CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio per il delitto di furto in luogo di privata dimora, con la riconosciuta e applicata recidiva, reiterata, specifica ed infra- quinquennale. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato ad un solo motivo, è inammissibile. 2.1. Il proposto motivo, che denuncia l'errore qualificatorio in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel diniego di derubricazione del contestato furto in luogo di privata dimora (ossia un box condominiale) in quello di furto semplice, è manifestamente infondato. La Corte territoriale - tramite ampi ragguagli in fatto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) - ha, in effetti, dimostrato di avere correttamente applicato il pacifico principio di diritto secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019 - dep. 14/02/2020, Rv. 278446; Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076). 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estenso