoin 1.000 euro, e che ciò accadeva con il benestare di [OSCURATO:PERSONA], cuispettavano questi «utili».Va sottolineato che il Tribunale ha posto in rilievo che il propalante avevaconoscenza diretta e indiretta dei fatti narrati, chiarendo che tale conoscenza eragiustificata dall'inserimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel medesimo contesto criminale diconsumazione del fatto e dal «diretto e confidenziale rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] eDell'[OSCURATO:PERSONA]».Va, infine, rilevato che l’ordinanza ha attribuito agli atti della polizia giudiziariauna portata limitata al riscontro delle fonti dichiarative, costituito perlopiù da datioggettivi. Le censure che il ricorrente muove all’utilizzo ampio e acritico che ilTribunale avrebbe fatto delle «controdeduzioni del Reparto operativo-NucleoInvestigativo del 2.11.2025» risultano non fondate e prima ancora generiche eassertive.1.1.3. Va evidenziato che il Tribunale ha motivato, in maniera adeguata ecoerente, anche per quel che riguarda il reato di cui al capo 1, relativo allapartecipazione all’associazione di stampo mafioso (cfr. pagine 4 e 5 dell’ordinanzaimpugnata).È vero che ha dato ampia rilevanza all’estorsione, ma è altrettanto vero cheha spiegato in maniera adeguata, e senza correre in alcun vizio logico, perché essafosse particolarmente significativa della partecipazione dell’indagato al sodaliziocriminale (cfr. pagina 5 dell’ordinanza impugnata). Il Tribunale, tra l’altro, haevidenziato che si trattava di un’estorsione periodica e protratta nel tempo e chenon poteva «altrimenti spiegarsi come un soggetto estraneo alla compaginepotesse essere legittimato a operare nel settore estorsivo e, in particolare, aoccuparsi di un’attività delicata e fiduciaria come il recupero dei proventi illeciti nelrelativo territorio di competenza».1.2. Il quinto motivo è infondato.Il Tribunale, invero, con motivazione logica ed esente da vizi, ha evidenziatoche, non solo operava la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.e vi era l'assenza di segnali di rescissione del vincolo associativo, ma, dalla «analisidei fatti», emergeva «oltremodo concreto e attuale il rischio di reiterazione delreato». L'indagato, infatti, era «attinto» da gravi indizi di colpevolezza per essereorganico a una cosca di ‘ndrangheta tuttora operativa e radicata sul territorio,«occupandosi materialmente di una delle attività di maggiore rilievo per assicurarealla consorteria di proseguire ad operare». Il Tribunale ha posto in rilievo«l’attivismo» e la spregiudicatezza manifestati dall’indagato, che consentivano ditratteggiare in termini pesantemente negativi la personalità del ricorrente, adispetto dello stato di formale incensuratezza. Quanto all’attività lavorativaesercitata dall’indagato, il giudice del riesame ne ha rilevato l’irrilevanza, «inquanto preesistente – e finanche coeva – ai fatti per i quali si procede e, dunque,già risultata inidonea a sortire effetto deterrente».In punto di scelta della misura applicabile, il Tribunale ha correttamenteritenuto che, operanti le presunzioni di legge e in assenza di elementi dai qualidesumere l'allontanamento dal sodalizio o la disgregazione della compagineassociativa, ricorressero «le condizioni per farsi luogo all'applicazione del presidiocarcerario».2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20358/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris