CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 26286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di MassaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cuiil GUP del Tribunale di Massa, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciatosentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.110 cod.pen., 216, comma 1, n.1, in relazione all’art.223, comma 1, L. Fall., ascritti aicapi 1), 2), 3) e 4);[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta vizi motivazionali, inrelazione all’art.129 cod. proc. pen., in punto di omessa esposizione dei motivi difatto e di diritto sui quali la decisione si fonda ─ non è consentito alla luce dellamodalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso percassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessatoabbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l'omessa o insufficiente valutazione, da parte delgiudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi,avrebbero consentito di addivenire ad una diversa qualificazione giuridica delreato indicato è irrilevante, in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante,Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevolenon rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità,avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare lepremesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n.41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]