CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 dicembre 2022
Cassazione n. 25975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre compreso dal 10 luglio 2021 al 10 gennaio 2022. A ragione della decisione il Tribunale ha posto l'episodio occorso il 13 agosto 2021, allorquando era rinvenuto un telefono cellulare nella camera detentiva di Hajjoubi, condotta per la quale questi era stato sanzionato con l'esclusione dall'attività comune per dieci giorni. Riteneva il Tribunale che, sebbene uno degli occupanti la cella si fosse assunto l'esclusiva responsabilità del fatto, non fosse «verosimile, né riscontrata da elementi oggettivi la dichiarazione di totale estraneità (ndr del ricorrente) rispetto al possesso di un telefono cellulare funzionante dotato di sim card, da parte di un compagno di cella». Per tale via, ha escluso che tale condotta dimostrasse l'adesione all'opera di rieducazione e correttezza nella condotta intramuraria. 2. Hajjoubi ricorre per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la suindicata ordinanza, per vizio violazione di legge e di motivazione. Il Tribunale ha completamente trascurato di valutare una serie di elementi indicati nel reclamo e, segnatamente, la circostanza che il telefono era stato trovato occultato all'interno della tasca di un indumento tradizionale musulmano utilizzato per la preghiera e che lo stesso detenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la proprietà ed esclusiva disponibilità di quel telefono. Si lamenta inoltre che il Tribunale, chiamato ad occuparsi della medesima condotta nei riguardi di altri due detenuti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compagni di cella del ricorrente, ha accolto il reclamo, ritenendo la riconducibilità dell'oggetto ad un unico possessore, [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel cui indumento il telefono cellulare era stato rinvenuto e che si era assunto la proprietà dello stesso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 30 dicembre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre con riferimento al quale esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 3. Nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza ha tratto un elemento di valutazione negativa dal comportamento di Hajjoubi, che ha ritenuto codetentore di un apparecchio cellulare rinvenuto nella cella, pur se occupata da altri tre detenuti, sulla scorta dell'inverosimiglianza della versione da questi fornita che lo vedeva inconsapevole del possesso dell'apparecchio da parte di altro detenuto, persino a fronte della confessione del responsabile. Per tale via, ha escluso che il condannato avesse partecipato all'opera di rieducazione e, conseguentemente, negato il beneficio della liberazione anticipata. E, tuttavia, ritiene il Collegio che, nel qualificare negativamente l'omertà del detenuto, in assenza di elementi (difatti non evidenziati) che potessero far desumere la codetenzione del cellulare, il Tribunale di sorveglianza ha trascurato di considerare il principio espresso in sede di legittimità - che qui si condivide e ribadisce - che è illegittimo il diniego della liberazione anticipata motivato con la mancata indicazione da parte del detenuto di fatti integranti illeciti disciplinari altrui, «costui non avendo l'obbligo giuridico di impedire l'evento o di presentare denuncia, sicché la circostanza fattuale considerata decisiva nell'ordinanza impugnata non è di per sé idonea a giustificare il diniego della liberazione anticipata» (Sez. 1, n. 33720 del 21/12/2017, dep. 2018, Rizzaro, Rv. 273621; Sez. 1, n. 5982 del 21/01/2009, Isufi, Rv. 243357). 4. Per tali ragioni deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova ai fini di un nuovo esame nel merito, alla luce del suindicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Cosi deciso 1'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ppo Casa —791/ v CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pr