CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24193/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] SICILIANA, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A.R.L. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1083 del 1° giugno 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] l’Assessorato alle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 3549/2011 promossa, presso il Tribunale di Palermo, da [OSCURATO:SOCIETA] nei Ad. 9/1/2026CC R.G.N. 24193/2023 C.C. 31/3/2022 confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo, aveva reso la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.; il giudice dell’esecuzione aveva provveduto all’assegnazione del credito con ordinanza del 17-28 marzo 2012; successivamente, su istanza della creditrice [OSCURATO:PERSONA] e Servizi s.c., il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 maggio 2013, aveva corretto la precedente ordinanza, disponendo l’assegnazione di ulteriori 290.285,55 Euro in favore della stessa Italgroup; l’Assessorato aveva quindi proposto, in data 5 giugno 2013, un’istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., «da valere, occorrendo, come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c.»; instaurato il giudizio di merito, con la sentenza n. 5220 del 2 gennaio 2015, il Tribunale di Palermo dichiarava non dovuta dall’Assessorato la differenza di 142.380,78 Euro, annullando gli effetti dell’ordinanza di correzione del 16 maggio 2013; condannava l’opposta alla restituzione della somma e al pagamento delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] e Servizi s.c. proponeva appello, al quale resisteva l’Assessorato; con la sentenza n. 1083 del 1° giugno 2023, la Corte d’appello di Palermo, accoglieva il gravame e, riformando la sentenza di primo grado, rigettava le domande dell’Assessorato, condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi; avverso tale decisione, l’Assessorato alle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; l’intimata [OSCURATO:PERSONA] e Servizi s.c. non svolgeva attività difensiva nel giudizio di legittimità; all’esito della camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] in via preliminare si osserva che il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato; infatti, non risultano intimati [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., Visiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., già parti (benché contumaci) dei gradi di merito; perciò, deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito - l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati, fermi gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza a questo ordine; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., Visiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera