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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1962

Cassazione n. 11634/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1962avverso l'ordinanza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente per l’analogia nel modus operandi e poiché «la tentata estorsione (…) è stataricolta a commettere una serie indeterminata di reati, al fine di ottenere un vantaggioeconomico», ciò che giustificherebbe la medesimezza del disegno criminoso;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha rilevato sia laeterogeneità dei fatti e l’assenza di qualsiasi collegamento eziologico- atteso che la condottainerente alla tentata estorsione pluriaggravata, dalla quale il ricorrente vorrebbe fardiscendere un ipotetico legame ideativo con il reato di riciclaggio, è stata consumata inepoca successiva al reimpiego delle banconote provento del reato di cui alla sentenza sub1) - sia la distanza temporale tra gli stessi, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenutoincompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomenjuris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11634/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3267/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - 26/02/2026EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36865/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1962avverso l'ordinanza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente per l’analogia nel modus operandi e poiché «la tentata estorsione (…) è stataricolta a commettere una serie indeterminata di reati, al fine di ottenere un vantaggioeconomico», ciò che giustificherebbe la medesimezza del disegno criminoso;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha rilevato sia laeterogeneità dei fatti e l’assenza di qualsiasi collegamento eziologico- atteso che la condottainerente alla tentata estorsione pluriaggravata, dalla quale il ricorrente vorrebbe fardiscendere un ipotetico legame ideativo con il reato di riciclaggio, è stata consumata inepoca successiva al reimpiego delle banconote provento del reato di cui alla sentenza sub1) - sia la distanza temporale tra gli stessi, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenutoincompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomenjuris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1962avverso l'ordinanza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente per l’analogia nel modus operandi e poiché «la tentata estorsione (…) è stataricolta a commettere una serie indeterminata di reati, al fine di ottenere un vantaggioeconomico», ciò che giustificherebbe la medesimezza del disegno criminoso;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha rilevato sia laeterogeneità dei fatti e l’assenza di qualsiasi collegamento eziologico- atteso che la condottainerente alla tentata estorsione pluriaggravata, dalla quale il ricorrente vorrebbe fardiscendere un ipotetico legame ideativo con il reato di riciclaggio, è stata consumata inepoca successiva al reimpiego delle banconote provento del reato di cui alla sentenza sub1) - sia la distanza temporale tra gli stessi, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenutoincompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomenjuris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11634/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3267/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - 26/02/2026EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36865/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1962avverso l'ordinanza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente per l’analogia nel modus operandi e poiché «la tentata estorsione (…) è stataricolta a commettere una serie indeterminata di reati, al fine di ottenere un vantaggioeconomico», ciò che giustificherebbe la medesimezza del disegno criminoso;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha rilevato sia laeterogeneità dei fatti e l’assenza di qualsiasi collegamento eziologico- atteso che la condottainerente alla tentata estorsione pluriaggravata, dalla quale il ricorrente vorrebbe fardiscendere un ipotetico legame ideativo con il reato di riciclaggio, è stata consumata inepoca successiva al reimpiego delle banconote provento del reato di cui alla sentenza sub1) - sia la distanza temporale tra gli stessi, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenutoincompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomenjuris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]