CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 06901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3889/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] n.59/14 Rg V arnier [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Pordenone , pubblicato in data 28/01/2025, nel procedimento RG n.59/2014 Rilevato che è stata comunicata a mezzo posta elettronica certificata la sintetica proposta di definizione del giudizio in data 04/02/2026; preso atto della rinuncia di parte ricorrente, depositata in data 6 marzo 2026, cui peraltro non è seguita accettazione ad opera del controricorrente che anzi, in data 10.3.2026, ha espressamente significato in apposito atto la propria non adesione, insistendo altresì per la condanna alle spese della controparte; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; ritenuto che va statuito sulle spese, stante la menzionata non adesione alla rinuncia, valutando, unitamente alla natura della controversia, anche l’andamento del contraddittorio successivo alla proposta di definizione ex art.380-bis c.p.c. e, più ampiamente, il tenore delle attività difensive e così liquidando i compensi come meglio in dispositivo; ritenuto che non risultano i requisiti per disporre l’oscuramento dei dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, per come richiesto –senza specifiche e pertinenti motivazioni - nel procedimento . P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Dichiara che non sussistono i presupposti perché, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del