CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 489/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14600/2021 Numero sezionale 4346/2022 Numero di raccolta generale 17121/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino di riforma di sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. 2. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 52, 53, 55 e 57 D.P.R. n. 445 del 2000. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente inammissibile per mancanza di ricostruzione del fatto e del processo nei precedenti gradi di giudizio, oltre che per la genericità della motivazione della lamentata violazione di legge. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. Il ricorrente non ha depositato memoria. 5. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si Ric. 2021 n. 14600 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14600/2021 Numero sezionale 4346/2022 Numero di raccolta generale 17121/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022, Rv. 664046 - 01) 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese essendosi, il Ministero resistente, costituito tardivamente al solo fine di partecipare eventualmente alla discussione senza aver articolato alcuna difesa. 8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14600 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P