CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 27762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12960-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; - controticorrente - avverso la sentenza n. 529/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Messina con la sentenza n.529/2019 ha accolto parzialmente l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale locale , reputando dovuta l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l'attività professionale svolta nell'anno 2006, ma ha poi accolto l'eccezione di prescrizione, risultando intempestiva la richiesta dell'I.N.P.S., ricevuta in data 21 giugno 2012, in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 18 giugno 2007; 2. avverso tale pronuncia l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste la Pipitò con controricorso e successiva memoria; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: Deve preliminarmente rilevarsi che la controricorrente ha eccepito la violazione dell'integrità del contraddittorio poiché la causa originaria era stata proposta, oltre che nei confronti Ric. 2020 n. 12960 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- dell'Inps, anche nei confronti della società di cartolarizzazione dei crediti ( SCCI). L'eccezione non puo' avere rilievo atteso il principio, piu' volte espresso da questa Corte secondo cui" In tema di cessione dei crediti contributivi vantati dall'INPS, il litisconsorzio necessario previsto dall'art. 13, comma 8, seconda parte, della legge n. 448 del 1998 opera alla duplice condizione che il giudizio sia stato promosso successivamente alla cessione del credito e alla conseguente trasmissione del ruolo all'esattore, dovendosi ritenere che la conoscibilità di tali eventi sia agevole per la parte privata solo con riguardo alla trasmissione del ruolo, restando, invece, fuori dalla disponibilità della stessa, in mancanza di precisazioni apposte sulla cartella esattoriale, la cognizione della data di cessione del credito" ( Cass.n. 26038/2009). Ne consegue che, in caso di eccezione della violazione del contraddittorio, è onere dell'istante provare l'avvenuta cessione del credito previdenziale in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale. L'assenza di indicazioni, in questa sede, circa la avvenuta precedente allegazione di tali condizioni, esclude la rilevanza della eccezione 1. Con unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. , dell'art. 2 co.26-31 I.n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs n. 241/1997, dell'art. 17 del dpr 435/2001 e del DPCM10.6.2010 ( in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.. L'Istituto lamenta la erroneità della statuizione in punto di prescrizione in quanto non considerato slittamento del termine in ragione di quanto statuito dal DPCM 14.6.2007. Va anzitutto ribadito (si veda a riguardo Cass.n. 10273/2021) che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal Ric. 2020 n. 12960 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. in questione, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione» Ric. 2020 n. 12960 sez. ML - ud. 13-07-2022 -4- Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 18.6.2007: detto termine, infatti, risultava differito al 9 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, D.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Neppure di rilievo che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007. Per le dette ragioni il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di Messina, diversa composizione, perché decida in applicazione dei richiamati principi oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Messina, anch