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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26871/2022

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/10/2020 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dei difensori dei ricorrenti, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, per quanto di interesse, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 16 luglio 2019 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di riciclaggio loro rispettivamente ascritti, commessi attraverso condotte volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di autovetture provento di furto. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato anche per il reato di furto di una automobile di cui al capo B) così diversamente qualificata l'originaria imputazione di riciclaggio.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al reato di riciclaggio di cui al capo A ed a quello di furto di cui al capo B, il ricorrente si duole della mancata qualificazione giuridica dei fatti come ipotesi di autoriciclaggio, avendo egli commesso il reato presupposto di furto della autovettura oggetto della condotta illecita, sicché, essendo stato tale reato di autoriciclaggio introdotto successivamente alla commissione del furto, in applica/ione del principio di irretroattività della norma penale avrebbe dovuto emettersi sentenza di proscioglimento dell'imputato.

Quanto al reato di riciclaggío di cui al capo C, il ricorrente ritiene di estendere ad esso le stesse valutazioni esposte con riguardo ai precedenti reati, sottolineando ulteriormente che non sarebbe stata valutata l'assenza di prova in ordine alla provenienza illecita dei pezzi montati sulla autovettura, sollecitata senza esito dalla polizia giudiziaria.

In ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto responsabile del reato di riciclaggio di cui al capo D - il ricorso estende alla sua posizione le argomentazioni spese per il [OSCURATO:PERSONA] sulla qualificazione del fatto come autoriciclaggio, ritenendo, comunque, che la Corte avrebbe basato la condanna solo su congetture.

4. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe valutato la circostanza che il ricorrente sarebbe stato trovato in possesso di una autovettura regolarmente acquistata sulla quale non avrebbe effettuato l'operazione fraudolenta di contraffazione del numero di matricola del telaio contestata nella imputazione, risultando soltanto che su tale autovettura fosse stato cambiato il motore con numero identificativo abraso, senza alcuna specificazione di "ulteriori pezzi" di provenienza illecita dei quali pure la sentenza fa cenno.La sentenza avrebbe impropriamente richiamato segmenti della vicenda riferibìli ai coimputati ed avrebbe apoditticamente affermato che il mezzo era stato trasportato in Sardegna per essere "cannibalizzato". [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e generici.

1.1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte, in ordine al reato di riciclaggio di cui al capo A, ha sottolineato che la versione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale egli si sarebbe reso autore del reato presupposto di furto dell'autovettura, non era credibile in quanto priva di qualunque elemento di riscontro.

L'assunto, neanche smentito in ricorso, poggia su una corretta ricostruzione di merito della vicenda riguardo alla assoluta genericità della versione difensiva.

In ordine al reato di cui al capo B, invece, la confessione del ricorrente era stata ritenuta credibile e si era proceduto a qualificare il fatto, fin dal primo grado, in termini di furto.

Una volta correttamente argomentata la condanna per il reato di riciclaggio di cui al capo A, ogni ulteriore argomentazione difensiva è superata.

Quanto al capo B, la circostanza che il ricorrente sia stato condannato per il reato presupposto di furto, da lui ammesso, non avrebbe escluso la sua condanna anche per il reato di autoriciclaggio, una volta provati i suoi presupposti di fatto, se tale norma fosse stata vigente nell'ordinamento penale all'epoca del fatto e non introdotta successivamente (come nel caso in esame) proprio allo scopo di non consentire che restassero impunite quelle condotte illecite descritte dall'art. 648- ter.1 cod,pen. ulteriori rispetto alla commissione del reato presupposto, commesse dall'autore di quest'ultimo.

La commissione del reato di furto di cui al capo B prima dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, è andata, quindi, a favorire la posizione del ricorrente.

In ordine al reato di riciclaggio di cui al capo C, la sentenza impugnata ha sottolineato che era stata accertata l'abrasione del numero di serie del blocco del cambio e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la manomissione senza spiegare la provenienza illecita del bene.

Di tanto il ricorso non dà contezza.

1.2. Quanto alla posizione del Mocci - ritenuto colpevole del reato di riciclaggio di cui al capo D il ricorso richiama le argomentazioni a proposito del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla questione della qualificazione giuridica dei fatto; tali deduzioni devono ritenersi manifestamente infondate rispetto al Mocci tenuto conto che lo stesso ricorrente, come ha avvertito la sentenza impugnata, aveva ammesso la materìalità delle operazioni fraudolente sul mezzo genericamente sostenendo, anche lui, di essere stato l'autore del furto, evenienza non ritenuta credibile dalla Corte con motivazione che il ricorso non contesta.

Nel resto, le argomentazioni difensive sono del tutto generiche.

2. Quanto al ricorso del Lussu, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, posto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'accertata e non contestata condotta di abrasione del numero identificativo del cambio motore era tra quelle contestate nel capo di imputazione sub E. Che la condotta del ricorrente si fosse estesa a tutta l'autovettura è circostanza che la Corte ha spiegato, senza incorrere in vizi logici, sulla base di una serie di elementi ricostruttivi tratti dal merito del giudizio non rivedibile, quali il fatto che vi fossero delle manomissioni anche sulla parte dell'autovettura vicina all'ammortizzatore ove era stampigliato altro numero di riconoscimento (vedi sentenza di primo grado fg. 26) e dal fatto che il ricorrente aveva acquistato altra automobile di pari tipo del tutto distrutta a causa di un incidente.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.05.2022. 11 Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/10/2020 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dei difensori dei ricorrenti, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, per quanto di interesse, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 16 luglio 2019 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di riciclaggio loro rispettivamente ascritti, commessi attraverso condotte volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di autovetture provento di furto. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato anche per il reato di furto di una automobile di cui al capo B) così diversamente qualificata l'originaria imputazione di riciclaggio. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al reato di riciclaggio di cui al capo A ed a quello di furto di cui al capo B, il ricorrente si duole della mancata qualificazione giuridica dei fatti come ipotesi di autoriciclaggio, avendo egli commesso il reato presupposto di furto della autovettura oggetto della condotta illecita, sicché, essendo stato tale reato di autoriciclaggio introdotto successivamente alla commissione del furto, in applica/ione del principio di irretroattività della norma penale avrebbe dovuto emettersi sentenza di proscioglimento dell'imputato. Quanto al reato di riciclaggío di cui al capo C, il ricorrente ritiene di estendere ad esso le stesse valutazioni esposte con riguardo ai precedenti reati, sottolineando ulteriormente che non sarebbe stata valutata l'assenza di prova in ordine alla provenienza illecita dei pezzi montati sulla autovettura, sollecitata senza esito dalla polizia giudiziaria. In ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto responsabile del reato di riciclaggio di cui al capo D - il ricorso estende alla sua posizione le argomentazioni spese per il [OSCURATO:PERSONA] sulla qualificazione del fatto come autoriciclaggio, ritenendo, comunque, che la Corte avrebbe basato la condanna solo su congetture. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe valutato la circostanza che il ricorrente sarebbe stato trovato in possesso di una autovettura regolarmente acquistata sulla quale non avrebbe effettuato l'operazione fraudolenta di contraffazione del numero di matricola del telaio contestata nella imputazione, risultando soltanto che su tale autovettura fosse stato cambiato il motore con numero identificativo abraso, senza alcuna specificazione di "ulteriori pezzi" di provenienza illecita dei quali pure la sentenza fa cenno.La sentenza avrebbe impropriamente richiamato segmenti della vicenda riferibìli ai coimputati ed avrebbe apoditticamente affermato che il mezzo era stato trasportato in Sardegna per essere "cannibalizzato". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1.1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte, in ordine al reato di riciclaggio di cui al capo A, ha sottolineato che la versione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale egli si sarebbe reso autore del reato presupposto di furto dell'autovettura, non era credibile in quanto priva di qualunque elemento di riscontro. L'assunto, neanche smentito in ricorso, poggia su una corretta ricostruzione di merito della vicenda riguardo alla assoluta genericità della versione difensiva. In ordine al reato di cui al capo B, invece, la confessione del ricorrente era stata ritenuta credibile e si era proceduto a qualificare il fatto, fin dal primo grado, in termini di furto. Una volta correttamente argomentata la condanna per il reato di riciclaggio di cui al capo A, ogni ulteriore argomentazione difensiva è superata. Quanto al capo B, la circostanza che il ricorrente sia stato condannato per il reato presupposto di furto, da lui ammesso, non avrebbe escluso la sua condanna anche per il reato di autoriciclaggio, una volta provati i suoi presupposti di fatto, se tale norma fosse stata vigente nell'ordinamento penale all'epoca del fatto e non introdotta successivamente (come nel caso in esame) proprio allo scopo di non consentire che restassero impunite quelle condotte illecite descritte dall'art. 648- ter.1 cod,pen. ulteriori rispetto alla commissione del reato presupposto, commesse dall'autore di quest'ultimo. La commissione del reato di furto di cui al capo B prima dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, è andata, quindi, a favorire la posizione del ricorrente. In ordine al reato di riciclaggio di cui al capo C, la sentenza impugnata ha sottolineato che era stata accertata l'abrasione del numero di serie del blocco del cambio e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la manomissione senza spiegare la provenienza illecita del bene. Di tanto il ricorso non dà contezza. 1.2. Quanto alla posizione del Mocci - ritenuto colpevole del reato di riciclaggio di cui al capo D il ricorso richiama le argomentazioni a proposito del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla questione della qualificazione giuridica dei fatto; tali deduzioni devono ritenersi manifestamente infondate rispetto al Mocci tenuto conto che lo stesso ricorrente, come ha avvertito la sentenza impugnata, aveva ammesso la materìalità delle operazioni fraudolente sul mezzo genericamente sostenendo, anche lui, di essere stato l'autore del furto, evenienza non ritenuta credibile dalla Corte con motivazione che il ricorso non contesta. Nel resto, le argomentazioni difensive sono del tutto generiche. 2. Quanto al ricorso del Lussu, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, posto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'accertata e non contestata condotta di abrasione del numero identificativo del cambio motore era tra quelle contestate nel capo di imputazione sub E. Che la condotta del ricorrente si fosse estesa a tutta l'autovettura è circostanza che la Corte ha spiegato, senza incorrere in vizi logici, sulla base di una serie di elementi ricostruttivi tratti dal merito del giudizio non rivedibile, quali il fatto che vi fossero delle manomissioni anche sulla parte dell'autovettura vicina all'ammortizzatore ove era stampigliato altro numero di riconoscimento (vedi sentenza di primo grado fg. 26) e dal fatto che il ricorrente aveva acquistato altra automobile di pari tipo del tutto distrutta a causa di un incidente. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.05.2022. 11 Consigliere e