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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 46224/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Macerata visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza in epigrafe ha confermato il decreto con cui il il Procuratore della Repubblica di Macerata ha disposto il sequestro di due telefoni cellulari rinvenuti nella materiale disponibilità del ricorrente allo scopo di «accertare i canali di approvvigionamento e vendita della sostanza stupefacente».

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione.

In particolare, rileva come il decreto di sequestro, notificato il 15/06/2022, recasse soltanto l'indicazione della disposizione che si assume violata (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), la data del fatto (05/02/2022) e il luogo ([OSCURATO:PERSONA] e altrove).

Il giudice del riesame, adito sul punto della assoluta carenza di indicazioni sul fatto da cui ricavare il fumus di reato, riconosce correttamente di avere il compito di verificarne la sussistenza, ma ritiene, ciò nondimeno, il provvedimento legittimo, in ragione del carattere assolutamente preliminare della fase di indagine, «non disponendo allo stato l'organo dell'accusa di ulteriori elementi per formulare un capo di imputazione più specifico».

Di fatto, in tal modo attribuisce tuttavia al sequestro una finalità meramente esplorativa, in spregio alle indicazioni della Corte di legittimità (Sez. 6, n. 10815 del 16/02/2021, non mass.).

2. Il procedimento si è svolto secondo la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. modd. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto.

2. Premesso che l'art. 253 cod. proc. pen. dispone che il decreto deve essere "motivato", questo Collegio non reputa condivisibile l'orientamento - pure affacciatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità ed al quale sembrerebbe aderire il Tribunale del riesame - secondo cui tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini sarebbe sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, Pettinari, Rv. 265273; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776).

Così ragionando, si finirebbe, infatti, con l'attribuire al sequestro probatorio una finalità meramente esplorativa che ad esso non compete e che contrasta con l'esigenza, più volte indicata anche in sede convenzionale europea, di contemperare l'interesse alla persecuzione dei reati con l'interesse patrimoniale dell'indagato, precludendo di fatto il controllo della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata rispetto alla finalità perseguite dall'Autorità inquirente, nonché la verifica del necessario nesso di pertinenzialità, ove richiesto.

Prima ancora, come rilevato dal ricorrente, l'omessa indicazione degli essenziali elementi relativi al fatto in relazione al quale si procede frustrerebbe la la possibilità di verificare la sussistenza del c.d. fumus deficti, che rappresenta un presupposto ineludibile delle misure cautelari tanto personali quanto reali.

Giustamente, dunque, altro e più corposo orientamento di questa Corte ha statuito che i fatti in relazione ai quali è disposto il sequestro devono trovare indicazione nel provvedimento genetico.

In tal senso, si è espressa, tra le altre, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, a mente della quale l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero - si precisa - in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, precisando che «il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa», per poi aggiungere che «solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge» (Sez.

VI, n. 10815 del 16/02/2021, Marciano, non mass., richiamata dal ricorrente).

3. Non essendo dal provvedimento genetico desumibile alcuna indicazione in ordine agli elementi del fatto in relazione al quale è stato disposto il sequestro dei due telefoni cellulari, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, disponendo, ai sensi dell'art. 621 c.p.p., l'immediata restituzione di quanto in sequestro al ricorrente.

4. Deve disporsi l'esecuzione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio emesso in data 15-16/6/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto.

Manda al Procuratore della Repubblica press

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Macerata visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza in epigrafe ha confermato il decreto con cui il il Procuratore della Repubblica di Macerata ha disposto il sequestro di due telefoni cellulari rinvenuti nella materiale disponibilità del ricorrente allo scopo di «accertare i canali di approvvigionamento e vendita della sostanza stupefacente». 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione. In particolare, rileva come il decreto di sequestro, notificato il 15/06/2022, recasse soltanto l'indicazione della disposizione che si assume violata (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), la data del fatto (05/02/2022) e il luogo ([OSCURATO:PERSONA] e altrove). Il giudice del riesame, adito sul punto della assoluta carenza di indicazioni sul fatto da cui ricavare il fumus di reato, riconosce correttamente di avere il compito di verificarne la sussistenza, ma ritiene, ciò nondimeno, il provvedimento legittimo, in ragione del carattere assolutamente preliminare della fase di indagine, «non disponendo allo stato l'organo dell'accusa di ulteriori elementi per formulare un capo di imputazione più specifico». Di fatto, in tal modo attribuisce tuttavia al sequestro una finalità meramente esplorativa, in spregio alle indicazioni della Corte di legittimità (Sez. 6, n. 10815 del 16/02/2021, non mass.). 2. Il procedimento si è svolto secondo la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. modd. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto. 2. Premesso che l'art. 253 cod. proc. pen. dispone che il decreto deve essere "motivato", questo Collegio non reputa condivisibile l'orientamento - pure affacciatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità ed al quale sembrerebbe aderire il Tribunale del riesame - secondo cui tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini sarebbe sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, Pettinari, Rv. 265273; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776). Così ragionando, si finirebbe, infatti, con l'attribuire al sequestro probatorio una finalità meramente esplorativa che ad esso non compete e che contrasta con l'esigenza, più volte indicata anche in sede convenzionale europea, di contemperare l'interesse alla persecuzione dei reati con l'interesse patrimoniale dell'indagato, precludendo di fatto il controllo della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata rispetto alla finalità perseguite dall'Autorità inquirente, nonché la verifica del necessario nesso di pertinenzialità, ove richiesto. Prima ancora, come rilevato dal ricorrente, l'omessa indicazione degli essenziali elementi relativi al fatto in relazione al quale si procede frustrerebbe la la possibilità di verificare la sussistenza del c.d. fumus deficti, che rappresenta un presupposto ineludibile delle misure cautelari tanto personali quanto reali. Giustamente, dunque, altro e più corposo orientamento di questa Corte ha statuito che i fatti in relazione ai quali è disposto il sequestro devono trovare indicazione nel provvedimento genetico. In tal senso, si è espressa, tra le altre, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, a mente della quale l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero - si precisa - in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, precisando che «il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa», per poi aggiungere che «solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge» (Sez. VI, n. 10815 del 16/02/2021, Marciano, non mass., richiamata dal ricorrente). 3. Non essendo dal provvedimento genetico desumibile alcuna indicazione in ordine agli elementi del fatto in relazione al quale è stato disposto il sequestro dei due telefoni cellulari, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, disponendo, ai sensi dell'art. 621 c.p.p., l'immediata restituzione di quanto in sequestro al ricorrente. 4. Deve disporsi l'esecuzione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio emesso in data 15-16/6/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto. Manda al Procuratore della Repubblica press
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