CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 30248/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6772-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso r AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],A CARMELO; - intimato - avverso la sentenza n. 3608/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA SEZIONE DISTACCX1A di CATANIA, depositata il 06/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 06772 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- r.g. 6772/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva richiesto all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992 (per Irpef, Ilor e IVA). 2. La CTP di Ragusa, con sentenza n. 680/2012, dep. il 22/6/2012, aveva accolto parzialmente il ricorso, escludendo il rimborso dell'IVA. 3. Con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio, preso atto delle modifiche normative intervenute (L. 190/2014, art. 1 comma 665; I. 123/2017, art. 16 octies, che ha moficato l'art. 1 comma 665 cit), in relazione alla esenzione dell'Italia dal recupero di aiuti di stato concessi per calamità naturali risalenti, ritenendo spettante il beneficio in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del 10% del dovuto e di chi ha pagato, col rimborso del 90% di quanto versato per effetto dello ius superveniens. Ha ritenuto infine applicabile il regolamento de minimis, "atteso che si tratta di impresa" e che "l'importo complessivo del volume d'affari certamente non superava il limite fissato dal legislatore comunitario per la deroga de qua". 5. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l'intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge 290 del 2002; dell'art. 1 comma 665 I. 190/2014, della VI dir. N. 77/388/CE come interpretato dalla Corte di giustizia delle C.E.E., ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo pacifico che il contribuente esercitava attività di lavoro autonomo, integrante svolgimento di attività d'impresa secondo l'accezione unionale. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 2.1.Questa Corte ha sul tema confermato, con giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 29905 del 2017; n. 19577 del 2018; n. 10450 del 2018, n. 3070 del 2018; n. 2208 del 2019; n. 30373 del 2019; n. n. 9356 del 2020, n. 9812 del 2019, n. 2208 del 25/01/2019, n. 30373 del 2019) che «la nozione euro-unitaria d'impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Federation francaise des societes d'assurances; 11/12/1997, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, [OSCURATO:PERSONA])». Ciò «si raccorda sia con la normativa fiscale europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercità, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività" (art. 9, par. 9, Direttiva UE n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE n. 77/388/CE), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori c/o opere, prodotti e servizi" (art. 1 par., 8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE)». Tale nozione è stata recepita dalla decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, par. 134, della Commissione UE laddove si afferma che i "soggetti che non svolgono attività economica (...) non vanno considerati come imprese"»; e che «ciò significa che non importa neppure che l'attività economica possa essere una libera professione regolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche (v. Commissione UE 30/01/1995, n. 95/188/CE; conf. Corte giustizia, 23/04/1991, Hoefner e 18/06/1998, Commissione vs. Italia)». 2.2.Va pertanto considerata attività d'impresa quella svolta dal lavoratore autonomo, quale è il contribuente in esame. 2.3.Ciò premesso, si osserva che lo svolgimento di un'attività di impresa comunitaria costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame. Peraltro, in linea con la giurisprudenza unionale, i cui principi sono stati applicati da questa Corte con giurisprudenza pacifica (da ultimo Cass. n. 30927 del 2019, n. 17885 del 2021, n. 16481 del 2021) è stato ribadito che l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. 2.4.In relazione ai richiamati principi il giudice nazionale è chiamato a verificare (Cass., sez. 6-5, 26 giugno 2019, n. 17199) per gli aiuti concessi per calamità naturali, se il beneficio supera la soglia "de minimis" di cui all'art. 92 del TFUE (e del regolamento applicabile), e la ricorrenza delle condizioni che rendono gli stessi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), del TFUE, ovvero che siano destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale (Cass., sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2208). Ne deriva che il beneficiario, sul quale grava il relativo onere probatorio, deve avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento e che deve essere evitata una sovra-compensazione dei danni subiti dall'impresa, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto) (V. da ultimo Cass. 16481/2021; n. 12379/2021). 3. Alla stregua delle superiori considerazioni la sentenza impugnata, che si è limitata a ritenere sussistenti i presupposti per il rimborso (affermando che "l'importo complessivo del volume d'affari certamente non superava il limite fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga de qua) senza dare atto dell'accertamento di cui ai superiori principi, va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, cui è demandato di procedere a nuovo esame nonché di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR d