CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14128/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ▪ - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni tre, confermando la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 R.D. 267/42; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua penale responsabilità —è manifestamente infondato nonché generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente si limita ad affermare la mancanza di responsabilità e non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 2 laddove si evidenzia come nessun elemento utile è stato fornito in sede di appello tale da ribaltare l'impianto probatorio e da condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure); -Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente- è generico nonché manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenza impugnata in cui viene esplicitato come la richiesta è immotivata, essendosi il difensore limitato ad enunciarla senza allegare alcun elemento di diritto o di fatto a supporto della stessa); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend