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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26255/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11957/2023 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitaleex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domiciliazione digitaleex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 799/2023,depositata il 7 marzo 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Apolito ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 799/2023,con cui la Corte d'appello di Milano aveva rigettato il suo gravame che era stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5009/2016, che le aveva disatteso querela di falso; la controparte, cioè il Comune di Milano, si è difesa con controricorso; in data 2 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]Apolito ha depositato tempestivo atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 390 c.p.c. a spese compensate con integrale accettazione del Comune di Milano; deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di legittimità e non vi èluogo a pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c., vista la posizione assunta al riguardo dal controricorrente (cfr. Cass. sez. 2, ord. 8 giugno 2022 n. 18368; v. anche procura del Comune e Cass. sez. 3, ord., 15 luglio 2005, n. 15016); nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformi Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071 e Cass. sez.3, ord. 5 dicembre 2023 n.34025), P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità per sopra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11957/2023 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitaleex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domiciliazione digitaleex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 799/2023,depositata il 7 marzo 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Apolito ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 799/2023,con cui la Corte d'appello di Milano aveva rigettato il suo gravame che era stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5009/2016, che le aveva disatteso querela di falso; la controparte, cioè il Comune di Milano, si è difesa con controricorso; in data 2 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]Apolito ha depositato tempestivo atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 390 c.p.c. a spese compensate con integrale accettazione del Comune di Milano; deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di legittimità e non vi èluogo a pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c., vista la posizione assunta al riguardo dal controricorrente (cfr. Cass. sez. 2, ord. 8 giugno 2022 n. 18368; v. anche procura del Comune e Cass. sez. 3, ord., 15 luglio 2005, n. 15016); nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformi Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071 e Cass. sez.3, ord. 5 dicembre 2023 n.34025), P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità per sopra
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