CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17775/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24666/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l., r appresentat a e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studioin Roma, via della Giuliana n. 44 , è elettivamente domiciliata, come da procuraspeciale in calce a l ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli – [OSCURATO:PERSONA]. 103/03/ 20 1 6, depositata il 21 . 03 .201 6 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 1° marzo2024. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Udine rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2008, con il quale erano state riscontrate Oggetto: Tributi– Accertamento –Cessione contratto di leasing sopravvenienze attive in relazione alla cessione di quattro contratti di leasing; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Friuli – [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto ancora qui interessa, che: - l’avviso di accertamento impugnato scaturiva da un controllo effettuato mediante acquisizione di documentazione, all’esito del quale era stata contestata alla contribuente l’omessa dichiarazione di sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88, comma 5, del TUIR, in relazione alla cessione di quattro contratti di leasing stipulati per l’acquisto di altrettante autovetture, avendo l’Ufficio determinato quale valore normale dei beni quello dichiarato all’atto di acquisto degli stessi; -sebbene il valore di mercato fosse in astratto un dato corretto, nella specie la contribuente non aveva mai “seriamente contestato l’erroneità di quanto determinato dall’Ufficio” e non aveva allegato alcun elemento diverso da quello risultante dal prezzo d’acquisto delle autovetture, risalente ad un paio di anni prima della cessione dei contratti di leasing ; la sentenza di primo grado ha rispettato, pertanto, le regole di ripartizione dell’onere probatorio; - l a contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva all’impugnazione con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la contribuent e de duc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, commi 3, 5 e 9, del TUIR , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confermato l’errata determinazione del valore normale, operata dall’Ufficio, sulla base del prezzo di listino a nuovo, pagato dalla contribuente al momento dell’acquisto originario delle autovetture, anziché applicare come parametro il valore di mercato riferito al momento successivo della cessione del contratto di leasing, desumibile dalle riviste specializzate del mercato delle auto usate; aggiunge che solo ove l’Ufficio avesse determinato il valore normale secondo i parametri previsti dalla legge, sarebbe spettato alla contribuente l’onere di provare che il valore era diverso; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTRritenuto erroneamente che appartenesse al notorio laquotazione di un bene, laddove il fatto notorio riguardava la svalutazione delle autovetture usate; precisa che, non avendo l’Ufficio fornito idonea prova contraria, il valore indicato nell’avviso di accertamento come valore normale era errato e non utilizzabile; - i predetti motiv i, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono infondati; - occorre premettere che, con riferimento alla cessione del contratto di leasing , l'art. 88, comma 5, del TUIR , nel disciplinare le conseguenze fiscali in capo al cedente, prevede che “In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva”; -la cessione anticipata del contratto di leasing , quindi, determina per il cedente una sopravvenienza attiva presunta e l’importo da sottoporre a tassazione, al fine di prevenire fenomeni di evasione, sarà il valore “normale” del bene oggetto della cessione, inteso come valore minimo fiscalmente rilevante, anche se l’importo stabilito come corrispettivo dovesse essereinferiore; - per quanto riguarda il valore "normale", occorre riferirsi a quello determinabile ai sensi dell'art. 9, comma 3, del TUIR, che corrisponde al “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”; - trattandosi, nella specie, di autovetture, il valore “normale” va determinato, in linea di massima, con riferimento al prezzo di mercatodella stessa tipologia di beni; -la CTR ha sostenuto che il valore “normale” era stato correttamente stabilito dall’Ufficio sulla base del valore di acquisto pagato dal cedente e risalente, peraltro, solo ad un paio di anni prima della cessione, non avendo la contribuente specificatamente contestato tale importo, mediantela produzione di elementi concreti diversi da quelli indicati dall’Amministrazione finanziaria; - il valore “normale” determinato dall’Agenzia corrisponde, quindi, al valore di mercato, essendo stato assunto quale parametro di riferimento il prezzo di acquisto del bene, dichiarato nel contratto di leasingsolo alcuni anni prima della cessione; - stabilito correttamente il valore “normale” del bene, a i fin i della ripresa della sopravvenienza attiva, gravava sulla contribuente l’onere di fornire la prova che il valore di mercato era inferiore a quello indicato dall’Ufficio, non essendo sufficiente una contestazione generica sulparametro utilizzato per la sua quantificazione; - la CTR si è attenuta ai suindicati principi, avendo accertato con un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, che la sopravvenienza attiva era stata determinata sulla base del valore “normale” del bene;- in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrent e va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi € 5.800,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, del