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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09491/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza sotto il profilo dell'accertamento dell'aggravante e l'inammissibile del ricorso nel resto; udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 27.4.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui al capo C 36 della provvisoria contestazione.

Il Tribunale - dopo avere riassunto gli esiti dell'attività investigativa, alla stregua dei quali era stata accertata la sussistenza di un sodalizio dedito alla commissione di due tipologie di frodi (la prima, relativa all'acquisto di gasolio per autotrazione, formalmente compravenduto e trasportato come gasolio agricolo, al fine di usufruire di agevolazioni fiscali; la seconda, effettuata sfruttando il regime di sospensione di imposta) - condivideva il giudizio di gravità indiziaria formulata dal Giudice della cautela nei confronti dell'Aguì, rilevando quanto segue.

Il 4 marzo 2019, presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. si teneva un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], immortalato dal sistema di video sorveglianza; l'oggetto del predetto summit, finalizzato al coinvolgimento dei siciliani nella seconda tipologia di frodi, era stato ricostruito sulla base delle captazioni registrate; in particolare, dalla conversazione captata tra la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che l'organizzazione della riunione era stata pianificata da Aguì e Morabito che, in rappresentanza di terzi soggetti, si sarebbero interfacciati con una persona vicino ai D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; detta ricostruzione,era stata confermata anche da un colloquio tra lo stesso Aguì e Morabito; inoltre, il Morabito aveva svelato che nel corso del predetto incontro era stato quantificato in euro mille la somma che l'indotto aziendale del Leonardi avrebbe consegnato al Morabito ogniquàlvolta si realizzava il passaggio sul suolo calabrese di due autocisterne, ricevendo garanzie dall'interessato sull'osservanza di quelle disposizioni; ancora, nel corso dell'incontro, da un lato, era stata sancita la partecipazione dei fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], unitamente al Leonardi e al Falsaperla, al canale commerciale avviato con i campani, Coppola e Borriello, e, dall'altra, i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] si erano messi a disposizione del Morabito e dell'Aguì per effettuare un controllo delle autocisterne in transito per la quantificazione di quanto questi ultimi esigevano; nel caso in cui la pretesa dell'Aguì e del Morabito non fosse stata rispettata, la minaccia dei reggini sarebbe stata portata a un ulteriore e più avanzato livello; ciò veniva ribadito anche nel corso dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dalla conversazione intercorsa tra i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] si apprendeva, altresì, che la pretesa criminosa era da ricondurre agli indagati reggini, i quali avevano dei trascorsi 5f( negativi con i siciliani; i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano un mero ruolo di ausilio ad Aguì e Morabito; era proprio D'[OSCURATO:PERSONA], infatti, a riferire al fratello che, nel caso di mancato rispetto degli accordi da parte dei siciliani, l'unica cosa che poteva fare era quella di bloccare le autobotti.

Così ricostruiti i fatti, il Tribunale evidenziava che le indicate conversazioni restituissero in maniera evidente la minaccia proferita dall'Aguì nei confronti del Leonardi ("ci dà quello che ci deve dare"), che si apprezzava ancora di più in considerazione della risposta di D'[OSCURATO:PERSONA], il quale assicurava Aguì e Morabito che avrebbe vigilato sulla corresponsione della somma richiesta al Leonardi, affinché le sue autobotti potessero transitare sul suolo calabrese.

Sempre secondo il Tribunale, l'ingiustizia del profitto poteva desumersi dal fatto che la richiesta di denaro avanzata da Aguì e Morabito nei confronti del Leonardi esorbitava dagli illeciti accordi commerciali definiti nel corso del summit e si inquadrava, invece, in una sorta di ritorsione che i due reggini effettuavano nei confronti del siciliano; inoltre, l'Aguì e il Morabito, in passato, avevano intrattenuto rapporti commerciali con il Leonardi, che quest'ultimo non aveva rispettato e per tale ragione avevano deciso di chiedere in tale occasione al Leonardi la corresponsione della predetta somma; peraltro, l'elemento dell'ingiusto profitto con l'altrui danno doveva ritenersi esplicito nel fatto stesso che il contraente - vittima fosse costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di proseguire i propri interessi economici: nel modo da lui ritenuto più opportuno.

2. Avverso detta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110, 112, comma 1, n. 2, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.".

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da "violazione di legge sotto il profilo del travisamento del fatto, per erronea e/o omessa valutazione della prova indiziaria che si traduce nella assoluta carenza e manifesta illogicità della motivazione"; l'indagato in sede di interrogatorio di garanzia avrebbe spiegato come si fosse limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] all'indicato incontro, "partecipando alla conversazione con condotta passiva"; sempre nel corso del citato interrogatorio, l'indagato avrebbe precisato che la frase contenuta nella conversazione captata ("ci dà quello che ci deve dare") fosse frutto di un "refuso nella trascrizione della intercettazione oppure un errore espositivo nel corso della citata conversazione" (aveva spiegato, infatti, "forse volevo dire: vi deve dare; ho detto ci, magari ho sbagliato la pronuncia, a me non dovevano dare niente, perché non vendo gasolio"); sia durante la conversazione del 4.3.2019 che durante quella del 10.4.2019, le condotte rilevate sarebbero riferibili ad altri soggetti; inoltre, l'ordinanza avrebbe omesso di valutare la conversazione tra il Leonardi e un suo amico, nel corso della quale il primo raccontava quanto successo nell'incontro del 4 marzo 2019, così incorrendo in un vizio di "travisamento del fatto".

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 273 n. 1 -bis cod. proc. pen., con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen.".

Secondo la difesa, il dialogo tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], utilizzato per supportare la collocazione criminale dell'Aguì, sarebbe riferibile a un soggetto a nome "Alberto di [OSCURATO:PERSONA] appartenente a compare Peppe là sopra" e, quindi, non al ricorrente, peraltro residente da sempre a Bovalino dove svolge la sua attività lavorativa quale dipendente della RO.

Ter.

Servizi s.r.I.; inoltre, lo stesso indagato avrebbe chiarito, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, di avere avuto negli anni novanta — duemila rapporti commerciali con la famiglia Pelle di [OSCURATO:PERSONA], interrotti a seguito dello stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA] sin dall'aprile 2010; ancora, l'ordinanza avrebbe omesso di considerare che nell'ambito del procedimento c.d.

"Mandamento" l'ordinanza custodiale relativa alla partecipazione dell'Aguì alla "locale" di Bovalino (e non di [OSCURATO:PERSONA]) era stata annullata dalla Corte di cassazione per difetto di gravità indiziaria; infine, per la configurabilità dell'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen. non sarebbe sufficiente il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro caratura criminale, occorrendo l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa posta in essere dai predetti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto al primo motivo di impugnazione, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass..Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez.

Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).

2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Catanzaro (in precedenza riportato e al quale ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni) non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni (per la verità anche generiche) in fatto, intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito, che ha operato una lineare valorizzazione del compendio intercettativo acquisito.

In particolare, il ricorrente tenta di accreditare, sulla base di quanto riferito nel corso dell'interrogatorio di garanzia ("forse volevo dire: vi deve dare; ho detto: ci, magari ho sbagliato la pronuncia, a me non dovevano dare niente, perché non vendo gasolio", secondo quanto si legge nel ricorso stesso), una diversa interpretazione della conversazione riportata nell'ordinanza con riguardo alla minaccia dal medesimo proferita.

La censura riguarda, infatti, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto dell'intercettazione, riportata testualmente a pag. 5 dell'ordinanza impugnata e non un caso di "travisamento del fatto" (cioè un caso in cui il giudice di merito abbia indicato il contenuto dell'intercettazione in modo difforme da quello reale) come, invece, dedotto dal ricorrente; costituendo l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle Ar( conversazioni una questione di fatto, la sua valutazione è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede.

Inoltre, il ricorrente non contesta la sua partecipazione agli indicati incontri, limitandosi a sostenere, in contrasto con le stesse risultanze investigative, di avere assunto un ruolo di mero spettatore; del tutto genericamente, poi, il medesimo si duole del mancato esame del tenore di una non specificata conversazione, che sarebbe intercorsa tra il Leonardi e un suo amico, senza spiegare, altresì, come il contenuto della stessa possa disarticolare il complessivo argomentare dell'ordinanza impugnata.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura" (Cass. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01; conformi, tra le tante, Cass. n. 36731 del 17/04/2014, Rv. 260256; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Rv. 280123 e Cass. Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Rv. 272897, che sebbene riguardino casi di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, hanno affermato identico principio di diritto).

Ebbene, con il ricorso l'indagato, pur censurando l'ordinanza impugnata con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen. non la censura, invece, con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento; poiché al prevenuto è contestato un delitto che rientra tra quelli previsti nell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., trova applicazione l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e in relazione ai termini di custodia cautelare il reato rientra tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen..

Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso con l'eliminazione di detta circostanza aggravante non produrrebbe alcun concreto effetto sull' an e sul quomodo della disposta misura.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 3oma, lì i M I 2072

5. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del p provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza sotto il profilo dell'accertamento dell'aggravante e l'inammissibile del ricorso nel resto; udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 27.4.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui al capo C 36 della provvisoria contestazione. Il Tribunale - dopo avere riassunto gli esiti dell'attività investigativa, alla stregua dei quali era stata accertata la sussistenza di un sodalizio dedito alla commissione di due tipologie di frodi (la prima, relativa all'acquisto di gasolio per autotrazione, formalmente compravenduto e trasportato come gasolio agricolo, al fine di usufruire di agevolazioni fiscali; la seconda, effettuata sfruttando il regime di sospensione di imposta) - condivideva il giudizio di gravità indiziaria formulata dal Giudice della cautela nei confronti dell'Aguì, rilevando quanto segue. Il 4 marzo 2019, presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. si teneva un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], immortalato dal sistema di video sorveglianza; l'oggetto del predetto summit, finalizzato al coinvolgimento dei siciliani nella seconda tipologia di frodi, era stato ricostruito sulla base delle captazioni registrate; in particolare, dalla conversazione captata tra la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che l'organizzazione della riunione era stata pianificata da Aguì e Morabito che, in rappresentanza di terzi soggetti, si sarebbero interfacciati con una persona vicino ai D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; detta ricostruzione,era stata confermata anche da un colloquio tra lo stesso Aguì e Morabito; inoltre, il Morabito aveva svelato che nel corso del predetto incontro era stato quantificato in euro mille la somma che l'indotto aziendale del Leonardi avrebbe consegnato al Morabito ogniquàlvolta si realizzava il passaggio sul suolo calabrese di due autocisterne, ricevendo garanzie dall'interessato sull'osservanza di quelle disposizioni; ancora, nel corso dell'incontro, da un lato, era stata sancita la partecipazione dei fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], unitamente al Leonardi e al Falsaperla, al canale commerciale avviato con i campani, Coppola e Borriello, e, dall'altra, i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] si erano messi a disposizione del Morabito e dell'Aguì per effettuare un controllo delle autocisterne in transito per la quantificazione di quanto questi ultimi esigevano; nel caso in cui la pretesa dell'Aguì e del Morabito non fosse stata rispettata, la minaccia dei reggini sarebbe stata portata a un ulteriore e più avanzato livello; ciò veniva ribadito anche nel corso dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dalla conversazione intercorsa tra i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] si apprendeva, altresì, che la pretesa criminosa era da ricondurre agli indagati reggini, i quali avevano dei trascorsi 5f( negativi con i siciliani; i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano un mero ruolo di ausilio ad Aguì e Morabito; era proprio D'[OSCURATO:PERSONA], infatti, a riferire al fratello che, nel caso di mancato rispetto degli accordi da parte dei siciliani, l'unica cosa che poteva fare era quella di bloccare le autobotti. Così ricostruiti i fatti, il Tribunale evidenziava che le indicate conversazioni restituissero in maniera evidente la minaccia proferita dall'Aguì nei confronti del Leonardi ("ci dà quello che ci deve dare"), che si apprezzava ancora di più in considerazione della risposta di D'[OSCURATO:PERSONA], il quale assicurava Aguì e Morabito che avrebbe vigilato sulla corresponsione della somma richiesta al Leonardi, affinché le sue autobotti potessero transitare sul suolo calabrese. Sempre secondo il Tribunale, l'ingiustizia del profitto poteva desumersi dal fatto che la richiesta di denaro avanzata da Aguì e Morabito nei confronti del Leonardi esorbitava dagli illeciti accordi commerciali definiti nel corso del summit e si inquadrava, invece, in una sorta di ritorsione che i due reggini effettuavano nei confronti del siciliano; inoltre, l'Aguì e il Morabito, in passato, avevano intrattenuto rapporti commerciali con il Leonardi, che quest'ultimo non aveva rispettato e per tale ragione avevano deciso di chiedere in tale occasione al Leonardi la corresponsione della predetta somma; peraltro, l'elemento dell'ingiusto profitto con l'altrui danno doveva ritenersi esplicito nel fatto stesso che il contraente - vittima fosse costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di proseguire i propri interessi economici: nel modo da lui ritenuto più opportuno. 2. Avverso detta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110, 112, comma 1, n. 2, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.". Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da "violazione di legge sotto il profilo del travisamento del fatto, per erronea e/o omessa valutazione della prova indiziaria che si traduce nella assoluta carenza e manifesta illogicità della motivazione"; l'indagato in sede di interrogatorio di garanzia avrebbe spiegato come si fosse limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] all'indicato incontro, "partecipando alla conversazione con condotta passiva"; sempre nel corso del citato interrogatorio, l'indagato avrebbe precisato che la frase contenuta nella conversazione captata ("ci dà quello che ci deve dare") fosse frutto di un "refuso nella trascrizione della intercettazione oppure un errore espositivo nel corso della citata conversazione" (aveva spiegato, infatti, "forse volevo dire: vi deve dare; ho detto ci, magari ho sbagliato la pronuncia, a me non dovevano dare niente, perché non vendo gasolio"); sia durante la conversazione del 4.3.2019 che durante quella del 10.4.2019, le condotte rilevate sarebbero riferibili ad altri soggetti; inoltre, l'ordinanza avrebbe omesso di valutare la conversazione tra il Leonardi e un suo amico, nel corso della quale il primo raccontava quanto successo nell'incontro del 4 marzo 2019, così incorrendo in un vizio di "travisamento del fatto". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 273 n. 1 -bis cod. proc. pen., con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen.". Secondo la difesa, il dialogo tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], utilizzato per supportare la collocazione criminale dell'Aguì, sarebbe riferibile a un soggetto a nome "Alberto di [OSCURATO:PERSONA] appartenente a compare Peppe là sopra" e, quindi, non al ricorrente, peraltro residente da sempre a Bovalino dove svolge la sua attività lavorativa quale dipendente della RO. Ter. Servizi s.r.I.; inoltre, lo stesso indagato avrebbe chiarito, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, di avere avuto negli anni novanta — duemila rapporti commerciali con la famiglia Pelle di [OSCURATO:PERSONA], interrotti a seguito dello stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA] sin dall'aprile 2010; ancora, l'ordinanza avrebbe omesso di considerare che nell'ambito del procedimento c.d. "Mandamento" l'ordinanza custodiale relativa alla partecipazione dell'Aguì alla "locale" di Bovalino (e non di [OSCURATO:PERSONA]) era stata annullata dalla Corte di cassazione per difetto di gravità indiziaria; infine, per la configurabilità dell'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen. non sarebbe sufficiente il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro caratura criminale, occorrendo l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa posta in essere dai predetti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass..Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Catanzaro (in precedenza riportato e al quale ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni) non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni (per la verità anche generiche) in fatto, intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito, che ha operato una lineare valorizzazione del compendio intercettativo acquisito. In particolare, il ricorrente tenta di accreditare, sulla base di quanto riferito nel corso dell'interrogatorio di garanzia ("forse volevo dire: vi deve dare; ho detto: ci, magari ho sbagliato la pronuncia, a me non dovevano dare niente, perché non vendo gasolio", secondo quanto si legge nel ricorso stesso), una diversa interpretazione della conversazione riportata nell'ordinanza con riguardo alla minaccia dal medesimo proferita. La censura riguarda, infatti, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto dell'intercettazione, riportata testualmente a pag. 5 dell'ordinanza impugnata e non un caso di "travisamento del fatto" (cioè un caso in cui il giudice di merito abbia indicato il contenuto dell'intercettazione in modo difforme da quello reale) come, invece, dedotto dal ricorrente; costituendo l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle Ar( conversazioni una questione di fatto, la sua valutazione è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede. Inoltre, il ricorrente non contesta la sua partecipazione agli indicati incontri, limitandosi a sostenere, in contrasto con le stesse risultanze investigative, di avere assunto un ruolo di mero spettatore; del tutto genericamente, poi, il medesimo si duole del mancato esame del tenore di una non specificata conversazione, che sarebbe intercorsa tra il Leonardi e un suo amico, senza spiegare, altresì, come il contenuto della stessa possa disarticolare il complessivo argomentare dell'ordinanza impugnata. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura" (Cass. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01; conformi, tra le tante, Cass. n. 36731 del 17/04/2014, Rv. 260256; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Rv. 280123 e Cass. Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Rv. 272897, che sebbene riguardino casi di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, hanno affermato identico principio di diritto). Ebbene, con il ricorso l'indagato, pur censurando l'ordinanza impugnata con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen. non la censura, invece, con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento; poiché al prevenuto è contestato un delitto che rientra tra quelli previsti nell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., trova applicazione l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e in relazione ai termini di custodia cautelare il reato rientra tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.. Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso con l'eliminazione di detta circostanza aggravante non produrrebbe alcun concreto effetto sull' an e sul quomodo della disposta misura. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 3oma, lì i M I 2072 5. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del p provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancel
Sentenza Cassazione n. 09491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris