Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 21993/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] parte civile nel proc. a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la declaratoria di improcedibilità del reato di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per mancanza di querela, assumendo che la querela era presente in atti e che ai sensi dell'art. 85 D.Igs. 150/2022, occorreva fare riferimento, ai fini della tempestività della querela, al momento di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come affermato da tempo dalla Carte di cassazione a Sezioni Unite ( Sent. n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242) "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] parte civile nel proc. a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la declaratoria di improcedibilità del reato di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per mancanza di querela, assumendo che la querela era presente in atti e che ai sensi dell'art. 85 D.Igs. 150/2022, occorreva fare riferimento, ai fini della tempestività della querela, al momento di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come affermato da tempo dalla Carte di cassazione a Sezioni Unite ( Sent. n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242) "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21993/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris