CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUSEPPINA GIANNICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 14652/2021Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 21902/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza n. 84/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO,depositata il 12/04/2021 R.G.N. 7/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino harespinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale diCuneo e ha dunque accertato il diritto del signor [OSCURATO:PERSONA] a ottenerela riliquidazione della pensione, senza l’applicazione della “elevazionefigurativa” delle settimane in cui aveva lavorato come lavoratore agricolodipendente, periodo integralmente coperto dalla contribuzione per lavoroautonomo.2. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche non è conforme a legge la determinazione della pensione operatadall’Istituto mediante l’estensione delle settimane effettivamente lavoratealle cinquantadue convenzionali annue.3. Tale estensione, prevista dall’art. 15, terzo comma, della legge 30aprile 1969, n. 153, è inapplicabile, alla luce del successivo quartocomma, in relazione alle settimane per le quali l’interessato, come avvienenel caso di specie, già dispone della copertura contributiva.4. Contro la sentenza d’appello l’INPS ricorre per cassazione sulla basedi un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’udienza pubblica.5. All’impugnazione il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7. [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’adunanza camera del 16 aprile 2026 fissataper la trattazione, ha indicato il termine di giorni sessanta per il depositodella motivazione.Numero registro generale 14652/2021Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 21902/2026Data pubblicazione 26/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.),l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge 2agosto 1990, n. 233, dell’art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153,dell’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, conmodificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Avrebbe errato laCorte di merito nell’escludere l’applicabilità dell’art. 15, terzo comma,della legge n. 153 del 1969, disposizione «dettata a favore dei lavoratoriagricoli dipendenti» che considera come settimana intera quella copertasolo parzialmente. Nel caso di specie, non sarebbe pertinente il richiamoalla deroga prevista dal successivo quarto comma dell’art. 15, che trovaapplicazione laddove sia ravvisabile da un lato contribuzione diversa daquella afferente al regime AGO, articolato, come noto, nel Fondo lavoratoridipendenti e nelle varie Gestioni speciali, e dall’altro in nulla incide sullemodalità di commutazione dei periodi assicurativi che, necessariamente,devono essere omogeneizzati.2. Le censure devono essere disattese.3. In primo luogo, al fine d’inquadrare le questioni oggi sottoposte alvaglio di legittimità, occorre delimitare il tema controverso, sul quale si èdispiegato il contraddittorio processuale. Il giudizio attiene alla misura deltrattamento pensionistico erogato al controricorrente dalla gestioneautonoma, ai sensi dell’art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, checonsente di «convogliare i contributi per lavoro dipendente presso lagestione dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatoridiretti, per incrementare le pensioni erogate da dette gestioni speciali,mentre non è vera la cosa reciproca» (Cass., sez. lav., 3 luglio 2004, n.12218, pagina 6 dei Motivi della decisione).4. Come rileva la Corte di merito, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto larideterminazione del trattamento pensionistico, allegando l’illegittimitàdell’applicazione della “elevazione figurativa” delle settimane in cui luiNumero registro generale 14652/2021Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 21902/2026Data pubblicazione 26/06/2026aveva lavorato come bracciante agricolo, quando lo stesso periodo eraintegralmente coperto da contribuzione per lavoro autonomo. Inparticolare, secondo quanto accertato (ed incontestato) il signor [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo in esame (dal 1996 al 2003), in ciascun anno, aveva svolto siaagricolo (per poche settimane).5. La “elevazione figurativa” è disciplinata dall’art. 15, terzo comma,della legge n. 153 del 1969, che così dispone: «Qualora il numero deicontributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazioneagricola accreditati nell’anno agrario risulti inferiore ad un anno dicontribuzione, in base ai rapporti desumibili dall’articolo 9, sub articolo 2della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini deldiritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana dicontribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalentea un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti». Comequesta Corte ha chiarito, «qualora detti contributi giornalieri risultinoinferiori all’anno, cioè non coprano esattamente tutte le settimanedell’anno, la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi comesettimana intera. Si tratta di una norma, che introducendo una sorta dicontribuzione figurativa, risulta indubbiamente dettata a favore deilavoratori agricoli dipendenti, che conseguono così un incremento dellaprestazione pensionistica» (sentenza n. 12218 del 2004, cit., pagina 3 deiMotivi della decisione).6. Nel caso di specie, la “elevazione figurativa” copre il periodo 1996-2003, in cui il signor [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa agricola autonomae, per qualche settimana, attività di lavoro dipendente quale braccianteagricolo, con conseguente sovrapposizione di contribuzione autonoma edipendente (pagina 4 della sentenza d’appello). Il signor [OSCURATO:PERSONA], comeevidenziato nella sentenza di appello, non aveva «richiesto alcunaelevazione ex art. 7 L. 638/83, già avendo copertura contributivaNumero registro generale 14652/2021Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 21902/2026Data pubblicazione 26/06/2026sufficiente al diritto a pensione ed essendo pacifico che nel periodo1996/2003 [..] aveva svolto attività di lavoro agricolo autonomo per 52settimane, in ciascuna annualità». L’Istituto, nel liquidare la pensione, ha«calcolato la quota di pensione basandosi sulla retribuzione media dibracciante agricolo, così applicando l’integrazione contributiva figurativa,con estensione delle settimane effettivamente lavorate (da 2 a 6 perciascun anno) alle 52 convenzionali» così impendendo «alla contribuzionedi maggiore portata economica di essere computata nel calcolo dellapensione» (la già richiamata pagina 9 della sentenza d’appello). Talemeccanismo ha generato un dato contributivo complessivamente deteriore«con evidente abbattimento della misura del trattamento pensionistico»(pagina 10 della sentenza d’appello). Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha posto l’accentosulle incongruenze d’una siffatta interpretazione, evidenziando che «Sel’assicurato nel periodo in oggetto non avesse svolto il lavoro didipendente agricolo, limitandosi a svolgere l’attività di coltivatore diretto,omettendo di effettuare la suddetta ulteriore contribuzione, avrebbe trattoun evidente vantaggio in termini di misura dell’assegno» (pagine 7 e 8 delcontroricorso).7. I giudici di merito hanno accolto la pretesa del pensionato,disconoscendo la conferenza del richiamo alla “elevazione figurativa” ereputando applicabile il quarto comma del menzionato art. 15 a tenore delquale: «La disposizione di cui al precedente comma non si applica inrelazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditatacontribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa perdisoccupazione agricola» (cfr. pagine 8 e seguenti della sentenzad’appello).8. Nel periodo di compresenza di contributi per lavoro autonomo e perlavoro subordinato (1996 - 2003), il diritto a pensione è già maturato sullabase della contribuzione relativa alla posizione da lavoro autonomo e lacontribuzione per lavoro dipendente incide unicamente sulla misura dellaNumero registro generale 14652/2021Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 21902/2026Data pubblicazione 26/06/2026pensione liquidata dalla gestione autonoma in virtù dell’art. 16 della leggen. 233 del 1990.9. Come riconosce anche l’Istituto nel suo ricorso, è sull’applicabilitàdell’art. 15, terzo comma, della legge n. 153 del 1969 che le parti hannoincardinato le difese, disquisendo sulla legittimità d’un provvedimento diliquidazione che su tale disposizione si fonda, e i giudici di merito hannosvolto i pertinenti accertamenti di fatto in relazione a tale profilo.Sull’applicabilità dell’art. 15, terzo comma, della legge n. 153 del 1969s’incentrano le censure formulate dall’Istituto con l’odierno ricorso.10. Così delimitato il thema decidendum, quale si è già cristallizzato neigradi di merito, si deve evidenziare che la decisione d’appello è conformea diritto, alla stregua delle seguenti considerazioni.11. Al caso di specie si attagliano i princìpi enunciati dalla più volterichiamata sentenza n. 12218 del 2004, che occorre ribadire, in difetto diargomenti decisivi che inducano a rimeditarli e che risultano ancheconfermati in una recentissima decisione di questa Corte di pocoantecedente la presente pronuncia alle cui motivazioni si intende dareseguito (cfr. Cass. n. 21777 del 2026).12. È ben vero che tale pronuncia, riguarda la fattispeciediametralmente opposta d’un lavoratore che invoca l’applicazione della“elevazione figurativa”, per i vantaggi che essa apporta. Essa, nondimeno,pur nella peculiarità della controversia su cui s’innesta, svolge rilievi dicarattere più generale, che orientano anche nel corretto inquadramentodella presente controversia e si possono così compendiare.13. La legge n. 233 del 1990 non ha tacitamente abrogato la disciplinarecata dall’art. 15, quarto comma, della legge n. 153 del 1969, in quantonessun rapporto d’incompatibilità intercorre tra la normativa posteriore equella più risalente, secondo i dettami dell’art. 15 delle preleggi. Pertanto,«ove la settimana venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomoagricolo (sulla frazionabilità a settimana della contribuzione annuale cfr.Numero registro generale 14652/2021Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 21902/2026Data pubblicazione 26/06/2026art. 7 legge 233/90), sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente,quest’ultima non [è] soggetta ad elevazione, e ciò ancorché i contributi delprimo tipo non possano incrementare quelli del secondo tipo, ma per ilfatto che, secondo i principi generali, la contribuzione figurativa che derivadalla “elevazione” va esclusa ove il medesimo periodo (nella specie lasettimana) sia comunque coperto da contribuzione» (sentenza n. 12218del 2004, cit., pagina 7 dei Motivi della decisione).14. A favore di tale conclusione milita «il principio fondamentale diincompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria»(sentenza n. 12218 del 2004, cit., pagine 8 dei Motivi della decisione),principio che l’estensione delle fattispecie di contribuzione figurativa haconfermato (fra le molte, Cass., sez. lav., 23 ottobre 2018, n. 26818). Èdunque una ragione immanente ai rapporti tra contribuzione obbligatoria efigurativa che contraddice l’interpretazione più ampia della “elevazionefigurativa” propugnata dall’Istituto, interpretazione che valorizza, comeunico elemento impeditivo, le contribuzioni settimanali versate per lavorodipendente.15. Una diversa ricostruzione del sistema normativo tramuterebbe ladisciplina della elevazione figurativa, improntata a criteri di favore per illavoratore agricolo e giustificata dalla discontinuità e dalla saltuarietàdell’occupazione, in un meccanismo pregiudizievole per il lavoratore chegià vanti per il medesimo periodo contribuzione obbligatoria.16. Le censure, nel postulare l’applicabilità dell’art. 15, terzo comma,della legge n. 153 del 1969 e la correttezza del provvedimento diliquidazione che in tale disposizione rinviene il suo fondamento, devonoessere, pertanto, disattese.17. Le considerazioni illustrate conducono al complessivo rigetto delricorso.18. La peculiare complessità delle questioni dibattute, anche alla lucedelle soluzioni difformi tratteggiate nella giurisprudenza di merito in puntoNumero registro generale 14652/2021Numero sezionale 1915/2026Numero di raccolta generale 21902/2026Data pubblicazione 26/06/2026di ricadute applicative, consente di ravvisare le condizioni per lacompensazione delle spese del presente giudizio.19. L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ovesia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civiledel 16 aprile 2026.Il Presidente