CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23707-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011troricorrente- A\i( avverso la sentenza n. 32/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA]' UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso un immobile sito nel comune di Narni in locazione finanziaria ad un altro soggetto: quest'ultimo si rendeva inadempiente e di conseguenza la società di leasing risolveva il relativo contratto ma il conduttore non riconsegnava l'immobile, che dunque rimaneva nel possesso del conduttore; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento per l'IMU relativi agli anni dal 2012 al 2015 per quegli stessi immobili e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello ritenendo che a seguito della risoluzione del contratto di leasing il locatario non sarebbe più da considerarsi il soggetto passivo, che ritornerebbe ad essere il proprietario (società di leasing). Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Narni si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa Ric. 2020 n. 23707 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell'IMU versata pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile. Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. Ric. 2020 n. 23707 sez. MT - ud. 17-12-2021 -3- La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17 difembre 2