CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che con riferimento alla prima censura attraverso cui si invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. e la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.2, cod. pen., il ricorrente propone un motivo non dedotto in precedenza in sede di merito e, pertanto, inammissibile; che, infine, quanto alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla congruità della pena e alla mancata concessione dei benefici richiesti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci