CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20883/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ruocco;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 640/2024, depositata il19/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20833/2024Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 20883/2026Data pubblicazione 19/06/20261. La società [OSCURATO:PERSONA]. Imports ha chiamato in giudiziodavanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] hadedotto di avere acquistato dalla società convenuta funghi porcini essiccatiin busta e che la merce non era mai pervenuta in suo possesso in quantoera stata trattenuta presso l’Ufficio doganale canadese perché avariata (v.pag. 2 del ricorso). [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto di condannare la venditrice, “sullascorta del riconoscimento della risoluzione del contratto, a restituire ilprezzo pagato per la merce mai ricevuta, oltre al risarcimento del danno, iltutto entro euro 5.000”.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha dichiarato improcedibile la domanda per mancatosvolgimento della procedura di negoziazione assistita.2. La pronuncia è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale diAlessandria ha accolto l’appello laddove aveva censurato la declaratoria diimprocedibilità della domanda e ha deciso nel merito sulla medesima,rigettandola.Il Tribunale ha osservato come l’acquirente avesse allegato che la mercenon era mai stata consegnata perché era stata fermata alla Dogana. Talededuzione – ha accertato il Tribunale – non era soltanto sfornita di prova,ma era smentita dai documenti presenti in atti, ossia il rapporto divalutazione del prodotto che risaliva a sette mesi dopo la spedizione econsegna della merce ed era stato redatto da un laboratorio di analisicanadese privo di collegamenti con la Dogana, nonché la denuncia diTravaglini che comunicava che un suo cliente, al quale era evidentementestata venduta la merce, aveva lamentato la presenza di insetti in unaconfezione.3. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione ImportationTravaglini Inc. Imports con atto affidato a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 20833/2024Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 20883/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta didefinizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del Collegio.Memoria è stata depositata dalla ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del componente delCollegio Consigliere [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato la proposta didefinizione anticipata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infattiprecisato che il Consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmenteessere nominato relatore, del Collegio investito della decisione delgiudizio, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt.51 e 52 c.p.c., dato che tale proposta non ha una funzione decisoria e nonè suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione incamera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non siconfigura d’altro canto quale fase distinta che abbia carattere diautonomia, con contenuti e finalità di riesame e di controllo della propostastessa (così Cass., sez. un., n. 9611/2024).2. Ciò posto, il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamenteconnessi:a) il primo motivo contesta, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 39 della Convenzione di Vienna sulla venditainternazionale di merci, conseguente nullità della sentenza per vizio ditotale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente, avendoil Tribunale applicato la disciplina codicistica invece della Convenzione diVienna e in particolare il suo art. 39, che detta la disciplina della denunciadei vizi e stabilisce i termini che il compratore è tenuto a rispettare;Numero registro generale 20833/2024Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 20883/2026Data pubblicazione 19/06/2026b) il secondo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 35 della Convenzione di Vienna sulla venditainternazionale di merci, in relazione all’onere della dimostrazione che lamerce era già avariata al momento della consegna, onere addossato dalTribunale alla ricorrente.2.1. I motivi non sono fondati.Entrambi contestano al Tribunale di avere ricondotto la fattispecie inesame alla disciplina di cui agli artt. 1490-1495 c.c., in luogo della correttaapplicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dimerci del 1980, e avere così considerato tardiva la comunicazione didenuncia del vizio che era stata inviata tredici giorni dopo la scoperta.La Corte osserva che la ricorrente ha ragione nel considerare che allavendita in esame vada applicata la disciplina stabilita della Convenzione diVienna sulla vendita internazionale di merci: sia l’Italia che il Canadahanno infatti aderito a tale Convenzione e in base all’art. 1 la medesima siapplica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la sede dei loroaffari in Stati diversi. Nel caso in esame è pacifico che la societàacquirente ha sede in Canada e la società venditrice ha sede in Italia.La corretta applicazione della Convenzione non incide però sulla decisionedi rigetto del Tribunale. La ratio decidendi della decisione è infattirappresentata dalla mancata prova dell’inadempimento posto alla basedella domanda dalla ricorrente di risoluzione del contratto di vendita. Laricorrente ha infatti chiesto al giudice di primo grado di pronunciare larisoluzione del contratto di vendita a causa dell’inadempimento dellavenditrice, inadempimento identificato dalla ricorrente nella mancataconsegna della merce, impedita dal fatto che la medesima era statatrattenuta presso la Dogana canadese in quanto avariata. L’obbligo diconsegna è obbligo del venditore che è previsto dalla Convenzione diVienna (cfr. al riguardo il capitolo II della Convenzione, artt. 30 eseguenti). La mancata consegna della merce, come si è visto in premessa,Numero registro generale 20833/2024Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 20883/2026Data pubblicazione 19/06/2026non è stata secondo il Tribunale provata e anzi, ad avviso del Tribunale, laconsegna era stata positivamente dimostrata.È vero che il Tribunale si è poi pronunciato in relazione alla tempestivitàdella denuncia dei vizi, ma tali considerazioni sono state rese dal Tribunale“per completezza”, cosicché sono da intendersi rese ad abundantiam esono prive di incidenza sulla ratio decidendi della decisione. Non èpertanto rilevante stabilire se, come prevede la Convenzione all’art. 39, ladenuncia dei vizi sia stata fatta o meno entro un termine ragionevole, cosìcome non è rilevante stabilire se fosse onere di Travaglini dimostrare chela merce consegnata era già avariata al momento della consegna o seinvece fosse [OSCURATO:SOCIETA] a dover provare che la merce era stata imballatasecondo la maniera atta a conservarla e a proteggerla (cfr. al riguardol’art. 35 della Convenzione).3. Il terzo motivo lamenta falsa applicazione degli artt. 1495, 1497 e 1453c.c., sostenendo che, anche se si volesse applicare la disciplina codicistica,l’azione fatta valere dalla ricorrente sarebbe un’ordinaria azione dirisoluzione per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza eprescrizione, trattandosi di vendita di aliud pro alio.3.1. Il motivo dev’essere parimenti rigettato in quanto, nel censurarel’applicazione, da parte del Tribunale, della disciplina della garanzia pervizi di cui all’art. 1495 c.c. rispetto a quella del cosiddetto aliud pro alio, laricorrente contesta anche in questo caso le considerazioni svolte dalTribunale ad abundantiam e non censura la ratio decidendi della decisioneimpugnata, appunto incentrata – come si è già detto - sul rigetto delladomanda di risoluzione del contratto a causa della mancata consegna dellamerce venduta.4. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 20833/2024Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 20883/2026Data pubblicazione 19/06/2026In base all’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito ilgiudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀ attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi,oltre spese generali (15%) e accessori di legge, al pagamento in favoredella controricorrente di euro 1.000, ai sensi del comma 3 dell’art. 96c.p.c., nonché al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delleammende, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 18 marzo 2026.Il Presidente