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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00546/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18848/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2462/2023depositata il 26/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] – concessionaria di una zona di demanio marittimo e specchi acquei della superficie complessiva di mq. 210.000 di cui mq. 174.298 di specchio acqueo e 35.702 di arenile situati in località Porticciolo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] - impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. del Comune di Marinella, relativi alla TARI per le annualità di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017 concernente gli specchi d’acqua, sul rilievo della totale assenza di privativa del Comune per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni.

2. Con sentenza n. 1607/2020 depositata il 06.02.2020 la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, accoglieva il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. statuendo in particolare che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva privativa sulle aree portuali con particolare riferimento agli specchi acquei ed alle aree degli stessi costituenti posti barca, per essere la competenza delle Autorità portuali.

Sull’appello della società [OSCURATO:SOCIETA], notificato alla sola contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], dopo aver precisato che il porto di [OSCURATO:PERSONA] rientra nella competenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (come desumibile dall’ordinanza n. 19/2008) e non dell’[OSCURATO:PERSONA], ha statuito che: […]va esclusa la privativa del Comune ed il correlato diritto al pagamento del tributo nel caso in cui tale attività rientri nella competenza esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre la competenza comunale permane per la gestione dei rifiuti nello spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti l’Autorità marittima (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5568, ord.)…“La TARSU (…) è dovuta in linea generale per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa… che per “aree scoperte” si devono intendere “tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto – solido o liquido – di cui l’estensione stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo – terrestre o navale – utilizzato per fruire di quella estensione .

Aggiungeva che,quanto alla mancanza della delibera di assimilazione, pur richiamando la normativa nazionale e comunitaria applicabile, “nella specie non è questione di rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani, perché i rifiuti speciali ricevono dal Piano approvato dall’Ordinanza citata una disciplina diversa”.

La società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 2462/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base di quattro motivi, integrati da successive memorie difensive.

La società [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima censura, deduce ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del principio di litisconsorzio necessario ai sensi degli artt. 331 c.p.c. applicabile anche al processo tributario, per aver omesso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario anche sul piano sostanziale, pretermesso nell’instaurazione del giudizio di appello.

Si deduce che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto Ente impositore, direttamente coinvolto nel rapporto sostanziale dedotto nel giudizio inerente il merito della pretesa tributaria e, quindi, litisconsorte necessario anche sul piano sostanziale (il che rileva anche ai fini della qualifica dell’inscindibilità dei rapporti controversi), veniva evocato nel giudizio di primo grado dalla società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nei suoi confronti veniva pronunciata anche la sentenza di primo grado.

Il Comune, però, veniva pretermesso dall’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di appello non risultando destinatario della relativa notifica con la conseguenza che l’omessa impugnazione della sentenza anche nei suoi confronti determinava la necessità per il Giudice di seconde cure di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

2. La seconda censura denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 182/2003 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata, disattende la distinzione tra lo smaltimento dei rifiuti in area portuale per cui la competenza appartiene alle [OSCURATO:PERSONA], ove istituite, e ai comuni negli altri casi (che non è il caso che ci occupa) e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e imbarcazioni e, dunque, dalle porzioni di specchio acqueo costituenti posti barca, dando una lettura ed interpretazione errata della giurisprudenza ivi richiamata .

Si osserva che la Corte distrettuale ha erroneamente fatto derivare dalla mancata istituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] la permanenza della privativa comunale, sulla base di una errata lettura ed interpretazione della ordinanza 22.02.2023, n. 5568, trascurando il principio statuito dall’ordinanza medesima con riguardo al diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali e, quindi, dei rifiuti prodotti dallo specchio acqueo (come nella fattispecie concreta), per il quale i Comuni non hanno alcuna potestà impositiva.

Ad avviso della società, questa Corte avrebbe chiarito la differenza fra smaltimento di rifiuti in area portuale (per cui è competente l’Autorità portuale e solo in mancanza della stessa rivive la privativa del Comune) e smaltimento di rifiuti prodotti da navi e imbarcazioni (relativo ai posti barca, che è il nostro caso) per il quale i Comuni in nessun caso hanno alcuna privativa.

Si sostiene che questa Corte ha affermato che “rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza dell’Autorità marittima il […] servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali […] per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, artt. 8 e 10 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico).” Si assume, in particolare, che per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e imbarcazioni, cioè sulle porzioni di specchio acqueo costituente posi barca (che è il caso che ci occupa), vige la disciplina ancora più specifica di cui al d.lgs.182/2003 che attribuisce la competenza alle [OSCURATO:PERSONA] ove istituite.

Ma, a differenza del precedente citato dalla Corte, ove le Autorità portuali non siano istituite, la competenza è trasferita non più ai comuni ma all’Autorità marittima (Capitanerie di Porto) in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell’art. 5 del d. lgs. 182/2003 sopra riportato. 3.Il terzo mezzo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione della [OSCURATO:PERSONA] 73/78, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la pronuncia disattende la specialità dei rifiuti de quo sancita dalla Convenzione medesima e statuisce nel senso che nella specie non è questione di rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani, perché i rifiuti speciali ricevono dal Piano approvato dall’Ordinanza citata una disciplina diversa .

La sentenza incorre nell’errore di non distinguere tra rifiuti prodotti in area portuale e rifiuti prodotti da navi e imbarcazioni, relativi allo specchio acqueo.

Premesso che ogni tipo di assimilazione deve essere motivata, la sentenza, nell’indicare la tariffa da applicare al [OSCURATO:PERSONA], non opera la distinzione di cui alla ordinanza n. 5568/2023 e n. 2242/2022 fra rifiuti prodotti in area portuale e rifiuti di navi e imbarcazioni (specchio acqueo).

Pur riconoscendo che questi ultimi sono disciplinati nel piano di raccolta allegato all’ordinanza n. 18/2009 in quanto rifiuti speciali, conclude disattendo detta specialità e statuendo che la fattispecie ha riguardo a rifiuti non diversi dai rifiuti solidi urbani.

Il predetto piano, come riportato in sentenza, considera “i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, e comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78.

Se si considerano le tipologie come enunciate negli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, si evidenzia la fondatezza della eccezione proposta dalla Società di difetto di delibera di assimilazione.

Infatti, i rifiuti sono speciali e non assimilabili e anche sotto tale profilo sfuggono alla privativa comunale.

Si tratta, si afferma, di idrocarburi, di acque di sentina, di rifiuti di scarico di infermeria e sala medica; rifiuti speciali, che per la maggior parte non possono essere assimilati, e per tale ragione la legge, coerentemente, li sottrae alla privativa comunale.

I rifiuti provenienti dal fondale marino e quelli che si rinvengono sulla superficie del mare costituiscono una categoria a sé stante di rifiuti speciali non assoggettabili a TARI ben potendo avere un’origine diversa e trattarsi di rifiuti trasportati dalla corrente marina da altri luoghi di produzione.

La mancanza di delibera comunale di assimilazione ai rifiuti urbani comporta il difetto del presupposto impositivo per assoggettare i rifiuti speciali alla tassa. 4.L’ultimo strumento di ricorso prospetta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in ordine alla stagionalità dell’attività de quo ed alle dimensioni dei posti barca .

Si evidenzia di aver proposto già in primo grado ( pag. 19 ricorso) e rinnovato in appello(pag. 15, n. 5, della memoria di costituzione) il motivo secondo cui trattandosi di porticciolo turistico destinato ad ospitare imbarcazioni di piccole e medie dimensioni, l’utilizzo è limitato al periodo estivo e, quindi, avrebbe dovuto operare un discrimine (che la giurisprudenza opera con riferimento ai camping) sia in ragione della stagionalità che delle dimensioni dei posti barca, atteso che una imbarcazione non cabinata di piccole dimensioni non può essere equiparata ad uno yatch con cabine ove soggiornano i diportisti. 5.La prima censura è fondata, assorbite le altre.

Va premesso che risulta dagli atti che il giudizio in primo grado si è svolto anche nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], oltre che nei confronti della concessionaria.

Risulta, poi, che l’appello non è stato notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA],come detto parte del giudizio di primo grado.

Premesso che la società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli atti emessi dalla società [OSCURATO:SOCIETA] competente all’accertamento e alla riscossione dei tributi oggetto di causa, vanno richiamate le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16 del 25 luglio 2007 in cui si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017).

Sulla base dei principi, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, quindi, indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio.

Recentemente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11676/2024 , ha nno avuto modo di chiarire che in tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processuali- civilistiche, cosicché, in base agli artt . 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti diquelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno. (Cass. Sez.

U., 30/04/2024, n. 11676 nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941; Cass. n. 30232/2025; Cass. n. 13874/2025, per l’ipotesi contraria).

Orbene, posto che nella fattispecie in esame è in discussione proprio il merito della pretesa impositiva (e precisamente il permanere della potestà impositiva in capo al Comune di Marinella), sussiste una ipotesi di litisconsorzio processuale in appello tra ente impositore e concessionario del servizio di riscossione (stante la evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) per aver le censure investito il merito della pretesa tributaria e gli stessi poteri impositivi dell’ente locale (Cass. n. 24474/2025).

E’ di tutta evidenza difatti che permane l’interesse del Comune alla partecipazione all'appello vertendo la controversia sulla debenza della tassa e, pertanto, i giudici di appello hanno violato il disposto di cui agli artt. 101-102 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 59 del d.lgs. 546/1992. 6.Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CGT-2 del [OSCURATO:PERSONA], la quale, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dovrà riesaminare la vicenda oggetto di causa e procedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18848/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2462/2023depositata il 26/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] – concessionaria di una zona di demanio marittimo e specchi acquei della superficie complessiva di mq. 210.000 di cui mq. 174.298 di specchio acqueo e 35.702 di arenile situati in località Porticciolo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] - impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. del Comune di Marinella, relativi alla TARI per le annualità di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017 concernente gli specchi d’acqua, sul rilievo della totale assenza di privativa del Comune per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni. 2. Con sentenza n. 1607/2020 depositata il 06.02.2020 la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, accoglieva il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. statuendo in particolare che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva privativa sulle aree portuali con particolare riferimento agli specchi acquei ed alle aree degli stessi costituenti posti barca, per essere la competenza delle Autorità portuali. Sull’appello della società [OSCURATO:SOCIETA], notificato alla sola contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], dopo aver precisato che il porto di [OSCURATO:PERSONA] rientra nella competenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (come desumibile dall’ordinanza n. 19/2008) e non dell’[OSCURATO:PERSONA], ha statuito che: […]va esclusa la privativa del Comune ed il correlato diritto al pagamento del tributo nel caso in cui tale attività rientri nella competenza esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre la competenza comunale permane per la gestione dei rifiuti nello spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti l’Autorità marittima (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5568, ord.)…“La TARSU (…) è dovuta in linea generale per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa… che per “aree scoperte” si devono intendere “tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto – solido o liquido – di cui l’estensione stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo – terrestre o navale – utilizzato per fruire di quella estensione . Aggiungeva che,quanto alla mancanza della delibera di assimilazione, pur richiamando la normativa nazionale e comunitaria applicabile, “nella specie non è questione di rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani, perché i rifiuti speciali ricevono dal Piano approvato dall’Ordinanza citata una disciplina diversa”. La società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 2462/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base di quattro motivi, integrati da successive memorie difensive. La società [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura, deduce ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del principio di litisconsorzio necessario ai sensi degli artt. 331 c.p.c. applicabile anche al processo tributario, per aver omesso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario anche sul piano sostanziale, pretermesso nell’instaurazione del giudizio di appello. Si deduce che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto Ente impositore, direttamente coinvolto nel rapporto sostanziale dedotto nel giudizio inerente il merito della pretesa tributaria e, quindi, litisconsorte necessario anche sul piano sostanziale (il che rileva anche ai fini della qualifica dell’inscindibilità dei rapporti controversi), veniva evocato nel giudizio di primo grado dalla società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nei suoi confronti veniva pronunciata anche la sentenza di primo grado. Il Comune, però, veniva pretermesso dall’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di appello non risultando destinatario della relativa notifica con la conseguenza che l’omessa impugnazione della sentenza anche nei suoi confronti determinava la necessità per il Giudice di seconde cure di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. 2. La seconda censura denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 182/2003 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata, disattende la distinzione tra lo smaltimento dei rifiuti in area portuale per cui la competenza appartiene alle [OSCURATO:PERSONA], ove istituite, e ai comuni negli altri casi (che non è il caso che ci occupa) e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e imbarcazioni e, dunque, dalle porzioni di specchio acqueo costituenti posti barca, dando una lettura ed interpretazione errata della giurisprudenza ivi richiamata . Si osserva che la Corte distrettuale ha erroneamente fatto derivare dalla mancata istituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] la permanenza della privativa comunale, sulla base di una errata lettura ed interpretazione della ordinanza 22.02.2023, n. 5568, trascurando il principio statuito dall’ordinanza medesima con riguardo al diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali e, quindi, dei rifiuti prodotti dallo specchio acqueo (come nella fattispecie concreta), per il quale i Comuni non hanno alcuna potestà impositiva. Ad avviso della società, questa Corte avrebbe chiarito la differenza fra smaltimento di rifiuti in area portuale (per cui è competente l’Autorità portuale e solo in mancanza della stessa rivive la privativa del Comune) e smaltimento di rifiuti prodotti da navi e imbarcazioni (relativo ai posti barca, che è il nostro caso) per il quale i Comuni in nessun caso hanno alcuna privativa. Si sostiene che questa Corte ha affermato che “rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza dell’Autorità marittima il […] servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali […] per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, artt. 8 e 10 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico).” Si assume, in particolare, che per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e imbarcazioni, cioè sulle porzioni di specchio acqueo costituente posi barca (che è il caso che ci occupa), vige la disciplina ancora più specifica di cui al d.lgs.182/2003 che attribuisce la competenza alle [OSCURATO:PERSONA] ove istituite. Ma, a differenza del precedente citato dalla Corte, ove le Autorità portuali non siano istituite, la competenza è trasferita non più ai comuni ma all’Autorità marittima (Capitanerie di Porto) in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell’art. 5 del d. lgs. 182/2003 sopra riportato. 3.Il terzo mezzo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione della [OSCURATO:PERSONA] 73/78, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la pronuncia disattende la specialità dei rifiuti de quo sancita dalla Convenzione medesima e statuisce nel senso che nella specie non è questione di rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani, perché i rifiuti speciali ricevono dal Piano approvato dall’Ordinanza citata una disciplina diversa . La sentenza incorre nell’errore di non distinguere tra rifiuti prodotti in area portuale e rifiuti prodotti da navi e imbarcazioni, relativi allo specchio acqueo. Premesso che ogni tipo di assimilazione deve essere motivata, la sentenza, nell’indicare la tariffa da applicare al [OSCURATO:PERSONA], non opera la distinzione di cui alla ordinanza n. 5568/2023 e n. 2242/2022 fra rifiuti prodotti in area portuale e rifiuti di navi e imbarcazioni (specchio acqueo). Pur riconoscendo che questi ultimi sono disciplinati nel piano di raccolta allegato all’ordinanza n. 18/2009 in quanto rifiuti speciali, conclude disattendo detta specialità e statuendo che la fattispecie ha riguardo a rifiuti non diversi dai rifiuti solidi urbani. Il predetto piano, come riportato in sentenza, considera “i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, e comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78. Se si considerano le tipologie come enunciate negli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, si evidenzia la fondatezza della eccezione proposta dalla Società di difetto di delibera di assimilazione. Infatti, i rifiuti sono speciali e non assimilabili e anche sotto tale profilo sfuggono alla privativa comunale. Si tratta, si afferma, di idrocarburi, di acque di sentina, di rifiuti di scarico di infermeria e sala medica; rifiuti speciali, che per la maggior parte non possono essere assimilati, e per tale ragione la legge, coerentemente, li sottrae alla privativa comunale. I rifiuti provenienti dal fondale marino e quelli che si rinvengono sulla superficie del mare costituiscono una categoria a sé stante di rifiuti speciali non assoggettabili a TARI ben potendo avere un’origine diversa e trattarsi di rifiuti trasportati dalla corrente marina da altri luoghi di produzione. La mancanza di delibera comunale di assimilazione ai rifiuti urbani comporta il difetto del presupposto impositivo per assoggettare i rifiuti speciali alla tassa. 4.L’ultimo strumento di ricorso prospetta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in ordine alla stagionalità dell’attività de quo ed alle dimensioni dei posti barca . Si evidenzia di aver proposto già in primo grado ( pag. 19 ricorso) e rinnovato in appello(pag. 15, n. 5, della memoria di costituzione) il motivo secondo cui trattandosi di porticciolo turistico destinato ad ospitare imbarcazioni di piccole e medie dimensioni, l’utilizzo è limitato al periodo estivo e, quindi, avrebbe dovuto operare un discrimine (che la giurisprudenza opera con riferimento ai camping) sia in ragione della stagionalità che delle dimensioni dei posti barca, atteso che una imbarcazione non cabinata di piccole dimensioni non può essere equiparata ad uno yatch con cabine ove soggiornano i diportisti. 5.La prima censura è fondata, assorbite le altre. Va premesso che risulta dagli atti che il giudizio in primo grado si è svolto anche nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], oltre che nei confronti della concessionaria. Risulta, poi, che l’appello non è stato notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA],come detto parte del giudizio di primo grado. Premesso che la società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli atti emessi dalla società [OSCURATO:SOCIETA] competente all’accertamento e alla riscossione dei tributi oggetto di causa, vanno richiamate le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16 del 25 luglio 2007 in cui si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017). Sulla base dei principi, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, quindi, indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio. Recentemente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11676/2024 , ha nno avuto modo di chiarire che in tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processuali- civilistiche, cosicché, in base agli artt . 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti diquelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno. (Cass. Sez. U., 30/04/2024, n. 11676 nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941; Cass. n. 30232/2025; Cass. n. 13874/2025, per l’ipotesi contraria). Orbene, posto che nella fattispecie in esame è in discussione proprio il merito della pretesa impositiva (e precisamente il permanere della potestà impositiva in capo al Comune di Marinella), sussiste una ipotesi di litisconsorzio processuale in appello tra ente impositore e concessionario del servizio di riscossione (stante la evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) per aver le censure investito il merito della pretesa tributaria e gli stessi poteri impositivi dell’ente locale (Cass. n. 24474/2025). E’ di tutta evidenza difatti che permane l’interesse del Comune alla partecipazione all'appello vertendo la controversia sulla debenza della tassa e, pertanto, i giudici di appello hanno violato il disposto di cui agli artt. 101-102 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 59 del d.lgs. 546/1992. 6.Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CGT-2 del [OSCURATO:PERSONA], la quale, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dovrà riesaminare la vicenda oggetto di causa e procedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in di
Sentenza Cassazione n. 00546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris