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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026

Cassazione n. 25847/2026

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ente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2023, depositata il 24/7/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 773/2023, depositata il 24/7/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e così confermato il rigetto delricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n.131701445/2017 (dell’importo di euro 20.863,42) e n. 151801349/2018Numero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026(dell’importo di euro 18.631,10) relativi all’imposta regionale sulleconcessioni del demanio marittimo per gli anni 2013 e 2015.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone ricorsoper cassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato con memoria,mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso.Il PG, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per l’accoglimento del primomotivo, il rigetto del terzo, assorbiti gli altri.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsainterpretazione dell’art. 23 Cost., dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, dell’art. 2legge n. 281/1970, dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 2/1971, nonchédell’art. 1965 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., per aver la CGT escluso che alla rideterminazione delcanone di concessione per effetto dell’adesione alla c.d.

“rottamazione”consegua la riduzione dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni deldemanio e del patrimonio indisponibile dello Stato in misura ragguagliataal canone ridotto.

In particolare, secondo la contribuente, lacorresponsione in misura ridotta del canone per effetto della definizioneagevolata della controversia ai sensi dell’art. 100 d.l. n. 104/2020 incidesulla base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni deldemanio marittimo, che si commisura al canone così ridotto.1.1.

La censura è fondata.1.2 A decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi della leggeregionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, art. 1 (come modificato dalla leggeregionale n. 77/2012, art. 12), “l'imposta regionale sulle concessionistatali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art.2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari perl'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata,limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canonestatale di concessione”.Numero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/20261.3.

La questione controversa attiene alla individuazione della baseimponibile dell’imposta e, segnatamente, si discute se rilevi - a tal fine - larideterminazione del canone concessorio per effetto della pacifica adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 100 d.l. n.104/2020.1.4.

Al quesito questa Corte ritiene di dare risposta affermativa, incontinuità con altri precedenti conformi.1.5.

Si è al riguardo osservato come il fatto che la decurtazione delquantum debeatur sia ascrivibile all’opzione di avvalersi della definizioneagevolata non incida sulla natura del pagamento dell’importo ridotto, che,avendo “funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione”,è pur sempre corrisposto ed incassato “a titolo di canone”.1.6.

Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile perla liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) alcanone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio1970, n. 281 e 1 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 30 dicembre 1971, n. 2), anchese nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizioneagevolata” (ex art. 100 d.l. n. 104/2020), altrimenti venendo meno “ilpresupposto dell’allineamento tra canone ed imposta” (Cass. 21594,21595, 21596, 21597 del 2026; 11550/2023; 11536/2023).1.7.

D’altronde, l’art. 100 d.l. n. 104/2020, dopo aver descritto, aicommi 7 e 8, i termini della procedura (“7.

Al fine di ridurre il contenziosorelativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate allanautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo deicanoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), deldecreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data dientrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari oamministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presenteNumero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono esseredefiniti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio daparte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione,di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte lesomme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a unmassimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento dellesomme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a taletitolo.

8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 èpresentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sonoversati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata,se rateizzato”), dispone - al comma 9 - che “La liquidazione e ilpagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) delcomma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti perle annualità considerate”.1.8.

In base, cioè, al chiaro dettato normativo, la liquidazione, seguitadal pagamento nel termine di legge, dell’importo ridotto ex legerappresenta “a ogni effetto” rideterminazione del canone dovuto per leannualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolodell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e delpatrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dalcanone concessorio e, perciò, ad esso si aggancia.1.8.

Di tali princìpi la CGT non ha fatto buon governo, avendo esclusoche la riduzione ex lege del canone dovuto incida sulla determinazionedell’imposta regionale, in relazione alle annualità interessate dalladefinizione agevolata, rispetto alle quali l’imposta va, invece, secondoquesta Corte, necessariamente commisurata al canone versato in misuraridotta.1.9.

Si impone, quindi, in accoglimento del motivo, la cassazione dellasentenza impugnata, assorbito il quarto motivo di ricorso, con cui sidenuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.,Numero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026per aver la CGT sostenuto la debenza delle sanzioni in conseguenza delmancato pagamento del tributo.2.

Il secondo motivo di ricorso, con cui si censurava la violazionedell’art. 295 cod. proc. civ., dell’art. 1, commi 732 e 733, legge n.147/2013, dell’art. 100 d.l. n. 104/2020 e dell’art. 1965 cod. civ., peraver il giudice di appello rigettato l’istanza di sospensione del giudizio sinoalla definizione di quello promosso dalla stessa ricorrente innanzi a questaCorte (recante n. r.g. 29688/2021), e relativo alla medesima questionecontroversa (di cui al precedente motivo di ricorso), è stato rinunciato conmemoria illustrativa del 31/7/2026.3.

Col terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 23 e 53 Cost., dell’art. 1 legge n. 281/1970,nonché dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 2/1971, per aver la CGTerroneamente ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionaledella normativa regionale in relazione all'art. 53 Cost. e all'interpostanorma statale di cui all'art. 1 legge n. 281/1970, senza tener conto –secondo il ricorrente – che il legislatore regionale ha previsto per qualsiasiconcessione demaniale un’imposta in misura fissa pari al 25% per centodel canone, in violazione del criterio di progressività.3.1.

La censura è inammissibile.3.2.

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione laprospettazione di una questione di legittimità costituzionale, giacché èriservata al giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi allaCorte costituzionale (ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), mentreidentico potere di iniziativa non spetta alle parti, le quali possono solopresentare deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale edeventualmente limitarsi a sollecitare motivatamente il giudice a sollevarela questione di costituzionalità.3.3.

Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazionediretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimitàNumero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026costituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concretoesercizio del potere che compete al Giudice in materia, non potendoconfigurarsi al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo adeterminarne l'annullamento da parte di questa Corte (Cass.

SSUU7929/2013, cui adde Cass. 3798/2014; 25343/2014; 17862/2016;28892/2017, 9284/2018; 14666/2020; 8033/2023; 26653/2025; CorteCost. n. 1/2014);3.4.

Un simile motivo può essere esaminato come sollecitazione algiudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale, che, però,nella specie, non può essere accolta.3.5.

Secondo il ricorrente, il criterio di determinazione dell’imposta inmisura fissa pari al 25% per cento del canone per qualsiasi concessionedemaniale viola i canoni di proporzionalità e di progressività di cui all'art.53 Cost., essendo il canone demaniale “avulso da valutazioni sullacapacità contributiva del concessionario”.3.6.

L’affermazione non coglie nel segno.3.7.

Innanzitutto, la normativa regionale diversifica l’aliquotadell’imposta in base al tipo di concessione demaniale e, quindi, alladifferente capacità di produrre reddito delle varie attività oggetto diconcessione (fissandola, ad es., per i beni del demanio marittimo, nellamisura del 25% ex lege Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del 1995, nellaformulazione vigente all’epoca dei fatti).3.8.

Inoltre, come già osservato dalla Corte Costituzionale, alla vecchiaconcezione della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali, statica elegata ad una valutazione tabellare e astratta del valore del bene, si èprogressivamente sostituita un’altra, “tendente ad avvicinare i valori di talibeni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi diprodurre reddito in un contesto specifico”.In particolare, la determinazione del canone trova “giustificazione nelladiversa attitudine dei beni pubblici a produrre reddito per i concessionari”,Numero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026che certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati ad attivitàcommerciali piuttosto che a destinazioni che ne implichino il merogodimento, senza un attivo sfruttamento economico (Corte Cost. n.302/2010).3.9.

Risulta, quindi, privo di pregio l'argomento del ricorrente secondocui il criterio di determinazione del tributo contrasterebbe con gli artt. 53 e41 Cost., giacché la disciplina impositiva “assume quale indice di capacitàcontributiva quella utilità […] che deriva dal conferimento alconcessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dellosvolgimento della propria attività di impresa” (Corte Cost. 131/2024).3.10.

Come questa Corte ha in altre occasioni affermato con riguardoa fattispecie analoghe, la normativa regionale ha regolamentato il tributonel pieno rispetto “dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario(mancanza di misure agevolative che rilevino fattori di concorrenzadannosa, proporzionalità, non discriminazione) e dei criteri di riparto e deiprincipi previsti dagli artt. 23 e 53 della costituzione”.

La pretesaimpositiva si giustifica, infatti, in ragione della capacità contributiva delprivato (art 53 Cost.) e dei doveri inderogabili di solidarietà sociale edeconomica di cui la Repubblica chiede l'adempimento a ciascun cittadino(art 2 Cost.).

In particolare, la scelta del tributo “trova fondamento nellautilizzazione esclusiva di un bene dello Stato che crea un incrementoeconomico nel concessionario, con correlativo sacrificio da parte deltitolare del bene (lo Stato) che lo sottrae all'uso pubblico”, ferma restandola ricorribilità in sede giurisdizionale di quei canoni concessori che sianostati fissati in violazione dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza(Cass. 4453/2024; 28961/2021; 16273/2021).4.

Col quinto motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1956 cod. civ. e dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, peraver la CGT dichiarato inammissibili i motivi di appello nn. 4, 5, 6, inNumero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026quanto diretti a contestare l’originaria determinazione dei canoni,anteriore dalla definizione agevolata ex art. 100.4.1.

La censura è infondata.4.2.

Secondo il giudice regionale, le censure “hanno infatti ad oggettola determinazione originaria, cioè antecedente alla definizione agevolata,dei canoni demaniali dovuti per gli anni in considerazione.

Taledeterminazione ha avuto luogo con gli atti di introito emanati dal [OSCURATO:PERSONA] e fatti oggetto di impugnazione, ad opera dellastessa appellante, dinanzi al TAR per la [OSCURATO:PERSONA], con giudizio poi cessatoa causa della definizione agevolata richiesta e ottenuta dalla ricorrentestessa.

Se è vero che il TAR [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciato sul merito dellequestioni poste è altrettanto vero che la determinazione ordinaria delcanone (al netto cioè della definizione agevolata) è stata effettuata in attiamministrativi che risultano definitivi, essendo cessati i giudizi avverso glistessi.

Le censure in esame mirano a recuperare le stesse censureproposte dinanzi al giudice amministrativo e poi non coltivate in quellasede, proponendole ad un giudice privo di giurisdizione, che dovrebbedeciderle senza il contradditorio con l’amministrazione comunale che haemanato gli atti di introito contestati”.4.3.

E’ la stessa ricorrente ad evidenziare che, a norma del comma 9dell’art. 100, «La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degliimporti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effettorideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».4.4.

Ai fini del presente giudizio, relativo all’imposta regionale sulleconcessioni demaniali, rileva, come detto, il canone “agevolato”, checostituisce la base imponibile del tributo.4.5.

Ogni altra questione relativa alla determinazione del canonedemaniale avrebbe dovuto semmai porsi nel giudizio (amministrativo) diimpugnazione di quel provvedimento, se del caso impugnando laNumero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026statuizione del TAR di cessata materia del contendere, onde conseguireuna pronuncia su questioni rientranti nella giurisdizione amministrativa.5.

La sentenza va, dunque, cassata in relazione all’unico motivoaccolto (il primo), con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la disciplina dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il quarto,rinunciato il secondo, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2023, depositata il 24/7/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 773/2023, depositata il 24/7/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e così confermato il rigetto delricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n.131701445/2017 (dell’importo di euro 20.863,42) e n. 151801349/2018Numero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026(dell’importo di euro 18.631,10) relativi all’imposta regionale sulleconcessioni del demanio marittimo per gli anni 2013 e 2015.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone ricorsoper cassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato con memoria,mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso.Il PG, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per l’accoglimento del primomotivo, il rigetto del terzo, assorbiti gli altri.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsainterpretazione dell’art. 23 Cost., dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, dell’art. 2legge n. 281/1970, dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 2/1971, nonchédell’art. 1965 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., per aver la CGT escluso che alla rideterminazione delcanone di concessione per effetto dell’adesione alla c.d. “rottamazione”consegua la riduzione dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni deldemanio e del patrimonio indisponibile dello Stato in misura ragguagliataal canone ridotto. In particolare, secondo la contribuente, lacorresponsione in misura ridotta del canone per effetto della definizioneagevolata della controversia ai sensi dell’art. 100 d.l. n. 104/2020 incidesulla base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni deldemanio marittimo, che si commisura al canone così ridotto.1.1. La censura è fondata.1.2 A decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi della leggeregionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, art. 1 (come modificato dalla leggeregionale n. 77/2012, art. 12), “l'imposta regionale sulle concessionistatali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art.2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari perl'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata,limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canonestatale di concessione”.Numero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/20261.3. La questione controversa attiene alla individuazione della baseimponibile dell’imposta e, segnatamente, si discute se rilevi - a tal fine - larideterminazione del canone concessorio per effetto della pacifica adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 100 d.l. n.104/2020.1.4. Al quesito questa Corte ritiene di dare risposta affermativa, incontinuità con altri precedenti conformi.1.5. Si è al riguardo osservato come il fatto che la decurtazione delquantum debeatur sia ascrivibile all’opzione di avvalersi della definizioneagevolata non incida sulla natura del pagamento dell’importo ridotto, che,avendo “funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione”,è pur sempre corrisposto ed incassato “a titolo di canone”.1.6. Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile perla liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) alcanone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio1970, n. 281 e 1 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 30 dicembre 1971, n. 2), anchese nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizioneagevolata” (ex art. 100 d.l. n. 104/2020), altrimenti venendo meno “ilpresupposto dell’allineamento tra canone ed imposta” (Cass. 21594,21595, 21596, 21597 del 2026; 11550/2023; 11536/2023).1.7. D’altronde, l’art. 100 d.l. n. 104/2020, dopo aver descritto, aicommi 7 e 8, i termini della procedura (“7. Al fine di ridurre il contenziosorelativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate allanautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo deicanoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), deldecreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data dientrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari oamministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presenteNumero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono esseredefiniti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio daparte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione,di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte lesomme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a unmassimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento dellesomme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a taletitolo. 8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 èpresentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sonoversati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata,se rateizzato”), dispone - al comma 9 - che “La liquidazione e ilpagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) delcomma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti perle annualità considerate”.1.8. In base, cioè, al chiaro dettato normativo, la liquidazione, seguitadal pagamento nel termine di legge, dell’importo ridotto ex legerappresenta “a ogni effetto” rideterminazione del canone dovuto per leannualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolodell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e delpatrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dalcanone concessorio e, perciò, ad esso si aggancia.1.8. Di tali princìpi la CGT non ha fatto buon governo, avendo esclusoche la riduzione ex lege del canone dovuto incida sulla determinazionedell’imposta regionale, in relazione alle annualità interessate dalladefinizione agevolata, rispetto alle quali l’imposta va, invece, secondoquesta Corte, necessariamente commisurata al canone versato in misuraridotta.1.9. Si impone, quindi, in accoglimento del motivo, la cassazione dellasentenza impugnata, assorbito il quarto motivo di ricorso, con cui sidenuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.,Numero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026per aver la CGT sostenuto la debenza delle sanzioni in conseguenza delmancato pagamento del tributo.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censurava la violazionedell’art. 295 cod. proc. civ., dell’art. 1, commi 732 e 733, legge n.147/2013, dell’art. 100 d.l. n. 104/2020 e dell’art. 1965 cod. civ., peraver il giudice di appello rigettato l’istanza di sospensione del giudizio sinoalla definizione di quello promosso dalla stessa ricorrente innanzi a questaCorte (recante n. r.g. 29688/2021), e relativo alla medesima questionecontroversa (di cui al precedente motivo di ricorso), è stato rinunciato conmemoria illustrativa del 31/7/2026.3. Col terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 23 e 53 Cost., dell’art. 1 legge n. 281/1970,nonché dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 2/1971, per aver la CGTerroneamente ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionaledella normativa regionale in relazione all'art. 53 Cost. e all'interpostanorma statale di cui all'art. 1 legge n. 281/1970, senza tener conto –secondo il ricorrente – che il legislatore regionale ha previsto per qualsiasiconcessione demaniale un’imposta in misura fissa pari al 25% per centodel canone, in violazione del criterio di progressività.3.1. La censura è inammissibile.3.2. Non può costituire motivo di ricorso per cassazione laprospettazione di una questione di legittimità costituzionale, giacché èriservata al giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi allaCorte costituzionale (ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), mentreidentico potere di iniziativa non spetta alle parti, le quali possono solopresentare deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale edeventualmente limitarsi a sollecitare motivatamente il giudice a sollevarela questione di costituzionalità.3.3. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazionediretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimitàNumero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026costituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concretoesercizio del potere che compete al Giudice in materia, non potendoconfigurarsi al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo adeterminarne l'annullamento da parte di questa Corte (Cass. SSUU7929/2013, cui adde Cass. 3798/2014; 25343/2014; 17862/2016;28892/2017, 9284/2018; 14666/2020; 8033/2023; 26653/2025; CorteCost. n. 1/2014);3.4. Un simile motivo può essere esaminato come sollecitazione algiudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale, che, però,nella specie, non può essere accolta.3.5. Secondo il ricorrente, il criterio di determinazione dell’imposta inmisura fissa pari al 25% per cento del canone per qualsiasi concessionedemaniale viola i canoni di proporzionalità e di progressività di cui all'art.53 Cost., essendo il canone demaniale “avulso da valutazioni sullacapacità contributiva del concessionario”.3.6. L’affermazione non coglie nel segno.3.7. Innanzitutto, la normativa regionale diversifica l’aliquotadell’imposta in base al tipo di concessione demaniale e, quindi, alladifferente capacità di produrre reddito delle varie attività oggetto diconcessione (fissandola, ad es., per i beni del demanio marittimo, nellamisura del 25% ex lege Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del 1995, nellaformulazione vigente all’epoca dei fatti).3.8. Inoltre, come già osservato dalla Corte Costituzionale, alla vecchiaconcezione della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali, statica elegata ad una valutazione tabellare e astratta del valore del bene, si èprogressivamente sostituita un’altra, “tendente ad avvicinare i valori di talibeni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi diprodurre reddito in un contesto specifico”.In particolare, la determinazione del canone trova “giustificazione nelladiversa attitudine dei beni pubblici a produrre reddito per i concessionari”,Numero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026che certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati ad attivitàcommerciali piuttosto che a destinazioni che ne implichino il merogodimento, senza un attivo sfruttamento economico (Corte Cost. n.302/2010).3.9. Risulta, quindi, privo di pregio l'argomento del ricorrente secondocui il criterio di determinazione del tributo contrasterebbe con gli artt. 53 e41 Cost., giacché la disciplina impositiva “assume quale indice di capacitàcontributiva quella utilità […] che deriva dal conferimento alconcessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dellosvolgimento della propria attività di impresa” (Corte Cost. 131/2024).3.10. Come questa Corte ha in altre occasioni affermato con riguardoa fattispecie analoghe, la normativa regionale ha regolamentato il tributonel pieno rispetto “dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario(mancanza di misure agevolative che rilevino fattori di concorrenzadannosa, proporzionalità, non discriminazione) e dei criteri di riparto e deiprincipi previsti dagli artt. 23 e 53 della costituzione”. La pretesaimpositiva si giustifica, infatti, in ragione della capacità contributiva delprivato (art 53 Cost.) e dei doveri inderogabili di solidarietà sociale edeconomica di cui la Repubblica chiede l'adempimento a ciascun cittadino(art 2 Cost.). In particolare, la scelta del tributo “trova fondamento nellautilizzazione esclusiva di un bene dello Stato che crea un incrementoeconomico nel concessionario, con correlativo sacrificio da parte deltitolare del bene (lo Stato) che lo sottrae all'uso pubblico”, ferma restandola ricorribilità in sede giurisdizionale di quei canoni concessori che sianostati fissati in violazione dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza(Cass. 4453/2024; 28961/2021; 16273/2021).4. Col quinto motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1956 cod. civ. e dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, peraver la CGT dichiarato inammissibili i motivi di appello nn. 4, 5, 6, inNumero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026quanto diretti a contestare l’originaria determinazione dei canoni,anteriore dalla definizione agevolata ex art. 100.4.1. La censura è infondata.4.2. Secondo il giudice regionale, le censure “hanno infatti ad oggettola determinazione originaria, cioè antecedente alla definizione agevolata,dei canoni demaniali dovuti per gli anni in considerazione. Taledeterminazione ha avuto luogo con gli atti di introito emanati dal [OSCURATO:PERSONA] e fatti oggetto di impugnazione, ad opera dellastessa appellante, dinanzi al TAR per la [OSCURATO:PERSONA], con giudizio poi cessatoa causa della definizione agevolata richiesta e ottenuta dalla ricorrentestessa. Se è vero che il TAR [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciato sul merito dellequestioni poste è altrettanto vero che la determinazione ordinaria delcanone (al netto cioè della definizione agevolata) è stata effettuata in attiamministrativi che risultano definitivi, essendo cessati i giudizi avverso glistessi. Le censure in esame mirano a recuperare le stesse censureproposte dinanzi al giudice amministrativo e poi non coltivate in quellasede, proponendole ad un giudice privo di giurisdizione, che dovrebbedeciderle senza il contradditorio con l’amministrazione comunale che haemanato gli atti di introito contestati”.4.3. E’ la stessa ricorrente ad evidenziare che, a norma del comma 9dell’art. 100, «La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degliimporti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effettorideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».4.4. Ai fini del presente giudizio, relativo all’imposta regionale sulleconcessioni demaniali, rileva, come detto, il canone “agevolato”, checostituisce la base imponibile del tributo.4.5. Ogni altra questione relativa alla determinazione del canonedemaniale avrebbe dovuto semmai porsi nel giudizio (amministrativo) diimpugnazione di quel provvedimento, se del caso impugnando laNumero registro generale 3500/2024Numero sezionale 5649/2026Numero di raccolta generale 25847/2026Data pubblicazione 26/09/2026statuizione del TAR di cessata materia del contendere, onde conseguireuna pronuncia su questioni rientranti nella giurisdizione amministrativa.5. La sentenza va, dunque, cassata in relazione all’unico motivoaccolto (il primo), con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la disciplina dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il quarto,rinunciato il secondo, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]