CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Sassi e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 296/2020,depositata il 7/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11139/2021Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 21232/2026Data pubblicazione 22/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendodi condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 25.166,30.L’attore ha dedotto di avere ricevuto dal convenuto l’incarico di progettarela costruzione di una stalla di notevoli dimensioni, incarico che era anchefinalizzato all’ottenimento di contributi stanziati dalla Regione Molise,pratica che aveva avuto esito positivo, dato che il progetto era statoritenuto ricevibile con ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al finanziamento pubblico.Il convenuto, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda dell’attore:ha eccepito che, ai sensi degli artt. 2231 c.c. e 16 del regio decreto n.274/1949, la pattuizione era nulla poiché esula dalla competenza deigeometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cementoarmato; la prestazione, inoltre, non era stata correttamente eseguita ecosì il progetto non aveva ricevuto il finanziamento regionale per il qualeera stato predisposto; infine, il diritto di credito si era prescritto perdecorrenza del termine triennale di cui all’art. 2956 c.c. Alla prima udienzainterveniva nel giudizio l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], deducendo chesi era occupato della redazione della progettazione strutturale e dei calcoliin cemento armato e chiedendo il pagamento del proprio compenso.Il Tribunale di Isernia, con la pronuncia n. 327/2016, ha condannato ilconvenuto al pagamento della somma di euro 24.973,60 in favoredell’attore e dell’intervenuto. Dall’istruttoria e soprattutto dalla consulenzatecnica d’ufficio è emerso – ha rilevato il Tribunale – che le prestazionisono state eseguite sia da Toto che da [OSCURATO:PERSONA] e che la parcella daloro depositata risulta conforme alla tariffa professionale.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto lariforma della pronuncia e il rigetto delle domande degli appellati. Toto eDelli Carpini si sono costituiti con un’unica comparsa di risposta,domandando il rigetto dell’impugnazione. La Corte d’appello diCampobasso, con la sentenza n. 296/2020, ha accolto il quarto motivo diNumero registro generale 11139/2021Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 21232/2026Data pubblicazione 22/06/2026gravame e ha rigettato le domande proposte dagli appellati. Con il motivol’appellante aveva denunciato l’omessa considerazione da parte delTribunale della non corretta esecuzione delle prestazioni.3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata dal controricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in sette motivi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullitàdella sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 345 c.p.c. che vieta laproposizione in appello di domande nuove: dalla lettura attenta dellacomparsa di costituzione in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], si evince checontroparte non ha mai sostenuto di avere perso il finanziamentoregionale a causa di errori dei ricorrenti.Il motivo è infondato. I ricorrenti contestano l’interpretazione dellacomparsa di costituzione in primo grado del convenuto, nella quale a loroavviso non sarebbe stato detto che il finanziamento regionale non erastato ottenuto a causa dei loro errori. Si tratta di interpretazione di quantosostenuto in un atto del processo, che spettava al giudice di meritocompiere e che d’altro canto appare plausibile alla luce di quanto trascrittodai ricorrenti alla pagina 22 del ricorso.2) Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 2230, 2232 e 2233 c.c.: la Corted’appello ha erroneamente ritenuto che il diritto di ottenere il pagamentofosse subordinato alla concessione del finanziamento e non ha tenutoconto del fatto che il finanziamento era stato concesso.Il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha sostenuto che ilpagamento dei compensi dei ricorrenti fosse subordinato alla condizioneNumero registro generale 11139/2021Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 21232/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’avvenuta concessione del finanziamento regionale, ma ha ritenuto chela mancata concessione del medesimo fosse stata determinata dalla“cattiva esecuzione della prestazione professionale”. Quanto alla secondaparte del motivo, la Corte d’appello ha precisato che la pratica perottenere il finanziamento è stata inizialmente ammessa, ma è stata poisuccessivamente archiviata.3) Per motivi di priorità logica va poi esaminato il quarto motivo che favalere, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,nonché omessa e/o apparente motivazione: la Corte d’appello non haneppure preso in considerazione la consulenza tecnica d’ufficio espletata inprimo grado, che ha accertato la regolarità della prestazione professionaleresa dai ricorrenti e l’approvazione dei progetti da loro presentati.Il motivo è fondato. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda deiricorrenti, in quanto dalla consulenza tecnica d’ufficio è emerso che tuttele prestazioni delle quali è stato richiesto il pagamento sono stateeseguite. La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base della testimonianzaresa dal funzionario regionale che aveva gestito la pratica per l’erogazionedel finanziamento, che il finanziamento fosse stato negato a causa di“evidenti carenze tecniche addebitabili in via esclusiva ai due tecnici”, cosìche la cattiva esecuzione della prestazione professionale rendevainesigibile il pagamento dei loro compensi.In realtà, dalla dichiarazione testimoniale riportata dalla Corte d’appello inmotivazione, risulta la mancata presentazione “in maniera completa” delladocumentazione tecnica. Da tale rilievo la Corte d’appello, con saltologico, ha ritenuto “cattiva” l’esecuzione dell’intera prestazioneprofessionale, senza motivare alcunché al riguardo e senza considerareche la consulenza tecnica espletata in primo grado aveva invece conclusoper l’espletamento delle prestazioni da parte dei professionisti.Numero registro generale 11139/2021Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 21232/2026Data pubblicazione 22/06/2026È quindi ravvisabile nella pronuncia la denunciata mancata considerazionedella consulenza tecnica d’ufficio, nonché il vizio della motivazione che,laddove equipara la mancata completa presentazione delladocumentazione per ottenere il finanziamento con l’inadempimentodell’esecuzione delle prestazioni professionali, prestazioni professionali cheavevano ad oggetto la progettazione della stalla, si presenta comemeramente apparente. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, costituisce inadempimento dell’incarico l’irrealizzabilità delprogetto per inadeguatezze di natura tecnica, inadempimento checonsente al committente di autotutelarsi, rifiutando di corrispondere ilcompenso o, ove lo stesso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzionea norma dell’art. 1453 c.c. (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. n.1214/2017). Sulla base di tale principio, la “cattiva esecuzione” addebitatadalla Corte d’appello ai ricorrenti potrebbe dirsi tale da fare ritenere le loroprestazioni totalmente inadempiute e improduttive di effetti, con laconseguenza che non sia loro dovuto alcun compenso, soltanto in caso diaccertamento della irrealizzabilità del progetto stesso.4) L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento dei restantimotivi che denunciano:a) il terzo motivo, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, nonché omessa e/o apparente motivazione per avere la Corted’appello omesso di considerare la determinazione della Regione del 24febbraio 2004, che dimostrava la concessione del finanziamento;b) il quinto motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., mancatoesame circa un punto decisivo della controversia che è stato oggetto didiscussione tra le parti, omessa e/o apparente motivazione, nonchéviolazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt.228 c.p.c. e 2733 c.c. che regolano la confessione giudiziale per non averela Corte d’appello considerato la vicenda relativa al processo instaurato daNumero registro generale 11139/2021Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 21232/2026Data pubblicazione 22/06/2026controparte nei confronti della ditta f.lli Pannunzio e la confessione relativaresa da controparte in sede di interrogatorio formale in quel processo;c) il sesto motivo, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione degliartt. 2697 e 1460 c.c., in quanto spettava a controparte provarel’inadempimento, eccepito nei confronti del solo Toto;d) il settimo motivo, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., erratoesercizio del prudente apprezzamento della prova testimoniale in quantola deposizione di Mastronardi è stata male interpretata.II. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e lacausa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso, che provvederà purein relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i primi due e assorbiti i restantimotivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte d’appello di Campobasso in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco