CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il Procuratore Generale della Corte di appello di Venezia ricorre per violazione di legge avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 15 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato non punibile ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. b), 2.bis e 2-sexies d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Isola della Scala il 4 agosto 2019. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001), come congruamente fatto dal tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 marzo 2022 estensore Il Presidente rao [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t 31 202