CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 39193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Camposano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 24/4/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore della p.c., Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Avellino che, in data 3/11/2016, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata, assolveva l'imputato ritenendo la condotta 1 gSL non punibile per particolare tenuità del fatto, condannandolo alla refusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate nell'atto di appello in quanto la Corte territoriale, nonostante l'intervenuta rinunzia alla prescrizione da parte dell'imputato, si limitava a confermare la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice e la sua riconducibilità al prevenuto senza indicare le ragioni per cui il gravame difensivo non meritava considerazione nonostante la decisività delle circostanze dedotte ovvero la natura di gasolio agricolo del carburante rinvenuto nell'autovettura dell'imputato, il mancato accertamento circa la provenienza e l'attendibilità del documento attestante i chilometri percorsi dall'autobus, la mancata esecuzione dell'esperimento giudiziale richiesto dalla difesa; 2.2 la violazione di legge con riguardo alla disposta refusione delle spese per il giudizio d'appello in favore della costituita parte civile sebbene il patrono non fosse comparso in giudizio e non avesse rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente ribadirsi che sussiste l'interesse a ricorrere dell'imputato nei cui confronti venga emessa sentenza ex art. 131-bis cod. pen. considerato che, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (in tal senso, Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Rv. 273315-01; n. 44118 del 10/10/2019, Rv. 277847-01). 2. Nel caso di specie entrambe le censure formulate appaiono meritevoli d'accoglimento. 2.1 Quanto al primo motivo la Corte d'Appello è pervenuta alla pronunzia assolutoria per particolare tenuità del fatto senza alcuna valutazione dei rilievi effettuati in sede di gravame in punto di responsabilità, limitandosi assertivamente a condividere "sia la ricostruzione del fatto-reato in contestazione sia la riconducibilità dello stesso al prevenuto come prospettate nell'impugnata sentenza". Questa Corte ha chiarito che in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719 02; Sez. 6, n. 43972 del 1/10/2013, Rv. 256922-01). Si è al riguardo ulteriormente precisato che è legittima la sentenza motivata "per relationem" rispetto alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02). Nel caso a giudizio la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia analisi e valutazione delle censure proposte, incorrendo nel vizio denunziato. 2.2 Del pari fondato è il rilievo in ordine alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, il cui patrono non risulta essere stato presente nella fase di trattazione orale del processo, rassegnando le relative conclusioni. Questa Corte ha precisato in tema di spese relative all'azione civile che il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Rv. 281122 - 01; n. 42934 del 18/09/2014, Rv. 260830 - 01). Né pare giustificata la traslazione officiosa in fase di trattazione orale di conclusioni rassegnate dalla parte sull'erroneo presupposto di un contraddittorio cartolare in assenza di un espresso recepimento dell'atto nel processo con rito ordinario. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese in favore della parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, 20 settembr